Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Cap. 3 L'efficacia temporale delle leggi - Coggle Diagram
Cap. 3 L'efficacia temporale delle leggi
Entrata in vigore di una legge
oltre all'
approvazione delle Camere
si richiede
la
promulgazione
da parte del
Presidente della Repubblica
la
pubblicazione
sulla
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica
il decorso di un certo periodo di tempo
vacatio legis
dalla
pubblicazione
all'
entrata in vigore
(solitamente 15gg)
salvo che la legge stessa stabilisca termini diversi
dopo la
pubblicazione
la legge diventa
obbligatoria
e
riconosciuta da tutti
obbligatoria per ciascuno (ignorantas iuri non excusat)
l'ignoranza si ritiene scusabile solo se l'errore sia stato inevitabile
Abrogazione di un legge
legge abrogata quando un
nuovo atto posteriore
di
valore gerarchico pari o superiore
dispone che ne cessi l'efficacia
l'abrogazione può essere
Espressa
la legge posteriore dichiara
esplicitamente
l'abrogazione di una norma anteriore
in caso di referendum richiesta da
500 000 elettori
5 consigli regionali
Tacita
in
assenza
di dichiarazione esplicita la norma posteriore
è
incompatibile
con una o più disposizioni precedenti
introduce una
nuova regolamentazione
dell'intera materia
già regolata da
legge precedente
annulla
la disposizione illegittima
ex-nunc
ha effetto solo per l'avvenire
Illegittimità Costituzionale
una norma o un articolo
dichiarato incostituzionale
perde efficacia
annulla
la disposizione illegittima
ex-tunc
come se non fosse stata mai emanta
Deroga
una
nuova norma
pone (in specifici casi)
una
disciplina diversa
dalla
disciplina precedente
(applicabile a tutti gli altri casi)
norma precedente
regola altri casi
entrambi in vigore
-->
Abrogazione ripristinatoria
ritorno in vigore di una norma appena stata abrogata
perchè
espressamente disposto
(L'abrogazione di una norma che, a sua volta, aveva abrogato una norma precedente non fa rivivere quest' ultima)
(salvo che sia
espressamente disposto
)
Irretroattività della legge
art. 11.1 delle preleggi stabilisce che
la legge risponde solo per l'avvenire
non
ha effetto
retroattivo
retroattivo
significa che
norma attribuisce conseguenze
giuridiche
a fattispecie verificatosi prima dell'entrata in vigore
retroattive sono le
leggi interpretative
emanate per chiarire significato di norme precedenti
nel nostro ordinamento solo il codice penale è
irretroattivo
successione di leggi
il legislatore promulga
disposizioni transitorie
servono per regolare il passaggio dalla
vecchia
alla
nuova
legge
2 teorie a sostegno delle
disposizioni transitorie
Teoria del
diritto quesito
nuova legge non può colpire i diritti quesiti
(cose già entrare in patrimonio)
Teoria del
fatto compiuto
nuova legge non efficace per fatti perfezionati da legge precedente
criteri meramente indicativi
bisogna sempre risalire alla volontà del legislatore
attribuire efficacia
immediata
alla norma disposta
estendendola ai
fatti
precedenti
limitarne l'applicazione alle sole
vicende materiali
accadute
successivamente
ultrattività
disposizione di legge
che stabilisce che i
fatti compiuti*
in vigore di una nuova normativa
continuano ad essere regolati da una
legge anteriore