Non si risarciscono i seguenti danni:
1) Danno imprevedibile (art. 1225): Se un danno è troppo strano o imprevedibile, non si risarcisce, a meno che il debitore non abbia causato il danno di proposito (cioè, con dolo, cercando di fare del male).
2) Danno evitabile (art. 1227, comma II): Se il danno poteva essere evitato dal creditore con un po' di diligenza normale (cioè, facendo attenzione), allora non si risarcisce.