Sinistro marittimo: Riguarda eventi tipici della navigazione, definiti dalla Convenzione di Atene (naufragio, capovolgimento, urto, incaglio, esplosione, incendio, vizio della nave).
Danni fino a 250.000 DSP: Responsabilità oggettiva del vettore, salvo che dimostri che il sinistro è derivato da:
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Danni superiori a 250.000 DSP (fino a 450.000 DSP): Responsabilità soggettiva. Il vettore può dimostrare l’assenza di colpa per evitare il risarcimento.