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FUNZIONI E ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE - Coggle Diagram
FUNZIONI E ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE
l
a FUNZIONE DELLE PA è CURARE L'INTERESSE PUBBLICO
INTERESSE PUBBLICO= presuppongono un riconoscimento formale da parte della legge
l'interesse pubblico ha bisogno di BILANCIAMENTO= possono concorrere gli interessi privati per il principio di sussidiarietà verticale
PER FUNZIONA AMMINISTRATIVA SI INTENDONO I COMPITI CHE LA LEGGE INDIVIDUA COME PROPRI DI UN DETERMINATO APPARATO AMMINISTRATIVO
IL POTERE
nozione sociologica di potere legato alle dinamiche di gruppi organizzati = alcuni individui esercitano influenza dominante su altri
AMMINISTRATIVO, LEGISLATIVO, GIURISDIZIONALE , NEGOZIALE
Il potere amministrativo è destinato agli apparati che ne hanno assunto titolarità, si esprime nella possibilità di produrre con manifestazione di volontà unilaterale, effetti giuridici nella sfera dei destinatari
POTERE IN ASTRATTO
è l'attribuzione da parte della legge del potere, ha carattere di INESAURIBILITA FINO A CHE LA NORMA è IN VIGORE
la mancanza di una norma attributiva determina la nullità del provvedimento
POTERE IN CONCRETO
l'amministrazione avvia un procedimento che si concluderà con un atto o un provvedimento idoneo
ATTIVITA AMMINISTRATIVA = INSIEME DELLE AZIONI E DECISIONI DI UNA PA IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI AFFIDATE AD ESSA DALLA LEGGE
ESSA è RIVOLTA AD UN FINE PUBBLICO, ALLA CURA DI ESSO, E PER QUESTO HA CARATTERE DELLA DOVEROSITA
PERSEGUE I FINI DETERMINATI DALLA LEGGE ED è RETTA DAI CRITERI DI ECONIMICITA, EFFICACIA, IMPARZIALITA, PUBBLICITA E TRASPARENZA
è diversa dall'atto amministrativo che èsolo un momento perchè "attività" fa riferimento a tutto l'operato (controllato dalla corte dei conti)
viene valutato secondo principi di legalità e legittimità
l'ibridazione tra le categorie pubbliciste e privatiste
ATTIVITA AMMINISTRATIVA IN FORMA PRIVATISTA v/s ATTIVITA D'IMPRESA DEGLI ENTI PUBBLICI
ATTI E PROVVEDIMENTI
ART 113 cost. determina quali organi hanno il potere di annullare gli atti delle PA, nei casi e con gli effetti previsti dalla legge
SOTTOPOSIZIONE AL CONTROLLO GIURISDIZIONALE DE GIUDICE AMMINISTRATIVO E DEL GIUDICE ORDINARIO
il giudice amministrativo può decidere nei casi di INCOMPETENZA, ECCESSO DI POTERE O VIOLAZIONE DI LEGGE, O LESIVO DI UNA SITUAZIONE GIURIDICA SOGGETTIVA PRIVATA
ILLEGITTIMO
ANNULLABILITA IN CASO DI DIFFORMITA RISPETTO ALLE NORME
LEGGE 241/1990
ART 3
gli atti pubblici devono essere motivati, quelli privati no
ART 7
l'avvio del procedimento deve essere comunicato
ART 21-BIS
i provvedimenti che limitano la sfera giuridica dei destinatari hanno efficacia dal recepimento
ART 2
il procedimento deve concludersi con un atto o un provvedimento
ATTI E PROVVEDIMENTI SONO QUASI SINONIMI
ATTO=dichiarazione di volontà, desiderio, conoscenza o giudizio di una PA
PROVVEDIMENTO= atto specifico definito come la manifestazione di volontà alla fine di un procedimento per l'interesse pubblico e che produce effetti giuridici nei rapporti con i destinatari
IL PROCEDIMENTO
è la MODALITà ORDINARIA dell'esercizio delle funzioni della PA . Corrisponde all'espressione dei 3 poteri dello stato.
la funzione legislativa =procedimento amministrativo, la funzione giurisdizionale = processo, e la funzione amministrativa= provvedimento
SEQUENZA DI OPERAZIONI FINALIZZATE ALL'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO = atto di forza con valore di legge