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FORMA E PROCEDURA LICENZIAMENTO - Coggle Diagram
FORMA E PROCEDURA LICENZIAMENTO
licenziamento
non disciplinare
(o economico)
gmo
per iscritto
indicazione dei motivi
motivi non possono essere successivamente modificati
licenziamento
disciplinare
giusta causa o gms
art 7 st lav
irrogazione sanzioni disciplinari
contestazione di fatti addebitati
(+ eventuale audizione a difesa del dipendente) comunicati prima della
lettera di licenziamento
libertà
anziani: libera forma e senza motivazione
lavoratori in prova: libertà di forma e senza motivazione
lavoratori domestici: libertà di forma e senza motivazione
lavoratori a termine: libertà di forma e senza motivazione
dirigenti:
obbligo di forma scritta
e senza motivazione (sono estese anche ai dirigenti le garanzie dell'art 7)
oneri della prova
motivo
del licenziamento
datore (se non è
ad nutum
)
esistenza
motivo illecito
lavoratore (eccepisce e prova)
numero di dipendenti
datore (deve dimostrare l'assenza del requisito dimensionale dell'art 18 in modo da poter usufruire della tutela obbligatoria)
impugnazione
del licenziamento
entro
60 gg
dalla comunicazione per iscritto o inizio del periodo di preavviso
in via
giudiziale
lavoratore (da solo o tramite sindacato o avvocato)
tramite
procura per iscritto
il datore può
revocare
il licenziamento entro
15 gg dal ricevimento dell'impugnazione
del lavoratore
offerta di conciliazione
introdotta nel 2015 dal jobs act
datore
per evitare il giudizio
entro il
termine di impugnazione
importo liquido
(assegno circolare)
senza tasse e contributi
datori medio-grandi
1 mensilità retr. rif. TFR per ogni anno di servizio
min
3
max
27
mens
datori piccoli
0,5 mensilità retr. rif. TFR per ogni anno di servizio
min
1
max
6
mens
nelle sedi protette
accettazione: estinzione rapporto e rinuncia all'impugnazione
organizzazioni di tendenza
SENZA FINI DI LUCRO
attività
politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o culto
NON
si applica l'art 18 st lav
licenziamenti in org. di tend. regolati da:
lav assunti prima del 7 marzo 2015
regolati dalla
l. n. 604/1966
(tutela obbligatoria
SENZA REINTEGRAZIONE
)
indipendentemente dal numero di occupati
lav assunti dopo 7 marzo 2015
regolati dall''
art 9, d. lgs. 23/2015
(tutela meramente indennitaria di importo pari alla metà dell'ordinario)
se rientra nell'ambito di applicazione dell'art 18
può trovare applicazione la tutela reintegratoria
solo nelle ipotesi cui la reintegrazione resta riservata (lic discriminatorio, nullo o orare; lic disciplinare di cui sia stata provata in giudizio l'insussistenza del fatto contestato)
LICENZIAMENTO IDEOLOGICO (non è considerato discriminatorio, nonostante sia comunque da guardare il singolo caso)