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IL POTERE GIUDIZIARIO. PROCEDIMENTO E PROCESSO. - Coggle Diagram
IL POTERE GIUDIZIARIO. PROCEDIMENTO E PROCESSO.
LE FASI DEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI.
PROCEDIMENTO PENALE: L'insieme degli atti che porta all'assoluzione o alla condanna penale.
ISCRIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO
: è il momento in cui l'autorità giudiziaria viene a conoscenza, in qualunque modo, di un fatto legalmente importante.
La notizia di reato viene portata al PUBBLICO MINISTERO (P.M.) che decide se esercitare l
'AZIONE PENALE
, cioè il potere di indagine.
Cominciano le
INDAGINI PRELIMINARI
, nelle quali vengono svolte indagini su una persona denominata "INDAGATO". Durante questa fase vi è una figura che si occupa della correttezza delle indagini, il G.I.P. (GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI). In questa fase la persona indagata può ricevere un AVVISO DI GARANZIA che lo informa delle indagini a suo carico.
Le indagini preliminari sono infruttuose, il procedimento viene ARCHIVIATO.
le indagini preliminari fanno emergere elementi significativi, vi è il
RINVIO A GIUDIZIO
.
Dopo il rinvio a giudizio si va alla fase dell'
UDIENZA PRELIMINARE
. La persona coinvolta diventa ufficialmente "IMPUTATO", ovvero ACCUSATO DI UN REATO.
L'udienza preliminare dimostra l'innocenza dell'imputato, vi è una SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE che chiude definitivamente il caso.
L'udienza preliminare NON dimostra l'innocenza dell'imputato, vi è il
RINVIO A GIUDIZIO
. Comincia ufficialmente il PROCESSO.
PROCEDIMENTO CIVILE: dispute tra soggetti privati che riguardano il rispetto dei
DIRITTI SOGGETTIVI
.
MEDIAZIONE: Le parti devono obbligatoriamente rivolgersi ad un MEDIATORE nella speranza di evitare una causa in tribunale.
Se la mediazione fallisce, una parte (L'attore) cita in giudizio l'altra parte (Convenuto). La CITAZIONE elenca anche tutte le accuse dalle quali ci si deve difendere.
PRIMA UDIENZA: le parti presentano le proprie richieste e le proprie prove, il giudice decide quali ammettere.
Il giudice fissa un'UDIENZA RIASSUNTIVA nella quali le parti confermano, modificano o ritirano le proprie richieste.
Alla fine di questa fase vi è la SENTENZA del giudice.
PROCESSO AMMINISTRATIVO: regola le dispute tra il cittadino è la pubblica amministrazione.
I PRINCIPI DEL PROCEDIMENTO (art. 111 costituzione).
GIUDICE TERZO, ESTRANEO, IMPARZIALE: Il giudice non deve conoscere personalmente le parti, non deve avere partecipato in nessun modo alla disputa tra le parti, non deve trarre nessun tipo di interesse dal verdetto.
RAGIONEVOLE DURATA: se un processo è troppo breve si rischia di non garantire la tutela dei diritti, se un processo è troppo lungo, il suo esito potrebbe essere inutile.
DIRITTO ALLA DIFESA: Nessuno può essere condannato senza aver esercitato il diritto alla difesa, inoltre la condanna deve avvenire OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO.
CONTRADDITTORIO TRA LE PARTI: Ogni prova deve formarsi nel confronto tra le parti.
OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE DEGLI ATTI: tutti gli atti processuali (ordinanze, decreti, sentenze) devono indicare su quali fatti e su quali normative si basano in modo che le parti possano comprenderli o contestarli.
PRINCIPIO DEL FAVO REI: adottare sempre le leggi ed i principi più favorevoli alla persona imputata.
I GRADI DEL PROCESSO
2° grado: APPELLO, ASSISE D'APPELLO, CONSIGLIO DI STATO (amministrativo).
3° grado: CASSAZIONE.
1° grado del processo
TIPOLOGIA DI TRIBUNALI.
TRIBUNALE MONOCRATICO (composto da 1 giudice) sia civile che penale
GIUDICE DI PACE: si occupa essenzialmente della micro-conflittualità tra i cittadini o per cause di minor entità economica.
TRIBUNALE ORDINARIO (composto da 3 giudici), sia civile che penale
TRIBUNALE MILITARE: tribunale delle forze armate, funziona diversamente se si è in tempo di pace o in tempo di guerra.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO: si occupa di questioni tra la pubblica amministrazione (p.a.) ed i privati cittadini.
TRIBUNALE DEI MINORI: si occupa di illeciti commessi da minorenni.
CORTE D'ASSISE: si occupa dei crimini più gravi diretti contro la persona, è composta da due giudici e da una giuria.