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LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE:
introduzione, apertura e organi
Parte I -…
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE:
introduzione, apertura e organi
Parte I - Titolo V
NATURA e FINE
= procedura concorsuale di natura giudiziale e a carattere coattivo, con cui il patrimonio del debitore è affidato a un organo nominato dal tribunale, che provvede ad amministrarlo, liquidarlo e ripartirne il ricavato tra i creditori
1° OBIETTIVO = interesse dei creditori
! rilevanti anche altri interessi
-> punto di equilibrio: più ampio sodd. creditori nel rispetto di altri interessi e diritti rilevanti
SODDISFAZIONE CREDITORI
- paritaria
- migliore rispetto all'ottenibile individualmente
DURATA -> Legge Pinto
- Max 7y
- Max 5y per procedure semplici
- se eccessiva, stato risarcisce i danneggiati
- somma quantificata per ogni anno di durata oltre il max
- fino all'importo totale dei crediti che sono stati presentati nel corso della procedura concorsuale
-> tutela di tutte le parti del processo
PRESUPPOSTI - ART. 121
- ogg: stato di insolvenza
- sogg: imprenditori commerciali
= soggetti che esercitano professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi
- non imprese minori
- non consumatori
- non professionisti
- non imprenditori agricoli
ORGANI
- funzioni coordinate
-> garantire unità di indirizzo della gestione della procedura
TRIBUNALE CONCORSUALE (apicale)
= organo, operante in via collegiale, x valutazione
apertura della procedura
- Funzioni interne = gestione procedura
- nominare/sostituire/revocare gli altri organi
- decidere le controversie tra gli organi che non possono essere decisi dal giudice perché parte della contestazione
- raccogliere info da curatore, comitato e debitore
- Funzioni esterne = attività giurisdizionali in senso stretto
CIRCOSCRIZIONI dei TRIBUNALI
- a livello territoriale coincidono con la suddivisione provinciale (ecc. Caserta)
= in ogni provincia italiana, esiste un tribunale (in
questo caso, tribunale concorsuale)
- il problema conseguente è di avere bisogno di molti giudici delegati
-
-
GIUDICE DELEGATO
(magistrato dedicato esclusivamente alle procedure concorsuali)
= colui che all'interno del tribunale gestisce la procedura
- Gode del potere:
(a) decisivo
(b) gestorio
(c) autorizzatorio
(d) sostitutivo
(e) surrogatorio
(f) concorrente
- Funzioni
- decidere circa apertura
-> a
- decidere se e chi nominare come membri del comitato (<30gg dall'apertura)
! anche potere di sostituzione
- controllare operato curatore e comitato
-> regolarità della procedura
- provvedere sui reclami contro atti di curatore e comitato (<15gg)
-> d
- convocare curatore e comitato nei casi prescritti dalla legge e quando opportuno per svolgimento corretto e sollecito della procedura
- autorizzare per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto
- dare esecutorietà (= approvare) a stato passivo e proposta di ammissione al passivo dei singoli creditori redatti dal curatore
- su proposta del curatore
- liquidare i compensi
- nominare gli arbitri, verificati i requisiti legali
- revocare incarico conferito nell'interesse del fallimento (es. avvocato che deve prestare la società nel contenzioso)
-> compito trasferito dal legislatore dal giudice delegato al curatore, quindi responsabilità a carico di quest’ultimo
- rivolgersi al tribunale per ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio
- emettere o provocare dalle autorità competenti i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio (es. sequestro di beni), a esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione
-> b/c
-
CURATORE (propulsivo)
= soggetto, qualificato come pubblico ufficiale, che verifica l’esistenza dei presupposti per l’apertura della procedura ed è responsabile delle gestione dell'insolvente
- Funzioni:
- nominare i difensori della procedura, salvo in caso non occorra il ministero di difensore:
- contestazione
- tardiva dichiarazione di crediti
- diritti di terzi su beni compresi nella liquidazione giudiziale
- procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato del tribunale
- amministrare il patrimonio della società in liquidazione e di tutti i soci che per estensione sono stati portati in liquidazione giudiziale (= ill. resp.)
