Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
LA FORMAZIONE DEL GOVERNO - Coggle Diagram
LA FORMAZIONE DEL GOVERNO
nominato OGNI 5 ANNI
al RINNOVO DELLE CAMERE
Quando il precedente Governo si è DIMESSO.
Il Capo dello Stato (Presidente della Repubblica) inizia le
CONSULTAZIONI.
A tale scopo incontra:
Gli EX PRESIDENTI della REPUBBLICA;
I PRESIDENTI delle 2 Camere;
I LEADER dei PARTITI presenti nelle Camere.
Individua l’ESPONENTE POLITICO di maggioranza che ritiene più idoneo e gli affida
l’INCARICO di FORMARE il GOVERNO.
(Le CONSULTAZIONI sono solo una CONSUETUDINE non un obbligo giuridico.)
Dopo la NOMINA prestano
GIURAMENTO
nelle mani del PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ed ENTRA in CARICA (seppure solo per il compimento degli atti di ORDINARIA AMMINISTRAZIONE e di URGENZA).
NOMINA
Quando si palesa la possibilità di FORMARE IL GOVERNO il Presidente del Consiglio SCIOGLIE la RISERVA e viene Nominato dal Capo dello Stato PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.
L’ACCETTAZIONE
normalmente avviene CON RISERVA – di formare un Governo che trovi in CONSENSO del PARLAMENTO oppure il Presidente della Repubblica affiderà il compito a qualcun altro.
PROGRAMMA E MOZIONE DI FIDUCIA.
Il Governo per poter operare pienamente DEVE ottenere la FIDUCIA DELLE 2 CAMERE.
ENTRO 10 gg dal GIURAMENTO il Presidente del Consiglio DEVE presentarsi presso ciascuna Camera ed ESPONE il PROGRAMMA di Governo.
VOTAZIONE della MOZIONE di FIDUCIA oppure si verificherà la CRISI DI GOVERNO. Prevista dalla Costituzione.
LE FUNZIONI DI GOVERNO
FUNZIONE di INDIRIZZO POLITICO di GUIDA del PAESE
attraverso le politiche economiche e sociali
Iniziativa Legislativa
impostazione della Politica Estera
LA FUNZIONE ESECUTIVA o AMMINISTRATIVA
tramite i MINISTRI CON PORTAFOGLIO vengono gestiti i vari Settori, Rami, della Pubblica Amministrazione (P.A.) per REALIZZARE gli OBIETTIVI prefissati.
L’ATTIVITA’ NORMATIVA
attraverso l’emanazione di DECRETI-LEGGE e di DECRETI LEGISLATIVI.
DECRETI LEGISLATIVI
hanno FORZA di LEGGE
sono emanati su INIZIATIVA del PARLAMENTO
su MATERIE particolarmente COMPLESSE
oppure che richiedono particolare COMPETENZA TECNICA (avvalendosi di MINISTRI COMPETENTI).
DECRETI LEGGE
hanno FORZA di LEGGE,
casi di NECESSITA’ e URGENZA.
I REGOLAMENTI
servono a DARE ESECUZIONE ai Decreti-Legge e ai Decreti Legislativi, ma spiegano più nel dettaglio i vari articoli.
LE CRISI DI GOVERNO PARLAMENTARE
può essere risolta:
formando un Nuovo Governo
ricorrendo a Elezioni Anticipate
LE CRISI EXTRAPARLAMENTARI
(non c'è dibattito parlamentare)
il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO si DIMETTE.
IL GOVERNO rimane in carica sino alla NOMINA del GOVERNO successivo
potrà compiere solo gli ATTI di ORDINARIA AMMINISTRAZIONE (pagare i dipendenti statali).
IL RUOLO DEL CAPO DELLO STATO
che ha ricevuto le Dimissioni del Governo:
verificare la POSSIBILITA’ o MENO di SUPERARE la CRISI;
PRENDE ATTO delle DIMISSIONI e STABILISCE che il Governo rimarrà in carica sino alla NOMINA del GOVERNO SUCCESSIVO.
LA QUESTIONE DI FIDUCIA.
una CONDIZIONE che pone il GOVERNO al PARLAMENTO per far approvare un DISEGNO DI LEGGE o per far CONVERTIRE un Decreto-Legge.
In
ASSENZA di FIDUCIA
il Governo minaccia le DIMISSIONI con conseguente apertura della CRISI POLITICA.
SFIDUCIA AL SINGOLO MINISTRO
Ogni CAMERA può sfiduciare anche un “singolo Ministro” che è “individualmente
responsabile”.
SFIDUCIA
ad un
“GRUPPO di MINISTRI”
, in tal caso occorrerà un
“RIMPASTO”
di Governo ossia una
redistribuzione degli incarichi