Amministrazione di sostegno
Art. 404, cod. civ.: “La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.”.
Il Giudice Tutelare
Art. 405, cod. civ.: “Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo”.
decide per
- l'assistenza
- rappresentanza
- possono essere nominati come AMMINITRATORI DI SOSTEGNO
- sia persone fiche
- sia Enti
Il Beneficiario
Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.”.
es. - disabili sensoriali
- alcolisti
- tossicodipendenti
- persone con disturbi mentali
l'amministratore di sostegno garantisce il giusto equilibrio tra:
- tutela della persona (beneficiario)
- il rispetto dei suoi diritti