- apporre i sigilli e redigere l'inventario dei beni di cui viene spossesato il debitore
- continuare l'attività d'impresa x facilitare la vendita dei beni
! se autorizzato dal tribunale l'esercizio provvisorio
- scegliere banca o ufficio postale per il c/c intestato alla procedura x deposito somme riscosse
- per obbligo informativo è tenuto a trasmettere:
- la prima relazione, al giudice entro 30gg dall'apertura della procedura, in cui esprime accertamenti compiuti ed elementi acquisiti circa insolvenza e responsabilità di debitore, amministratori, organo di controllo
- l'informazione, al PM dopo l'apertura, di inadempimento degli amministratori per gli obblighi di deposito delle scritture contabili disposti nella sentenza di apertura
- la relazione particolareggiata, al giudice delegato entro 60gg dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, circa cause e tempo dell'insorgenza della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore, oltre ad altri elementi utili per le indagini in sede penale
! 180gg dall'apertura se non c'è accertamento passivo
- le relazioni periodiche, al giudice entro 4m dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e poi ogni 6m, circa un riepilogo di attività svolte e informazioni raccolte
! la prima relazione e la relazione particolareggiata sono trasmesse in copia al pm entro 5gg dal deposito
! le relazioni periodiche sono trasmesse in copia al comitato
! relazione particolareggiata ha in allegato ultimo bilancio d'esercizio e rendiconto di gestione
! relazioni periodiche hanno in allegato conto della gestione ed estratti conti
CARATTERI
- Accettazione nomina entro 2gg dalla comunicazione
- dopo verifica di disponibilità di tempo e risorse professionali/organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all’espletamento della funzione
- Sostituibile su richiesta di creditori rappresentanti la maggioranza dei crediti ammessi e debitori x evitare conflitti di interesse
- Revocabile su proposta di giudice, comitato e d'ufficio x inadempimento obblighi
- Incarico con diligenza richiesta dalla sua natura
- Principio di intrasmissibilità dei poteri, infatti solo con autorizzazione del comitato può:
- delegare ad altri specifiche operazioni (no quelle da svolgere personalmente) con un compenso tratto dal suo
- farsi coadiuvare sotto proprio responsabilità da tecnici
- eseguire atti di straordinaria amministrazione
- Ha diritto al rimborso delle spese e al compenso:
- tribunale su relazione del giudice
- (o) soggetto che ha provocato l'iniziativa processuale, in caso di rinuncia
- di norma alla fine della procedura, ma ha la possibilità di chiedere un anticipo
- basato su 3 elementi
- ammontare attivo
- % passivo
- svolgimento dell'esercizio provvisorio o meno
- risponde x resp. al nuovo curatore
- previa autorizzazione del giudice
- con specifica legittimazione attiva finalizzata a evitare eventuali azioni di mera ritorsione
- art. 38 LF -> risponde x resp. ai creditori
- per inadempimento di diligenza richiesta dalla natura dell'incarico
COMITATO DEI CREDITORI (EV)
= organo rappresentativo del ceto creditorio composto da 3 o 5 creditori di diversa entità e qualifica (ma mai con soddisfacimento improbabile xke non interessati alla gestione) nominati entro 30gg dall'apertura
- I componenti possono:
- delegare un avvocato o commercialista
- ottenere rimborso spese e compenso (<10% compenso curatore)
- essere sostituiti su richiesta dei creditori rappresentanti la maggioranza dei crediti ammessi
- Grazie alla riforma, non ha solo funzioni consultive, ma sostituisce al giudice delegato molteplici funzioni
- Vigilare sull'operato del curatore, grazie al potere di visionare qualsiasi atto di fascicolo, di proporre reclamo avverso i decreti del giudice e richiedere la revoca del curatore
- Autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione del curatore
- Esprimere un parere, consultivo o vincolante, nei casi previsti dalla legge o su richiesta del tribunale o del giudice
-> delibere motivate a maggioranza dei votanti
- risponde x resp. a curatore
- risponde x violazione obblighi riservatezza e segretezza
IMPRENDITORE
= soggetto verso il quale si apre la procedura
- Ha diversi obblighi nell'ambito della procedura e nei confronti del curatore
- L'esdebitazione è un procedimento che gli permette, chiusa la procedura, di cancellare tutti i suoi debiti
LEGITTIMATI all'APERTURA
- 1/+ creditori
- con credito monetario o convertibile in denaro
- anche <30k, purché nel complesso i crediti scaduti non pagati >30k
- debitore
- obbligato se insolvente
- in caso di aggravio dell'insolvenza x la non richiesta, responsabile di reato bancarotta semplice
- alternative: CN o altro strumento
- organi e autorità amministrative con funzioni di controllo sul debitore
- obbligati x tempestiva apertura
- PM
- sempre se notizia di insolvenza
PROCEDURA di APERTURA
- difensore con procura deposita con ricorso domanda di accesso al tribunale territorialmente competente
- tribunale
- convoca parti per udienza (<45gg)
- fissa termine per debitore (<7gg prima udienza) x presentare memorie di difesa
- terzi legittimati possono intervenire fino alla decisione
- tribunale accerta presupposti, basandosi su:
- documenti depositati dalle parti
- documenti acquisiti da INPS, INAIL, AdE, registro imprese
se RICHIESTA dal DEBITORE
- debitore può stare in giudizio senza difensore
- debitore deve fornire documenti x agevolare verifica di condotte pregresse
- domanda comunicata al cancelliere del registro x iscrizione entro gg dopo al deposito
-> conoscibilità 3°
-
RECLAMI contro ATTI/OMISSIONI degli ORGANI
previsti come forma di "controllo" xke hanno effetti su debitore, creditori e terzi
di TRIBUNALE o GIUDICE DELEGATO
- da debitore, curatore, comitato e interessati
- alla corte d'appello o al tribunale
- entro 10gg dalla comunicazione
- udienza comparizione entro 40gg da ricorso
di CURATORE
- da debitore, comitato e interessati
- al giudice delegato
- entro 8gg dalla conoscenza di atto o dalla scadenza del termine nella diffida a provvedere
di COMITATO dei CREDITORI
- da debitore, curatore, interessati
- al giudice delegato
- entro 8gg dalla conoscenza dell'atto
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE:
post apertura liq. giud.
