Il contratto sancisce la nascita di un vincolo che in linea di principio è irretrattabile, il suo scioglimento è ammissibile nei soli casi previsti dalla legge o per mutuo consenso dei contraenti.
Nei contratti ad effetti puramente obbligatori l'assunzione dell'obbligazione in questione non può dare luogo a conflitti tra titoli, cosa che invece succede nel caso di obbligazioni di carattere reale e inerente ad una res.
All'atto di stipulazione di un contratto, una parte si può riservare la facoltà di nominare successivamente un soggetto, (normalmente fatto entro 3 giorni, ma di solito si accordano per tempi più lunghi, il soggetto deve accettare la nomina.