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codice civile art 2082 l'imprenditore - Coggle Diagram
codice civile art 2082 l'imprenditore
il codice civile uscito nel periodo(1982) fascista ,regola i rapporti tra i privati.
l'imprenditore è colui che esercita prefessionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi
1) Professionista=una professione per essere professionalmente deve essere svolta in maniera sistematica non per forza continuativo
2) Attività economica= mira al obbiettiva economicità cioè i ricavi devono coprire la spesa
3)Organizzata= l'imprenditore deve organizzare l'attività d'impresa in modo coordinato con i fattori produttivi (sia suoi che degl'altri)
4) Fine produzione o scambio beni o di servizi= nella Produzione la materia prima subisce una trasformazione e passa al prodotto finito LO SCAMBIO DI BENI/MERCI=non subisce nessuna trasformazione ma è la vendita di beni
assemblaggio
è un'attività di produzione di beni
I SERVIZI= sono delle prestazioni di lavoro
TIPI D'IMPRENDITORI
FORMA GIURITICA
IMPRENDITORE INDIVIDUALE=IMPRESA FAMIGLIARE
IMPRENDITORE COLLETTIVO(SOCIETA)
imprenditore commerciale
imprenditore agricolo
ALLAVAMENTO
SELVICULTURA
COLTIVA FONDO(terreno)
Attività connesse
connessione oggettiva
connessione soggetiva= deve utilizzare prevalentemente prodotti fatti da lui o che derivano dalla sua produzione e deve essere svolto dallo stesso imprenditore
Piccolo imprenditore