accertamento passivo
liquidazione e ripartizione attivo
Parte I - Titolo V
POST APERTURA
PRIME ATTIVITÀ CURATORE
- immediata ricognizione dei beni
-> x valutare il rischio di dispersione o deterioramento
- EV apposizione di sigilli sui beni
-> x evitare rischio di dispersione o deterioramento
- non si possono apporre i sigilli su:
1) denaro contante, da depositare nel c/c procedura
2) cambiali e altri titoli, da custodire dal curatore
3) scritture contabili
4) beni sottratti allo spossessamento
- redazione inventario di tutti i beni del debitore e verbale circa attività compiute con allegate foto beni inventariati
-> x acquisire 1° elenco e valutazione di beni dell'attivo della procedura e x prendere in consegna beni, scritture e documenti
- notificare estratto sentenza apertura a uffici x trascrizione nei pubblici registri x beni immobili o mobili iscritti del debitore
ATTIVITÀ FUNZIONALI alla DEFINIZIONE
di un quadro informativo sul PASSIVO
- redazione elenco creditori + crediti + diritti prelazione
- redazione elenco titolari di diritti reali/personali, mobiliari/immobiliari su beni in possesso del debitore + titoli
- deposito beni precedenti in cancelleria
- redazione bilancio ultimo esercizio
- apporto rettifiche a elenchi e bilanci presentati dal debitore in cancelleria
DOMICILIO DIGITALE
-> x comunicazioni elettroniche aventi valore legaleFASCICOLO PROCEDURA (cancelliere)
= luogo telematico in cui contenere atti, provv. e ricorsi, suddivisi in sezioni, attinenti al procedimento
- vi possono guardare ed estrarre copie
- sempre:
1) debitore
2) membri del comitato
- su prova di specifico e attuale interesse, oltre ad autorizzazione di giudice, sentito curatore:
1) creditori
! esonerati dalla prova x doc di accertamento passivo e diritti terzi su beni procedura
2) terzi interessati
ACCERTAMENTO PASSIVO
= capire quali creditori possono partecipare al riparto dell'attivo derivante da liquidazione dell'attivo, per quale importo e con quale rango
- procedimento di natura contenziosa secondo regole di domanda e contraddittorio
- creditore che presenta domanda = parte attiva
- curatore o altri creditori = parte passiva
- giudice delegato o tribunale in impugnazione = decisore imparziale
! efficacia endoconcorsuale delle decisioni
- prime disposizioni dettate dalla sentenza di apertura
-> da creditori concorsuali (creditori) a creditori concorrenti (creditori con diritto di sodd. in procedura)= concreta attuazione regola concorsualità
FASE NECESSARIA
= presentazione domanda + progetto stato passivo + esame progetto + decreto esecuzione
LEGITTIMATI a presentare DOMANDA di ammissione al passivo
- creditori
- aventi diritto di ipoteca su beni della procedura già costituiti a garanzia x crediti vantati v/soggetti diversi dal debitore in liq. giud.
-> non somma da insinuare al passivo, ma somma credito x cui partecipare al riparto
.
- liberi di decidere
- se non presentata, non parteciperà al concorso
- aiutati dal curatore che comunica loro:
- il diritto di partecipare
- il termine per la domanda
- ogni utile info x agevolare la stesura
- il domicilio digitale procedura
- data, ora e luogo x esame stato passivo
- il diritto di richiedere assegnazione somme non riscosse da altri
DOMANDA
- oggetto = denaro
- forma = ricorso
- sottoscrittore = legittimato o difensore
- destinatario = pec curatore
- tempistiche:
- "tempestive" >30gg prima dell'udienza di esame stato passivo
- "tardive" <30gg e <6m da esecutività -> disciplina specifica
- "ultra-tardive" >6m da esecutività -> inammissibili
- contenuto, pena inammissibilità:
1) procedura
2) generalità
3) coordinate bancarie o diversa modalità
4) somma che si intende insinuare al passivo
5) fatti ed elementi che costituiscono ragione della domanda
-> da allegarne i documenti dimostrativi
6) pec x ricevere comunicazioni
7) titolo di prelazione e descrizione bene su cui vige prelazione (se speciale) -> solo se richiesto credito privilegiato
- effetti = domanda liq. giud.
- no decorso prescrizione
- impedita decadenza
CURATORE
dopo scadenza presentazione domande
- esamina domande
- redige progetto di stato passivo
- rassegna conclusioni x ogni creditore
- , >15gg prima udienza x esame stato passivo
- deposita il progetto corredato da domande nella cancelleria del tribunale
- trasmette ai creditori il progetto, che possono presentargli osservazioni fino a 5gg prima
GIUDICE DELEGATO
nell'udienza di esame di stato passivo
- esamina il progetto
- provvede su ciascuna domanda con decreto motivato
1) inammissibilità
= vizi formali della domanda
- omissione o assoluta incertezza di 1, 2, 4, 5
- trasmissione non con pec
2) rigetto integrale
= pretesa infondata o inopponibile alla procedura
- mancanza prova credito
- inopponibilità titolo su cui si fonda
- non condivisione ragioni giuridiche che la supportano
3) ammissione
- totale, come da domanda
- parziale, con importo o/e rango diversi da domanda
4) ammissione con riserva
= crediti condizionali, crediti che possono essere fatti valere v/debitore in liq. solo se escusso obbligato principale, crediti dove la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile a creditore, crediti accertati con sentenza non passata in giudicato e pronunciata prima dell'apertura
- forma lo stato passivo
- rende esecutivo lo stato passivo
= decreto depositato in cancelleria
CURATORE
immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo
- trasmette copia a tutti i ricorrenti
- li informa del diritto di opposizione x mancato accoglimento della domanda
- indicando le concrete prospettive di sodd. xke l'opposizione ha un costo
DOMANDA TARDIVA
- procedimento accertamento invariato
- creditori ammessi in via tardiva non possono essere del tutto equiparati a quelli in via tempestiva
- concorrono solo alle ripartizioni posteriori all'ammissione in proporzione del credito
- salvo diritto di prelevare quote spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da prelazione o ritardo x causa non a loro imputabile
-
ACCERTAMENTO PRETESE di diritti reali/personali su mobili/immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liq.
