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OBBLIGAZIONI - Coggle Diagram
OBBLIGAZIONI
L'obbligazione è un vincolo giuridico ad adempiere a delle prestazioni, a tenere un certo comportamneto
- Le actio sono actio in personam dove il comportamento è generalmente positivo
- Obbligatio viene da ob ligare cioé metter le catene che poi con la solutio venivano sciolte
STORIA
- illeciti( anticamnete i romai si rifacevano con la vendetta del pater familias che infligeva una pena corporale da qui anche la legis actio per MANUS INIECTIONEM)
EBBERO ORIGINE DAGLI ATTI LECITI anche se rilevavano anche gli illeciti
- Nexum --> atto che si compiva con libripens bilancia, 5 testimoni romani puberi, si faceva per i prestiti cosìn l'altro avrebbe potuto soddisfarsi del debito assoggettando il debitore senza renderlo schiavo doveva essere liberato con la solutio per aes et libram, abolito dalla lex Poetelia papiria (326 a.C.)
- Praedes e vades -->
Praedes: Legis actio sacramenti in rem(garantire che la parte alal quale era stata assegnata la cosa contesa la restituisse in caso di soccombenza)
Vades: legis actionem (garantivano la ricomparsa in giudizio del convenuto)
si diventava quetsa figura dando l'assenso in giudizio ed era fondamentale perché rendeva possibile garantire per altri
- Sponsio --> una parte prometteva all'altra un determinato comportamento(interrogatio e responsio) si origina nella sfera religiosa ed è alla base delle obbligazioni classiche
Lentamente l'addictio dei debitori andò per la minore preferendosi un esecuzione parimonialeDebito e responsabilià erano in capo al debitore
-
OBBLIGATIONES NATURALI
-Obbligazioni che non tutelate dallo ius civile erano comjnque considerate tali, rientravanop
- Obbligazioni schiavi, donne in manu, fili familias, personae in causa mancipi
- crediti e debiti da atto licito di alieni iuris
Le obbligationes naturales soi risolvevano con la soluti retentio e figuravano giuridicamente grazie alle azioni addiettizie
- Obbligazioni del pupillo senza tutore (età classica)
CONTENUTI DELLA PRESTAZIONE
- Dare oportere --> trasferire la proprietà o costituirealtro diritto reale(necessarie proprietà e possesso del creditore)
- Facere oportere --> vi rientrava un attività o lo msolgimento di un negozio o il non svolgere un attività
- Prestare oportere --> oggetto dell'oportere (poco chiaro)
REQUISITI DELLA PRESTAZIONE
- La prestazione doveva avere contenuto patrimoniale
Doveva essere:
possibile --> per quanto riguarda la possibilità iniziale, non so capisce se venisse perseguita con actio de dolo o altra actio de factum
lecita--> non era valida se con traria al diritto o al buon costume
determinata--> prestazione derterminata subito
determinabile--> prestazione lasciata a determinazioni future per reationem
l'arbitro poteva essere merum o boni viri(criterio del'uomo onesto)
IL creditpore doveva essere interessato a preseguirla(L'azione non poteva essere perseguitaper un terzo si poteva fare solo per aggiungere una condizione in forma di stipukatio)nin era ammisssibile la stipulazioncon adempimento post mortem ad erede ma in punto di morte si
le obbligazioni potevano:
- divisibili--> erano frazionabili
- indivisibili--> per intero
- alternative--> si poteva scegliere(electio) tra più obbligazioni tra quelle proposte a quel adempiere e se per impossibilità sopravvenuta non se ne poteva svolgere una c'erano sempre l altre o l'altra(sempre che la colpa non fosse stata del creditore o che il creditore abbia deciso di scegliere tra quelle(concentrazione))
LE OBBLIGAZIONI GENERICHE
- Chi avea cose fungibili in mutuo o altro doveva corrispondere con cose della stessa quantità e quaità
Si rispondeva per dolo se l'azione era oggettiva e a benefcio depositante se invece era del depositario percustodia
- DOLO E COLPA
- si iniza a parlare nei delicta
colpa--> Lex aquilia intenceva ilk comportamento negligente
culpa lata--> equiparata al dolo
culpalieve--> non adoperata la diligenza ecessaria
-LA PERPETUATIO OBLIGATIONIS --> L'obbligazione in caso di impossibilità sopraggiunt si perpetuava come se fosse ancora possinbile( si perseguiva l'equivalente pecuniario)
- MORA
debitore --> cadeva in mora quando non adempiva al proprio credito, fu elaborata in età repubblicaana,
il creditore poteva invitare ax adempiere tranne quando il termine era iniziale o quando le obbligazioni nascevano da atto illecito
