Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
LA RESPONSABILITA' PER INADEMPIMENTO - Coggle Diagram
LA RESPONSABILITA' PER INADEMPIMENTO
In caso di inadempimento il debitore, a parte l'ipotesi dell'impossibilità sopravvenuta, ne è responsabile
Il creditore, in questo caso, può chiedere all'autorità giudiziaria di condannare il debitore inadempiente a rispettare i propri obblighi
Se ciò risultasse impossibile, o se il creditore non vi avesse più interesse, è possibile chiedere il risarcimento dei danni subiti.
Nel caso in cui il creditore abbia ottenuto dal giudice una sentenza che obbliga la parte inadempiente a eseguire la prestazione
se anche dopo la condanna il debitore non dovesse adempiere, si può procedere all'esecuzione forzata della prestazione.
Si parla, in questo caso, di adempimento coattivo in forma specifica.
Esso si può ottenere se la prestazione consiste nell'obbligo di consegnare una determinata cosa mobile o di rilasciare un bene immobile,
oppure se si tratta di una prestazione di fare o di non fare, e consiste nel far ottenere all'altra parte lo stesso risultato che avrebbe ottenuto se la prestazione fosse stata regolarmente eseguita.
Il risarcimento consiste nel pagamento da parte del debitore di una somma di denaro corrispondente ai danni patrimoniali subiti dal creditore in conseguenza dell'inadempimento.
Il risarcimento comprende sia la perdita subita, chiamata danno emergente, che consiste nella diminuzione patrimoniale provocata dall'inadempimento
sia il mancato guadagno, detto lucro cessante, corrispondente al profitto o agli utili che il creditore non ha potuto ottenere a causa dell'inadempimento.
È necessario che tra l'inadempimento e il danno esista un rapporto di causa-effetto, ed è compito del giudice, caso per caso, verificarne la sussistenza
Il concorso di colpa Può darsi che la produzione del danno sia scaturita anche da un concorso di colpa del creditore: in questo caso il valore del risarcimento viene diminuito in proporzione all'entità della colpa.
La responsabilità del debitore per inadempimento corrisponde alla responsabilità contrattuale e si distingue dalla responsabilità extracontrattuale
o da atto illecito, che ricorre nei casi in cui un soggetto compia atti che provocano danni ad altri
La mora del debitore corrisponde al colpevole ritardo nell'esecuzione di una prestazione che può ancora essere adempiuta.
Se non esistono giustificazioni, la parte insoddisfatta può costituire in mora l'altra parte, attraverso una intimazione scritta ad adempiere
Esistono casi in cui lo stesso risultato si ottiene senza bisogno di ricorrere all'intimazione scritta, Essi ricorrono quando:
la parte in ritardo ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere;
il debito deriva da atto illecito;
è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.
dal giorno della mora sono dovuti i cosiddetti interessi moratori. Essi corrispondono alla misura del tasso legale o alla misura stabilita dalle parti nel rispetto delle norme antiusura.