- pretese che possono farsi valere via:
1) domanda di rivendicazione
= proposta da chi assume di essere proprietario o titolare di diritto reale
2) domanda di restituzione
= proposta da chi vanta diritto personale
CFR AZIONI
- entrambe tendono a fare recuperare il possesso della cosa al ricorrente
- natura, presupposti e regime probatorio sono diversi
- az. rivendicazione -> ottenere possesso e proprietà
- az. restituzione -> ottenere possesso, provando avvenuta consegna and debitore in forza di un titolo venuto meno
PROCEDIMENTO con oggetto AZIONI
- = disciplina di quello x domanda di ammissione passivo
- differenze:
- decisioni in sede di accertamento hanno efficacia esterna
-> garantire stabilità vendite concorsuali: dopo rigetto domanda rivendica, se curatore fa vendita concorsuale, l'aggiudicatario non può essere soggetto ad az. rivendicatori dal 3°
- se il bene non è parte della procedura, il titolare può modificare l'originaria domanda e chiedere ammissione al passivo del valore del bene
- domanda di rivendica di beni o diritti il cui trasferimento è soggetto a forme di pubblicità legale dev'essere opponibile ai 3° con stesse forme
PREVISIONE INSUFFICIENTE REALIZZO
- il giudice delegato
- su istanza di curatore
- sentito debitore
- con decreto motivato
- da adottarsi prima dell'udienza di verifica
- depositato >20gg prima dell'udienza
- corredato da
1) relazione circa prospettive di liquidazione
2) parere del comitato
.
dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo circa crediti concorsuali, se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbia chiesto l'ammissione
! salva sodd. crediti prededucibili e spese procedura
.
- curatore comunica decreto e trasmette copia ai creditori che abbiano presentato domanda
- entro 15gg possono reclamare al tribunale
LIQUIDAZIONE ATTIVO
= conversione in denaro dei beni della procedura con l'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori rispetto all'ottenibile individualmente, ma considerando interessi di 3°
= attività strumentali alla liquidazione (esercizio impresa e affitto azienda) x ottenere risorse monetarie e preservare i valori aziendali
PROGRAMMA di LIQUIDAZIONE
= pianificazione della liquidazione da parte del curatore
- suddiviso in sezioni
1) criteri, tempi e costi di liquidazione beni e di riscossione crediti
2) azioni giudiziali e subentro in liti pendenti
3) atti x conservazione d'impresa
4) atti x singoli rami d'azienda
5) modalità di cessione d'azienda, ramo, beni o rapporti giuridici
6) termine di inizio e fine liquidazione
- quando da modificare, si presenta supplemento
- approvazione:
- da trasmettere al giudice <60gg dalla redazione dell'inventario (sempre <150gg da apertura), che valutata la legittimità, ne autorizza la sottoposizione al comitato
! se non considera interessi di 3° "violazione di legge x esercizio illegittimo di potere"
- comitato che, valutato merito e opportunità previsioni, lo approva
- giudice che, dopo approvazione, ne autorizza i singoli atti liquidatori
- se l'attesa di approvazione x applicazione pregiudica creditori, il curatore autorizzato da giudice e sentito comitato, procede prima
MANCATA ACQUISIZIONE
= libera decisione del curatore circa quali beni comprendere nella procedura, x successiva liquidazione, e quali escludere
- si possono escludere x liquidazione manifestatamente non conveniente, su autorizzazione comitato
- da valutare rispetto sodd. creditori, anche se non coerente con la considerazione dei 3°
- presunzione dopo 6 esperimenti di vendita senza aggiudicazione
- se esclusi
- notifica istanza e autorizzazione a uffici x annotazione in pubblici registri
- informa creditori, che avranno deroga al concorso sostanziale
VENDITA di BENI
secondo forme di libera decisione del curatore, salvo vincoli imperativi
-
-
(c)
riguardanti non la modalità di vendita, ma l'OGGETTO stesso
PROSECUZIONE IMPRESA
sua conservazione, anziché interruzione
ESERCIZIO IMPRESA
= prosecuzione attività, d'azienda o ramo, da parte del curatore
- autorizzabile da tribunale (in apertura) o giudice (dopo) in presenza di condizioni che la giustifichino, purché non sia pregiudizievole x creditori
- x agevolare l'effettiva possibilità di prosecuzione:
- sussiste una deroga alla regola generale di sospensione dei c. pendenti
= continuano, salvo decisione di sospensione o scioglimento del curatore
- è attribuito rango prededucibile ai crediti sorti nell'esercizio
- x garantire costante verifica e pronta reazione in caso di criticità:
- almeno ogni 3m, il curatore convoca il comitato x info su andamento di gestione e x pronuncia su continuazione
-> se non ravvisa opportunità di continuare es., il giudice ne ordina la cessazione, senza possibilità di superare la contraria volontà del comitato
- ogni 6m o al termine dell'esercizio, il curatore deposita rendiconto attività e informa giudice e comitato di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell'es.
