Matrimonio religioso con effetti civili (matrimonio concordatorio): è un matrimonio canonico celebrato da un ministro del culto cattolico, al quale l'ordinamento riconosce efficacia civile attraverso la trascrizione dei registri dello stato civile.
I presupposti per il matrimonio civile sono: l'età (maggiorenne), capacità naturale (può essere causa di annullamento), la libertà di stato (non devi essere già sposato), assenza di vincoli di parentela, assenza di delitto tentato o consumato, osservanza del lutto vedovile (necessario che siano passati almeno 300 giorni dallo scioglimento del precedente vincolo, per evitare incertezza di figlio), diversità di sesso dei nubendi.
La celebrazione del matrimonio civile deve essere preceduta alle pubblicazioni in modo di dar la possibilità a chiunque sia a conoscenza di qualche impedimento alla celebrazione del matrimonio di farlo valere.
Il matrimonio può avvenire anche in caso di procura (rappresentanza) per determinati casi dalla legge.
La simulazione del matrimonio è impugnabile, il matrimonio invalido produce comunque degli effetti: per i figli (il matrimonio dichiarato nullo produce gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso), per i coniugi (se i coniugi erano in mala fede, il matrimonio non produce alcun effetto tra loro, se era in buona fede si ha la figura del matrimonio putativo: la nullità vale solo per l'avvenire e gli effetti prodotti dal vincolo valgono per entrambi i coniugi a favore di quello che era in buona fede fino alla sentenza che dichiara la nullità).