era responsabile del deterioramento dela cosa tenuta, era liberato se si confermava che la cosa sarebbe perita comunque, tutto veniuva meno se alla fine la prestazione veniva eseguita
creditore --> se il crediytore non accettava la prestazione cadeva in mora, era come il dolo
I CONTRATTI
- Obbligazioni almeno bilaterali produttivi delle obbligazioni volute dalle parti
- Possono essere bilaterali(le obbligazioni sorgono da entrambe le parti, sinallagmatici--> con prestazioni crrispettive) o bilaterali imperfetti(l'obbligazioni sorgono da una parte e solo eventualmente dall' altra)
CONTRATTI REALI
- Oltre alla manifestaszione del consenso che era necessaruia in ogni contratto era necessario anche effettuare la consegna della cosa (datio)
MUTUO
- Contratto reale unilaterale per cui una parte devva mutuatante consegna all' altra il mutuatario una somma di denaro o altre cose fungibili con. l'impegmno da parte del mutuatante di restituire altrettanto e della stessa qualità
- il rapporto si costituiva con datio, era un negozio causale
- Per la restituzione si stabiliva un temine (la lex silia istituiper i crediti di certa pecunia lefis actio per condictionem)
- STIPULATIO USURARUM --> ulteriore contrstto aggiunto al mutuo che consentiva di prendere una percentuale in più sulla quota data in mutuo che all'inizio era del 100% annuo poi del circa 12 annuo poi 6
fenus nauticum era una specie di contratto dia assicurazione che in caso di disastro navale faceva in modo che i commercianti non lo attaccassero per la perdota dei beni
DEPOSITO *
- Contratto reale bilaterale imperfetto dove una parte consegna all' altra una o più cose e l'altra le custodisce a titolo gratuito presso di se
actio depositi in factum per agire contro il depositario infedele nel caso che il depositario sia infedele, nel doppio se lacosa era stata data per essere messa in salvo
actio depositi ex fide bona
actio depositi contraria per colui che teneva l'ogetto e dovesse farsi risarcire danni provocati dall'oggetto
se si chiedeva un compenso si rientrava nella locatio operis
COMODATO
- Contratto bilaterale imperfetto
- Consisteva nella consegna di unca cosa che poi l'altra parte si impegnava a restituire tutto questo gratuitamente
actio commodati in factum ed actio commodati ex fide in ius per la restituzione della cosa acquistava la detenzione, in caso di perimento si risppondeva per custodia
il comodante poea farci solo l'uso pattuito altrimenti avrebbe commesso furto e rispondeva per custodia se periva
PEGNO
- Contratto reale dove il debitore dava qualcosa al creditore a patto che una volta saldato il debito quella stessa cosa li venga restituita
actio pignoraticia in personam ed in factum--> tutela debitore pignoratizio
actio contraria per risarcimento danni esperible dal. creditore pignoratizio
-
CONTRATTI CONSENSUALI
- Era necessaria e sufficiente la mainfestazione del consenso
CONTRATTI VERBALI
- Oltre all consenso era necessaroo che ci pronunciassero certa verba
STIPULATIO
- Consisteva in domanda e relativa risposta
- Era un negozio giuridico bilaterale per cui non bastava il consenso, doveva essere spresso con certae verba che potevano essere:
spondes spondeo
promittis promitto
dabis dabo
- Erano ammessi anche i peregrini quini era fruibile ius gentium ed erano necessarie le formalità e rispondere con lo stesso verbo della domanda
- era un tipo di nrgozio giuridico applicabile in molti campi in quanto era tipico solo nella forma e non anche ne contenuti
- La stipulatio dal punto di vista degli effetti era unilaterale
- la domanda e la risposta dovevano essere date in breve tempo
- poteva essere formulata in tal modo che si potesse adempiere o allo stipulante o ad un terzo ed il promittente era liberato con una sola solutio a uno dei due
- per debitore inadempiente si dava l' actio ex stipulatu
- si agiva per sacramnrti,condictionrem e iudicis arbitrive postulationem
- La formula era quella con la demonstratio e intewntio incerta
- Con leone si diede la possibiliytà di manifestare consenso come si desiderava infatti fu assimilata ai pacta
giustiniano recepì ma disse che sarebbe stato valido solo in presenza di documento scritto valido
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CONTRATTI LETTERALI
- Oltre al consenso era necessario che si registrassero per iscritto certe operazioni contabili