- in qualsiasi momento, il tribunale, sentiti curatore e comitato, può ordinare la cessazione dell'es. se ce n'è l'opportunità
AFFITTO d'AZIENDA o di RAMI
= provvisoria prosecuzione attività, d'azienda o ramo, da parte di affittuario, infatti al termine del periodo, è restituita al curatore che può procedere alla vendita
- diversa dall'esercizio del curatore xke affittuario percepisce ricavi e sopporta costi, pagando un canone al curatore
-> rischio C>R su affittuario
- autorizzabile da giudice, su richiesta di curatore, se parere concorde del comitato
.
- per superare mancanza di interessati all'affitto, nel bando si può prevedere diritto di prelazione nella vendita futura
! poiché riduce interesse 3° nella vendita, dev'essere autorizzato dal giudice su parere favorevole del comitato
SCELTA AFFITTUARIO
- chi = curatore
- come = avvio procedura competitiva
- ogni interessato può partecipare
- curatore può definire requisiti soggettivi x assicurare capacità di gestire azienda e restituirla integra
- aspetti da considerare:
1) ammontare canone offerto
2) garanzie prestate
3) attendibilità piano prosecuzione attività
4) conservazione livelli occupazionali
- secondo visione tradizionale di supremazia interesse creditori, 3)4) solo residuali
- secondo visione che considera anche i 3°, 3)4) hanno un ruolo autonomo
- in caso di più offerte preferibili, il curatore sceglie criteri di risoluzione o ponderazione
- a seconda del parametro osservato
- dando ai parametri un peso predeterminato in modo oggettivo e trasparente in sede di bando
-> minimizzare discrezionalità organi in sede di valutazione offerte
- attribuendo al parametro 1) un certo rilievo
STIPULA C. AFFITTO
una volta trovata l'offerta migliore
- di durata compatibile con esigenze liq.
= no ritardo eccessivo vendita
- con contenuto in parte definito dalla legge x tutelare interesse procedura
- prestazioni di idonee garanzie x tutte le obbligazioni dell'affittuario
- diritto curatore di ispezionare azienda
- diritto di recesso curatore, esercitabile sentito il comitato e corrispondendo indennizzo affittuario in prededuzione
POST STIPULA
- gestione di azienda o ramo conservando:
- destinazione
- efficienza di organizzazione e impianti
- normali dotazioni scorte
- restituzione, a scadenza, nello stato di fatto e di diritto iniziali
- no responsabilità procedura x debiti maturati fino alla retrocessione
- su c. pendenti alla retrocessione, si applicano le disposizioni x effetti della liq. giud.
COMODATO d'AZIENDA
= temporanea prosecuzione attività, d'azienda o ramo
- diversa da affitto xke gratuito, infatti non sussiste obbligo di canone
- assenti ostacoli all'ammissibilità, ma subordinato all'affitto
INFO GENERALI
- svolta dal curatore
- sotto vigilanza degli altri
- operazioni di vendita sospendibili dal giudice
- su istanza di debitore, interessati o comitato
- previo parare comitato
- se ricorrono gravi motivi
- curatore informa giudice e comitato dell'esito x ciascun bene entro 5gg dalla sua conclusione
- perfezionamento vendita impedibile dal giudice
- su istanza di debitore, interessati o comitato
- entro 10gg dalla comunicazione
- se prezzo notevolmente inferiore a quello congruo
RIPARTIZIONE ATTIVO
= somme ricavate da liquidazione sono ripartite tra i creditori ammessi allo stato passivo secondo l'ordine di distribuzione e il procedimento di ripartizione
- compete al curatore
- che vi deve provvedere in modo sollecito man mano che si realizzano le somme
rigido ORDINE di DISTRIBUZIONE delle somme
- coerente con rango dei crediti
- all'interno delle categorie, vige la par condicio creditorum
= crediti da soddisfare in proporzione all'ammontare di credito ammesso vs totale crediti categoria
- utile xke spesso il patrimonio è insufficiente x la soddisfazione integrale di tutti
CREDITI PREDEDUCIBILI
- no domanda ammissione passivo e partecipazione al procedimento di verifica se:
1) non sono contestati x collocazione e ammontare
2) (o) sono sorti a seguito di provv. di liq. di compensi dei soggetti nominati dal giudice
- possono essere soddisfatti fuori dal procedimento di riparto se:
1) sorti nel corso della procedura liq. giud.
