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parte 2 srl - Coggle Diagram
parte 2 srl
7 Recesso del socio:**
Società a tempo indeterminato: Ogni socio può recedere con un preavviso di almeno 180 giorni, con la possibilità che l'atto costitutivo estenda tale periodo fino a un anno.
Società a tempo determinato: I soci possono recedere se non hanno consentito a modifiche sostanziali come il cambiamento dell'oggetto sociale, la fusione, la scissione, la revoca della liquidazione, il trasferimento della sede all’estero o altre modifiche che influenzano in modo rilevante la loro posizione.
Recesso per aumento di capitale: È previsto il diritto di recesso per i soci contrari all’aumento del capitale sociale che esclude il diritto di opzione.
Il recesso è inefficace se la società revoca la delibera che lo giustifica o se viene deliberato lo scioglimento della società.
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1. I titoli di debito
Emessione di titoli di debito: Con la recente normativa, le Srl possono emettere titoli di debito, ma solo se previsto nell'atto costitutivo. Questo è un cambiamento rispetto alla normativa precedente che vietava tale emissione.
Condizioni: I titoli di debito devono essere emessi in cambio di prestiti, con diritto di rimborso che non dipende dall’andamento economico della società. Solo gli interessi possono essere condizionati.
Sottoscrizione: Questi titoli non possono essere offerti al pubblico dei risparmiatori ma devono essere sottoscritti da investitori professionali, che sono soggetti a regolamenti di vigilanza prudenziale.
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2. Le quote sociali
Divisione del capitale: Nelle Srl, le quote sociali sono personali e non astratte come nelle S.p.A. (Società per Azioni). Il capitale è diviso tra i soci in base al numero di soci e ogni socio ha una quota di partecipazione.
Diversità di valore: Le quote sociali possono essere di valore diverso, mentre le azioni sono sempre di valore uguale.
3. Diritti sociali I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla loro partecipazione. Tuttavia, l'atto costitutivo può prevedere deroghe a questa regola, attribuendo diritti particolari a singoli soci, che non si trasferiscono automaticamente con la vendita delle quote.
6. Espropriazione e responsabilità dell’alienante Le quote possono essere espropriate dai creditori del socio, ma la società ha la possibilità di bloccare l'ingresso di nuovi soci indesiderati presentando un altro acquirente entro 10 giorni.
L’alienante è responsabile solidalmente con l’acquirente per i versamenti ancora dovuti per un periodo di 3 anni dalla registrazione del trasferimento delle quote.
9 Esclusione del socio: L'atto costitutivo può prevedere specifiche cause di esclusione del socio per giusta causa, ma in ogni caso l'esclusione deve essere decisa dai soci, che l'escluso può impugnare.
Per il rimborso della quota, si applicano le stesse regole previste per il recesso, tranne che per la riduzione del capitale sociale. Se non vi sono acquirenti o la società non può far fronte al rimborso con le riserve disponibili, l'esclusione diventa inefficace.