Le professioni intellettuali (avvocati, medici, ingegneri, architetti, ecc.) si collocano in una posizione particolare rispetto alla nozione di impresa, perché l’attività tipica del professionista non soddisfa, di norma, i requisiti dell’art. 2082 c.c. Tuttavia, esistono circostanze in cui il professionista può assumere la qualità di imprenditore. L’art. 2238 c.c. regola questa casistica, distinguendo tra:
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