2) non sono contestati x collocazione e ammontare
3) liquidi, esigibili
4) pagamento autorizzato da comitato o giudice
CREDITI PRIVILEGIATI
- privilegio opera nei limiti del v. del bene oggetto di garanzia
-> curatore deve differenziare l'attivo in:
- massa immobiliare = somme ricavate da liquidazione imm. + relativi frutti e pertinenze + quota proporzionale di int. attivi maturati sui depositi delle stesse
- massa mobiliare = tutte le altre somme
- al creditore spetta il ricavato da liq. di beni oggetto al netto delle spese x beni e della quota x spese generali della procedura
-> curatore deve istituire conti speciali
= conto autonomo delle vendite dei singoli imm. o mobili oggetto di privilegio speciali, ipoteca o pegno; con indicazione di entrate/uscite specifiche e quote di entrate/uscite generali secondo criterio proporzionale
CREDITI CHIROGRAFARI
- regola par condicio creditorum senza eccezioni
CREDITI POSTERGATI, legali o negoziali
- dopo integrale soddisfacimento di tutti gli altri crediti
PROCEDIMENTO di RIPARTIZIONE
x riparti parziali durante la procedura e x riparto finale al termine della procedura
(1)
ogni 4m dall'esecutività dello stato passivo
- il curatore trasmette a tutti i creditori:
- un prospetto di somme disponibili
- se passivo accertato consente una ripartizione apprezzabile, un progetto di ripartizione di tali somme
1) riservando quelle necessarie x procedura
- con accantonamenti generici
= =/> 20% somme disponibili x generale prudenza garantendo il pagamento di spese future
- con accantonamenti specifici
= garantendo il pagamento di creditori i cui titoli sono incerti
2) se giudizi di impugnazione in corso, indicando x ogni creditore le somme immediatamente ripartibili e quelle ripartibili previa consegna di fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta a favore della procedura x garantire restituzione somme ripartite in eccesso
PROGETTO RIPARTO
- redatto su risultanze di stato passivo esecutivo
- che possono essere non attuali al momento del progetto o del pagamento a causa di:
1) cessione a un terzo del credito ammesso
-> efficace e opponibile alla procedura se tempestivamente comunicata
2) surrogazione di un terzo nel credito ammesso
= ha pagato direttamente il terzo
- in tali casi, x evitare doppio pagamento al creditore, il curatore rettifica lo stato passivo e attribuisce quote di riparto a cessionari o surrogato
(2)
entro 15gg dalla comunicazione
- i creditori possono proporre reclamo al giudice vs progetto di ripartizione
- esso è dichiarato esecutivo con accantonamento somme pari a crediti oggetto di contestazione
! ecc. se presente fideiussione detta
- il provv. che decide sul reclamo dispone ordine destinazione somme reclamate
.
- decorso termine, su richiesta di curatore (con progetto e prova di trasmissione), il giudice:
- valuta la correttezza di progetto e procedimento di ripartizione = conformità alla legge
- dichiara esecutività progetto ripartizione
- (o) invita curatore a modificarlo, con conseguente ricomunicazione ai creditori
(3)
per effetto di esecutività progetto ripartizione da giudice
- il curatore paga le somme nei modi previsti dal giudice
- non restituibili, salvo accoglimento domanda revocazione
RIPARTO FINALE
- ordinato dal giudice, dopo:
- approvazione conto
- liquidazione compenso curatore
- avere sentito proposte di curatore
- qui, tutte le somme (anche accantonate) devono essere distribuite o depositate
- salvo somme ricevute dalla procedura x effetto di provv. provvisoriamente esecutivi non passati in giudicato
- qui, giudice può disporre assegnazione crediti imposta debitore, anziché denaro, a creditori concordi
- poiché può avvenire anche a distanza di anni dall'esecutività, alcuni creditori potrebbero non presentarsi a causa di:
1) morte o cessata attività legale presso il quale vi era domicilio x comunicazioni
2) creditore è società cancellata dal registro
3) creditore persona fisica deceduta con eredi irrintracciabili
- in tali casi le somme tornano disponibili x 5 anni, poi devolute a stato
RENDICONTO o CONTO del CURATORE
= documento che descrive in modo sintetico
l'attività svolta e i risultati raggiunti
- perché = consentire a tutti i coinvolti nella procedura di liq. giud. di valutare la conformità dell'agire del curatore ai doveri di legge
- quando:
- tra liquidazione e ripartizione, quando curatore rimane in carica fino al completamente della liquidazione
- alla fine delle proprie funzioni, quando curatore cessa dall'incarico prima della liquidazione (revoca, sostituzione, dimissioni)
! se decede, è il successivo a redigerlo
- contenuto:
1) operazioni contabili
2) attività di gestione della procedura
3) modalità attuazione programma liquidazione ed esito
GIUDICE DELEGATO
- controllo meramente formale = assenza irregolarità o errori formali nel rendiconto
- ordine di deposito in cancelleria
- fissazione udienza >15gg dalla comunicazione del rendiconto ai creditori
CURATORE
- comunica deposito, udienza e possibilità di osservazioni/contestazioni fino a 5gg prima dell'udienza a:
1) debitore
2) creditori ammessi
3) coloro che hanno proposto opposizione
4) creditori prededucibili insoddisfatti
GIUDICE DELEGATO
- se contestazioni
1) non presentate, inammissibili o risolte con accordo
-> approva il conto
2) permangono
-> non può approvare il conto
-> deve aprire la fase contenziosa del giudizio di rendiconto fissando udienza
-
-
CHIUSURA
CASI
(3)
- se è compiuta ripartizione finale
- se reclamata, la chiusura avverrà quando:
1) il giudizio è definito con pronuncia irrevocabile
2) le somme accantonate in forza del reclamo sono versate secondo la destinazione prevista dal provv. che decide il reclamo
-> assenza di attivo da liquidare e ripartire
= no ulteriori benefici x creditori
CHIUSURA ANTICIPATA IN PENDENZA DI GIUDIZI
-> purché conclusa ripartizione finale attivo
- prevista x rispondere ai lunghi tempi di definizione dei giudizi
- consente di non impedire la chiusura x:
- giudizi pendenti
- procedimenti esecutivi x recupero somme/crediti/beni pendenti
- è rimessa al curatore x verificare che sia la miglior opzione x creditori
- si parla di finzione di chiusura xke:
- formalmente la procedura cessa = determinati suoi effetti
- parte del patrimonio (giudizi e azioni in corso) rimane al curatore
= se i giudizi hanno esito positivo x il curatore, il ricavato è distribuito tra i creditori
- definiti giudizi e procedimenti pendenti, curatore può chiedere al tribunale l'archiviazione = vera chiusura
LIMITI
- curatore deve stimare e accantonare in reparto finale:
1) spese future
2) EV oneri dei giudizi pendenti
- dopo chiusura, curatore ha legittimazione processuale che comprende:
1) giudizi
2) procedimenti esecutivi
3) procedimenti strumentali all'attuazione di decisioni favorevoli alla liq. giud.
