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LA SOCIETA IN NOME COLLETTIVO E LA SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE -…
LA SOCIETA IN NOME COLLETTIVO E LA SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE
La società in nome colletivo
la s.n.c ha in genere a oggetto l'esercizio di attività commerciali medio-piccole
il patto di limitazione di responsabilità vale solo tra i soci
il creditore sociale ha l'obbligo di agire prima sul patrimonio della società e solo se è insuficente può rivolgersi al socio
il creditore particolare del socio deve attendere lo scioglimento della società per soddisfarsi
L'atto costitutivo
l'atto costitutivo deve essere in forma scritta ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle imprese
l'atto costitutivo deve indicare diversi elementi
generalità dei soci
ragione sociale
indicazione dei soci che hanno la rappresentanza e il potere di amministrazione
sede della swocietà
oggetto sociale
conferimenti
quota di partecipazione di ciascun socio
criteri di ripartizione dell'utile
durata
le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere approvate dai soci e trascritte
Amministrazione e rapresentanzza e il divieto di conccorenzza
gli amministratori sono legati alla società da un rapporto di mandato
amministartore di fatto ➔ossarva tutti gli obblighi posti a suo carico
divieto di concorrenza delagato dai soci
espresso ➔risulta dall'atto costitutivo
presento ➔se socio svolgera già l'attività concorenziale
scioglimento liquidazione e cancellazione
la s.n.c si scioglie per le stesse cause della società semplice a cui si aggiunge la dichiarazione di insolvenza
l'ultimo atto della società è l'istanza di cancellazione
eventuali debiti sociali residui vengono pagati anche dopo la cancellazione
La società in accomandità semplice
la s.a.s ha normalmente a oggetto un'attività commerciale
la s.a.s ha 2 tipi di soci
accomandatari ➔debiti sociali illimitati e solidali
accomandanti ➔rispondono entro i limiti della quota
L'atto costitutivo
ai fini dell'iscrizione l'atto costitutivo deve essere in forma scrita
particolarità
quali socci sono accomandatari e quali accomandanti
nome di almeno un socio accomandatario
i soci accomandatari e il potere di amministrazione
i soci amministratori devono essere accomandatari nominati nell'atto costitutivo o con un atto successivo
I soci accomandanti
i soci accomandanti hanno una responsabilità limitata
diritti
prescrizione degli utili
communicazione annuale del bilancio e proffiti e perdite
consultazione libri sociali e documentazione società
autorizzazione e pareri
atti di ispezione e sorveglianza
la trasmissione della quota può avvenire per causa di morte o per atto tra vivi
sui soci accomandanti grava un divieto di ingerenza la cui violazione comporta 2 tipi di conseguenze
la responsabilità limitata
l'esclusione dalla società
scioglimento liquidazione e cancellazione della s.a.s
la s.a.s si scioglie i n casi previsti per le altre società di persone e per estinzione di una delle 2 categorie di soci
se vengono a mancare tutti gli accomandatari può essere nominato un'amministratore provvisorio fino alla nomina soci
allo sciogliemento seguono la liquidazione e la cancellazione