gli atti tra vivi, nonchè mortis causa, in forma sia pubblica che privata, aventi per oggetto trasferimento, costituzione o scioglimento della comunione dei diritti reali (esclusi diritti di garanzia o servitù) relativi a edifici o parti la cui costruzione sia iniziata prima il 17/03/85 sono nulli e non possono essere rogati allorchè dai medesimi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza edilizia, della concessione edificatoria o della concessione in sanatoria