- scelte durante i giudizi legate alle circostanze:
1) andamento giudizi
2) condotta controparti
- dato che dopo chiusura curatore conserva legittimazione, è tenuto a presentare:
1) rapporti riepilogativi periodici
2) rendiconto e rapporto riepilogativo finali
(1)
- se nel termine stabilito nella sentenza di apertura non sono state proposte domande di ammissione al passivo
- se vi è la rinuncia di tutte le domande presentate prima che su di esse abbia provveduto giudice in fase di accertamento
(2)
- se i crediti ammessi sono soddisfatti x intero
- con ripartizione
- (o) con altro modo
- (e) se i debiti e spese in prededuzione sono pagati
-> assenza di necessità di liquidazioni attivo o ripartizioni
-
(4)
- se si accerta che la prosecuzione non consente di soddisfare, neanche in parte:
- creditori concorsuali
- crediti prededucibili
- spese di procedura
- possibili cause:
1) assenza di attivo, neanche realizzabile con azioni risarcitorie e recuperatorie
2) presenza di attivo per un valore inferiore a quello di spese x conservazione. acquisizione e liquidazione
'+ codice anti-mafia
- se la massa attiva della liq. giud. comprende solo beni sottoposti a sequestro o confisca di prevenzione
EFFETTI
DEBITORE, tornato IN BONIS
- perdita spossessamento
- diritto restituzione patrimonio residuo e riacquisto piena amministrazione
- riacquisto capacità processuale
- perdita incapacità personali
se SOCIETÀ
chiusura satisfattiva di s. capitali
- curatore convoca assemblea ordinaria soci x delibere per:
- ripresa attività
- cessazione attività
- trattazione argomenti sollecitati da soci >20% cs
= chiusura determina anche chiusura estesa ai soci ill. resp. (salvo apertura liq. x imprenditore individuale)
= società sopravvive alla chiusura e poi soci decidono
chiusura non satisfattiva di s. capitali o s. persone
- curatore chiede cancellazione da registro imprese
- se chiusura anticipata in pendenza di giudizi, richiedibile solo dopo decreto archiviazione
- ecc.:
- prosecuzione giudizi consente recuso somme x soddisfare integralmente crediti e spese
-> chiusura satisfattiva
- ottenimento esdebitazione
= chiusura non determina anche chiusura soci ill. resp.
= società non sopravvive alla chiusura
CREDITORI
- mantenimento credito v/debitore tornato in bonus x parte insoddisfatta
- diritto di esercitare azioni vs debitore
ORGANI
- decadenza
- salvo apertura anticipata in pendenza di giudizi
RIAPERTURA
- possibile se:
1) chiusura non satisfattiva = 3) o 4)
2) no esdebitazione debitore
3) nel patrimonio del debitore esistono attività utili per sodd. di creditori non soddisfatti
4) <5y da d. chiusura
.
- istanza di: debitore o creditore
.
- sentenza
- del tribunale
- pubblicità e impugnazioni = apertura
- che richiama giudice e curatore o li rinomina
- che stabilisce termini x domande ammissione passivo
PROCEDURA RIAPERTA
- assoggettata a norme x procedura liq. giud.
- norme specifiche:
1) partecipano vecchi creditori (chiedono conferma del provv. di ammissione e partecipano al riparto deducendo quanto già ottenuto) e nuovi creditori (pongono domanda di ammissione al passivo e partecipano al riparto se ammessi)
2) i termini per revocatoria di pagamenti anticipati, atti onerosi anormali e patrimonio destinato a specifico affare compiuti dopo la chiusura decorrono da sentenza di riapertura
3) atti a titolo gratuito e atti tra coniugi ecc. tra chiusura e riapertura inefficaci v/creditori
PROCEDIMENTO
- debitore = istanza chiusura
- curatore = istanza chiusura
- tribunale =
- agire d'ufficio
- accertamento di uno dei casi
- se 4), contatta debitore, curatore e comitato x valutare effettiva impossibilità di recupero attivo
- dichiarazione chiusura
- da iscrivere nel registro imprese
- indicante disposizioni esecutive x attuare effetti decisione
- creditori = sollecitare curatore o tribunale x attivazione poteri
- terzi = sollecitare curatore o tribunale x attivazione poteri
-
CESSAZIONE LIQ. GIUD.
