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Diritto capitoli 11-15 - Coggle Diagram
Diritto capitoli 11-15
Capitolo 11: Il rapporto obbligazionario
L'obbligazione
è il rapporto in cui il soggetto debitore è obbligato ad osservare una certa condotta consistente in dare/ fare/ non fare nei confronti del soggetto creditore.
La prestazione da eseguire deve avere
carattere patrimoniale
(suscettibili di valutazione economica), mentre l'interesse che la prestazione economica è volta a soddisfare non necessariamente lo deve avere, adempimento realizzazione della prestazione dovuta.
Le
obbligazioni possono derivare
dal fatto illecito, dal contratto o da ogni altro fatto idoneo a produrle in conformità dall'ordinamento giuridico, distinzione fra obbligazioni
fungibili ed infungibili.
Obbligazioni di
mezzo
(svolgimento di una attività senza risultato garantito),
Obbligazioni di
risultati
(Raggiungimento necessario di un risultato del creditore).
Comportamento dei soggetti secondo le
regole della correttezza
cioè in modo leale, diligenza del buon padre di famiglia o diligenza professionale.
Si parla di
obbligazioni naturali
quando il debitore esegue spontaneamente una prestazione in virtù dell'esecuzione di doveri morali o sociali (non soggetto a ripetizione).
Il suo adempimento richiede
che il soggetto che presta sia capace, che l'adempimento sia caratterizzato da spontaneità ed infine che la prestazione sia proporzionale ed adeguata alle condizioni economiche di chi presta.
A differenza della donazione fatto con la volontà di compiere una liberalità, l'obbligazione naturale è sottesa la convinzione di esservi tenuto in
forza di un dovere morale o sociale.
Capitolo 12: L'adempimento
Art 1182:
L'adempimento
può essere definito causa di estinzione fisiologica dell'obbligazione.
Fondamentale il
luogo dell'adempimento
, determinato
dall'accordo
fra le parti oppure in mancanza di ciò dalla natura o oggetto della prestazione.
Nel caso della consegna di una cosa (infungibile),
il luogo è posto dove si trovava la cosa nel momento in cui è sorta l'obbligazione.
Le obbligazioni ad oggetto somma di denaro
(obbligazioni portables) vanno eseguite di regola al domicilio del creditore.
Nel caso di un oggetto fungibile
il luogo è il domicilio del debitore(Obbligazioni querables).
Se le parti non hanno stabilito altrimenti,
l'obbligazione è immediatamente esigibile
, può essere chiesta al giudice un termine attraverso la
actio interrogatoria,
termine presunto a favore del debitore il quale può deliberatamente rinunciare adempiendo anticipatamente.
Il
termine
può anche essere a favore del creditore con il debitore che non può adempire anticipatamente oppure potrebbe chiedere in qualsiasi momento.
Termine classico a favore di entrambi.
Nel caso che il debitore ponga in essere una condotta tale da mettere in pericolo l'attesa da parte del creditore,
decade il beneficio del termine a favore del debitore.
Incapace
che esegue una prestazione dovuta non può impugnare l'adempimento a causa della propria incapacità.
Pagamento ad un incapace, il creditore deve essere in grado di verificare l'esattezza dell'adempimento.
Soggetti legittimati a ricevere il pagamento:
-Creditore in persona
-Rappresentante del creditore
-Persona autorizzata dalla legge, dal giudice o dal creditore.
Se il pagamento non è effettuato nelle mani di un soggetto legittimato non è idoneo a liberare il debitore a meno che il creditore intervenga a dire che va tutto bene/ il debitore dimostri che il pagamento è andato comunque a favore del creditore.
Se il debitore in buona fede
paga a chi appare legittimato a ricevere
in circostanze univoche, ha pagato bene ed è liberato dall'obbligo, chi ha ricevuto il pagamento e tenuto a restituire al vero creditore.
Nel caso in cui
un terzo adempie
spontaneamente ad un debito altrui (fungibilità e consapevolezza dell'altruità del debito necessarie), così il terzo prende il posto del creditore che può surrogarlo, oppure c'erano patti antecedenti che regolano i conti fra debitore e terzo se no azione di arricchimento senza causa.
Capitolo 13. L'inadempimento
Inadempimento assoluto
quando la prestazione del debitore è mancata del tutto-
relativo
quando la prestazione del debitore è in ritardo(
tardivo
), in modo incompleto(
Parziale
) o carente rispetto a quello pattuito(
difettoso
).
Responsabilità per inadempimento,
il debitore è tenuto al risarcimento dei danni salvo che provi l'impossibilità della prestazione derivante da una causa a lui non imputabile.
Genus numquam perit le cose non periscono posso recuperarla sul mercato.
Responsabilità del prestatore d'opera
nel caso di obbligazione di
mezzi
si guarda la
diligenza
nel caso di obbligazioni di
risultato
egli non risponde dell'inadempimento solo se deriva da una causa a lui
non imputabile
.
Responsabilità del debitore per fatto dei propri ausiliari,
il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di questi.
Il risarcimento del danno
si estende dalla perdita subita(
danno emergente
) e al mancato guadagno(
lucro cessante
).
Il risarcimento dei danni
si estende ai soli danni prevedibili
nel momento in cui è sorta l'obbligazione caratterizzati da un nesso di causalità.
Se il danno non è determinabile il giudice provvede ad una
liquidazione equitativa
.
Qualora il creditore abbia concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito tenendo conto della gravità della colpa,
concorso di colpa del creditore.
Se il danno proviene dalla
mancata ordinaria diligenza
del creditore
non avviene nessun risarcimento.
Non può essere esclusa la responsabilità nel caso di responsabilità del debitore per dolo o colpa grave.
Mora debendi:
la mora del debitore è un ritardo qualificato ossia il creditore gli aveva intimato di adempiere.
La mora può essere
ex persona
richiesta dal creditore
o ex re
ovvero quando avviene automaticamente in seguito ad uno dei casi previsti dalla legge ( quando l'obbligazione deriva da un fatto illecito, quando il debitore dichiara per iscritto di non voler adempiere o quando il termine sia scaduto e l'obbligazione sia portable ossia vada adempiuta al domicilio del creditore).
Conseguenze della mora
: Oltre al risarcimento il debitore è tenuto a corrispondere gli interessi legali se l'obbligazione è pecuniaria, il debitore in mora risponde dell'inadempimento anche nei casi non sia a lui imputabili.
L'unico modo per non pagare il risarcimento
è dimostrare che il perimento dell'oggetto della prestazione in questione sarebbe avvenuto in ogni caso anche presso il creditore.
Mora credendi
: la correttezza impone al creditore di fare la sua parte per favorire l'adempimento,
il creditore è in mora
quando non riceve la prestazione che gli è dovuta o non compie ciò che è necessario perché il debitore possa adempiere (presupponendo la mancata cooperazione da parte del creditore in maniera illegittima ovvero non giustificata)
Perché il creditore sia in mora è necessaria un
offerta formale
svolta da un
pubblico ufficiale
mediante due modi o mediante la intimazione a ricevere la prestazione(
offerta per intimazione
) o in modo reale e cioè recandosi al suo domicilio ed offrendogli le prestazioni che gli debbano essere consegnate (
offerta reale
).
Effetti della mora:
-
Impossibilità sopravvenuta della prestazione viene a gravare sul creditore e non sul debitore
;
-
Dal giorno della mora non sono più dovuti gli interessi
, né legali né convenzionali, e non sono più dovuti i frutti civili;
Sono dovuti al debitore gli ulteriori danni subiti in conseguenza del rifiuto del creditore, le
spese di custodia
e di conservazione conseguenti alla costituzione in mora del creditore;
Non libera il debitore dall’obbligo di prestare -> risolvibile con il
deposito liberatorio del denaro o delle cose fungibili
(il debitore si libera del debito) (art.1210), dove il creditore per ricevere la prestazione dovrà rivolgersi al depositario.
Nel caso dell'offerta alla buona
(nel caso del debito di
fare
) per la mora basta una semplice intimazione di cooperare, in questo caso però non è possibile liberarsi mediante deposito perciò deve aspettare lo scadere della prescrizione o che la prestazione diventi impossibile (o trascorso un tempo che sia ritenuto ragionevole).
Capitolo 14: Altri modi di estinzione delle obbligazioni
Due modi diversi di estinzione:
satisfativi
(si estinguono con la soddisfazione dell'interesse del creditore)- Adempimento, compensazione e confusione.
Non satisfativi
(l'obbligazione si estingue senza la soddisfazione dell'interesse del creditore)- novazione, remissione del debito, impossibilità sopravvenuta e prescrizione.
Impossibilità sopravvenuta:
L'obbligazione si estingue quando per una causa non imputabile al debitore la prestazione sia divenuta impossibile (possibili cause: cause naturali, qualcosa che colpisce personalmente il debitore, eventi bellici o factum principis).