- effetto principale = cessata pendenza della procedura
- differenze tra i casi = causa, natura
-> modalità operative della cessazione
-> effetti x debitore e creditori
= no trattazione unitaria
REVOCA -> da illegittimità
- base = accertata illegittimità sentenza apertura
- presupposti mancanti
- condizioni mancanti (in rito o in merito)
CHIUSURA -> da inidoneità funzionale
- base = accertato raggiungimento obiettivi procedura "chiusura satisfattiva" o accertata impossibilità raggiungimento obiettivi procedura "chiusura non satisfattiva"
CONCORDATO -> da accordo
- base = stipulato accordo (sottoposto a controllo tribunale) tra proponente e creditori rappresentanti la maggioranza dei crediti
RECLAMO - RICORSO
- reclamo d. chiusura innanzi corte d'appello <10gg da comunicazione o registro
- ricorso d. corte d'appello innanzi corte cassazione <30gg da comunicazione o registro
-
-
espressione semanticamente meno invasiva di fallimento, ma in sostanza equivalente
! ricorso e decreto convocazione sono da comunicare con pec al debitore (>15gg tra notifica e udienza)
-
-
MISURE CAUTELARI PENALI
- liq. giud. prevale rispetto a sequestro conservativo e preventivo penale
- non concedibile in pendenza della procedura
- se già concesso, revocato
- liq. giud. non prevale rispetto a misure cautelari reali
= sequestri di cose confiscabili
- concedibili su beni del debitore anche durante la procedura
- se già concessi, fermi
CHIROGRAFARI
- non prededucibili
- non con cause di prelazione
- privilegiati finché la garanzia non è realizzata
RENDITA
- perpetua = c. con cui una parte conferisce all'altra il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica di denaro o cose, quale corrispettivo di alineanazione immobile o cessione capitale
- vitalizia = c. con cui una parte conferisce all'altra il diritto di esigere per la vita del beneficiario o di un terzo la prestazione periodica di denaro o cose, quale corrispettivo di alienazione mobile, immobile, cessione capitale, donazione o testamento
COMPENSAZIONE
= estinzione di debiti reciproci x quantità corrispondenti
-> estinzione obbligazione diversa da adempimento
AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA
- esercitabile dal curatore quando non esercitabili quelle concorsuali a causa di assenza periodo sospetto
- in tal caso, curatore deve provare:
1) pregiudizio arrecato ai creditori
2) consapevolezza debitore (e 3° se a titolo oneroso) del pregiudizio
- è da presentare innanzi tribunale
FINANZIAMENTI SOCI
= finanziamenti in qualsiasi forma fatti dai soci v/società in un momento di squilibrio patrimoniale o necessità di conferimenti a fini finanziari
vendite sottocosto, acquisti a prezzi fuori mercato - a cui si ricorre come unico modo x recuperare liquidità o acquistare beni
-
- se manca la prestazione principale del debitore, la controparte può domandare ammissione al passivo
- se manca la prestazione principale della controparte, il curatore può agire per chiedere l'adempimento
! giudice, su istanza di interessato, sentiti curatore e comitato, può disporre che non siano inclusi in inventario beni mobili disponibili al debitore, ma sui quali terzi hanno diritti reali o personali chiaramente e immediatamente riconoscibili
Utilità elenchi:
- ausilio x successiva verifica giudiziale dello stato passivo
- aiuto al curatore x individuare i componenti di comitato o creditori legittimati al voto in caso di proposta di concordato
-
AMMISSIONE CON RISERVA
= sospensione posizione creditore che:
- impone di non pregiudicarlo in attesa che sia chiarita la sua posizione
-> se riparti parziali, somme spettanti sono accantonate e versare solo allo scioglimento positivo della riserva
- al più presto sia sciolta la riserva e decisa la sua ammissione o meno
-> all'evento determinante l'accoglimento della domanda con riserva il giudice, su istanza di curatore o interessato, modifica lo stato passivo accogliendola definitivamente
! x errori materiali nello stato passivo, provvede il giudice, su istanza di creditore o curatore
! creditore concorrente della proposta accolta, a cui è rivolta impugnazione o revocazione, può proporre impugnazione incidentale chiedendo di riformare il d. di esecutività
! tardiva se >30gg da comunicazione esecutività, è da proporre in memoria di costituzione
! creditore può provare ritardo non da lui dipeso, se trasmette domanda entro 60gg dalla cessazione della causa
-
tempistiche esecuzione attività di liquidazione
- durata max 5y da deposito apertura
- prorogabile dal giudice x complessità
- entro 8m dall'apertura, deve avere luogo il 1° esperimento di vendita e iniziare le attività recupero crediti
-> se non rispetto senza motivo, causa di revoca curatore
PREDEDUCIBILI
- ART. 6 = crediti sorti in funzione o durante le procedure concorsuali
- crediti x spese e compensi x prestazioni rese nell'esercizio delle funzioni dell'organismo di composizione di crisi da sovraindebitamento
- crediti professionali nati x misure protettive e domanda di omologazione di accordi (o piani) di ristrutturazione dei debiti
- crediti professionali nati x domanda di concordato preventivo e deposito di proposta e piano
- crediti nati legalmente x procedura liq. giud. e liq. controllata
- crediti nati legalmente dopo domanda strumento x gestione patrimonio e continuazione attività
- crediti così qualificati dalla legge
- accordi ristrutturazione debiti
- finanziamenti autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo
! sul ricavato dalla liquidazione di beni oggetto di pegno e ipoteca, i creditori privilegiati hanno preferenza anche rispetto ai crediti prededucibili
! la mancata approvazione del rendiconto incide sul diritto al compenso: non liquidazione o riduzione anche al di sotto dei minimi
-
! solo x proposta di creditori/terzi xke meno informati del debitore, quindi giusto poter limitare rischio
-
-
! se + proposte, tutte sotto approvazione dei creditori
- ecc. curatore e comitato ne individuano congiuntamente 1/+1 più convenienti
! se + proposte, si considera approvata quella con magg. più alta di crediti ammessi al voto e, in caso di parità, la prima presentata
! se non presentata relazione entro il termine, è il curatore a predisporre la relazione conclusiva entro 7gg
-
! se è in corso il procedimento penale x tali reati o sono applicate misure di prevenzione, il tribunale rinvia la decisione circa esdebitazione fino all'esito
! se si è alla chiusura, dopo un confronto con gli organi e alla pronuncia del d. chiusura