L'impossibilità per far si che sia causa di estinzione dell'obbligazione dev'essere oggettiva e astratta, oggigiorno si è più propensi ad utilizzare il criterio dell'inesigibilità (che richiederebbe uno sforzo disumano al debitore).
Impossibilità parziale:
L'obbligato non è liberato dall'obbligazione ma rimane obbligato nella misura in cui la prestazione sia ancora possibile.
Impossibilità temporale:
Tale impossibilità non provoca l'estinzione dell'obbligazione ma giustifica il ritardo del debitore.
Compensazione
si verifica quando due soggetti hanno contemporaneamente la qualifica di creditore e di debitore.
Esistono 3 tipi di compensazione:
Legale
( non scatta automaticamente ma su richiesta di uno o di entrambi i soggetti coinvolti e richiede che i debiti/ crediti siano liquidi ed esigibili ed i beni oggetti di compensazione devono essere fungibili ed omogenei)
Giudiziale
( si verifica quando in un giudizio si chieda il pagamento di un certo credito ed il convenuto ne opponga in compensazione uno proprio) ed infine
Volontaria
(ha luogo per volontà delle parti, anche in assenza dei presupposti)
Novazione:
si ha quando le parti si accordano per sostituire a un 'obbligazione tra loro esistente una nuova obbligazione.
Può essere
oggettiva
se riguarda l'oggetto o
soggettiva
c'è un cambiamento dei soggetti interessati.
Capitolo 15: Particolari tipologie di obbligazioni
Obbligazioni pecuniarie:
Debiti che hanno per oggetto una somma di denaro che si estinguono pagandone il valore nominale.
Distinzione fra
Debiti di valuta
con oggetto dell'obbligazione una somma di denaro determinata e
debiti di valore
con oggetto dell'obbligazione una somma di denaro da determinare.
Il denaro è per sua natura un bene fruttifero il quale produce
interessi
che si dividono in diverse categorie:
Interessi corrispettivi
( i crediti pecuniari liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto o di misura legale, si può verificare il fenomeno dell'anatocismo ossia la produzione di interessi da parte di interessi scaduti e non pagati),
Interessi convenzionali
( Le parti tramite un accordo possono convenzionalmente prevedere gli interessi),
Interessi moratori
( dovuti in caso di mora ossia per ritardo qualificato del debitore, sono legali se prima non erano convenzionali) ed infine
Interessi compensativi
(Il compratore è dovuto a pagare gli interessi sui frutti prodotti dal proprio oggetto sul prezzo tenuto, anche se questo non sia ancora esigibile).
Pluralità di debitori
: Più debitori/ creditori sono astretti da uno stesso rapporto obbligatorio.
Può essere
solidale
se il creditore può richiedere a qualunque per l'intera somma, o
parziaria
se il creditore può chiedere ai condebitori solo la quota ad essi relativa, se non viene specificata si ha la presunzione di solidarietà.
Nei casi della solidarietà chi paga libera tutti dall'obbligazione ma chi paga ha il diritto di avere
un'azione di regresso
per riavere da ogni condebitore la relativa quota.
Rapporti interni ed esterni tra condebitori solidali: le quote si presumono uguali.
Caso della
fideiussione
, un soggetto fa da garante per il pagamento del debitore dal quale poi avrà un'azione di regresso.
Regola dell'insolvenza di uno dei condebitori che finisce per gravare sugli altri in maniera paritaria per non pensare solo su chi in concreto ha pagato.
Gli
eventi favorevoli
che si realizzano in capo ad un dei condebitori finiscono per avvantaggiare anche gli altri mentre gli
eventi sfavorevoli
restano radicati in capo all'originario destinatario.
Le
eccezioni personali
di uno dei condebitori, in definitiva, sono opponibili soltanto da quel condebitore.
Successione mortis causa
divisione fra i coeredi in proporzione alle rispettive quote.
Pluralità di creditori:
Obbligazione solidale o parziaria, in questo caso se non viene specificato è
presunta la parziarietà.
Obbligazioni alternative:
hanno ad oggetto 2 o più prestazioni e il debitore può scegliere quale eseguire, una volta espressa è irrevocabile.
Se una delle due diventa impossibile l'obbligazione diventa semplice, se entrambe diventano impossibili l'obbligazione alternativa si estingue.
Obbligazioni facoltative:
obbligazione semplice con la facoltà di scegliere di prestare una cosa diversa.
Obbligazioni indivisibili
: La prestazione ha per oggetto un oggetto per sua natura indivisibile si comporta come le solidali, mentre quelle divisibili come le parziarie.