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PERSONE E FAMIGLIA - Coggle Diagram
PERSONE E FAMIGLIA
MATRIMONIO
GLI SPONSALI
- Promessa cxhe precedeva ll matrimonio
PROCEDIMENTO
La donna sui o il padre della donna procedevano a fare la promessa di matrimonio allo sposo con la sponsio
- potevano essere spondio tra i due fidanzati o se erano alieni iuris tra i rispettivi pater familias
- Gli sponsali avevano conseguenze giuridiche solamente nel caso il fidanzamento venisse rotto si dovevano restituire i beni dati in dono al rispettivo partner
MATRIMONIO
- Proprio iure dicto Iuste nuptie
L'atto del matrimonio consisteva nella convivenza stabile di due persone di sesso opposto che decidevao di avere un unione monogama (affectio maritalis)
- Non era necessario alcun rito particolare
- Copnvetio in manum--> la donna cadeva sotto la manus del marito quindi entrava nella famiglia del marito uscendo da quella d'origine
- Sine manu --> In questa forma matrimoniale la moglie non entrava a far parte della famiglia del marito quindi se era sui ci rimaneva e se era alieni rimaneva nella famiglia d'origine
IUSTAE NUPTIE
Erano necessari:CONNUBIUM
Attitudine a vivere in matrimonio legittimo con l'altro coniuge
- C'era divieto di sposarsi tra patrizi e plebei e ci si poteva sposare solo tra cittdini romani o con latini prisci e non tra parenti in linea retta in linea collaterale tra 4 e 6 grado a seconda le periodo
ETA PUBERE
- Per i maschi 14 anni (tesi proculiana) o controllo della possibilità (tesi sabiniana)
- Per le femmine 12 anni
AFFECTIO MARITALIS
- Era necessario il consenso dei copniugi e del pater familias a sceconda dei casi
LUTTO VEDOVILE
- Impedimenrto per iustae nuptie
- Per risposarsi di doveva lòasciar èpassare il tempo lugendi che era di 10 mesi dalla morte del marito 1 anno in età postclassica
STRUTTURA
- Se non v'era l'affectio maritalis si andava incontro a concubinato
- Chi era bigamo incorreva in infamia
DEDUZIONE DELL' AFFECTIO MARITALIS
- Conventio in manum
- Deductio in domum mariti
- La donna era ingenua ed onesta
- pari rango e condizioni sociali
EFFETTI DIRITTO CIVILE
- Solo i figli di iustae nuptie cadevano sotto la patria potestas del padre
- Al marito si dava actio iniuriarum per le offese arrecate alla moglie
- Non dovevano testimoniare uno contro l'altro
INFEDELTA
- L'infedelta della moglie poteva comportarne l'uccisione e crimen adulterii
DIRITTO PRETORIO
- Reciproche aspettative successorie
- Non si potevano fare donazioni fra coniugi
- Non c'era furto o azioni penali
-Actio rerum amotarum per i beni sottratti dal marito lla moglie prima del divorzio
- actio rei axorie per la restituzione della dote e al marirto si concedeva il beneficium cumpetentie
DIVORZIO
- Per divorziare doveva venire meno il connubium quindi con capitis deminutio media e massima in molti di qursti casi cessava anche la convivenza
- per morte
- per il venire meno dell'affectio maritalis con divorzio e ripudium
Bastava che uno dei due togkiesse le chiavi o che ikl marito dicesse alla moglie di andarsene di casa, si poteva anche mandare un nuntius(manifestazioni di volontà), o un libellus ripudii una lettera scritta
Era necessario nei casi di matrimonio cum manu estinguere la manu ma non c'entrava niente con il matrimonioil marito non poteva ripudiare la moglie senza motivo altrimenti sarebbe incorso in sanzioni pecuniarie
Con actio rei uxorie si sanzionava il coniuge che fosse stato colpevole della fine del matrimonioI motivi per divorziare potevano essere:
- Condotta turpe
- Obbligo di prostituzione della moglie
- infedeltà
- crimina
- concubinato
Chi divorziava senza causa veniva mandato in esilio sull'isola
DOTE
-- Consisteva in una o più cose o diritti che il pater failias o la donna se sui iusis conferiavo al marito espressamente come dote
DOS PROFECTICIA --> Dote elargita dal padre
DOS ADVENTICIA --> Dote elargita da chiunque altro non fosse il padre
RETENTIONES*
- Retentio propter liberos carattere morale contributo per il mantenimento dei fgli
-retentio propter mores carattere morale adulterio o colpe gravui
- retentio propter res donatas restituzione di doni matrimoniali
- retentio propter res amotas cose sottratte dalla moglie al marito
- fretentio propter impensas spese erogate sui beni dotali dal marito
FUNZIONE
- La filia familias nei matrimoni cum manu veniva esclusa delle aspettative ereditarie della famiglia
- Si dava per aiutare il marito al sostentamento della ragazza
COSTITUZIONE
- Trasferimento di proprietà in favore del marito
- Si realizzava con la mancipatio, in iure cessio e traditio
PROMISSIO
Stipulatio con dotis causa
- Si poteva invocare l'actio ex stipulatu ed il benefio cumpetentie per il marito
DICTIO
Negozio proprio della dote che si effettuava pronunciando certae verba doti tibi erit
producva immediatamente effetti traslativi
BENI PARAFERNALI E DONAZIONI PROPTER NUPTIAS
*beni non dati in dote di proprietà della donna sui iuris
Il marito poteva effettuare donazioni prima del matrimonio
CAPACITA DI AGIRE
- puberi --> avevano raggiunto la capacità fisiologica di generare e di agire
- inpuberi --> non avevano raggiunto la capacità fisiologica di generare
- infantia(fino a 7 anni)( non avevano cspacità di agire o di compiere negozi)
- infantia maiores(fino a 14 se maschi e 12 se femmine)( non avevano capacità di agire ma di compiere negozi si se erano sui si affiancabva a loro un tutore per fare in modo che l'altra parte con cui negoziava avesse una garanzia il minore era detto pupillo)
TUTELA DEGLI IMPUBERI
- Istituto potestativo e protettivo
- La donna non era ammessa fino all'età postclassica
- La tutela era necessaria
LEGITTIMA
- Era l'agnatus prossimo a prendersi cura dll'inpubere
TESTAMENTARIA
- Era la prima ad essere presa in considerazione ed era il padre del inpubere a prendersi cura di assegnarli un tutore
DATIVA
- Si origina con la Lex Atilia
- Il tutore era attribuito dal pretore
IL TUTORE
I POTERI
- Auctoritas--> la volontà integrativa espressa assieme a quella del pupillo
- Necessaria per rendere validi i negpozi che comportavano alienazione, dispositivi e obbligazioni
- Dopveva provvedere alle esigenze elementari del pupillo o infantes e gestirne il patrimonio
- Poteva acquistar e trasferire il possesso
Oratio Severi--> Divieto di alienare fondi rustici e suburbani, erano alienabili sono beni pupillari di scarsissimo valore
- gli atti compiuti dal tutore avevano effetti in capo a lui che cessavano quando il pupillo diventava pubere
- era neceassaria per gli attti di alienazione
I DOVERIRESPONSABILITA
- actio rationibus distrahendi --> esperita dal pupillo contro il tutore che qaveva mal gestito il suo patrimonio ed era nel doppio, non si sommava con l'actio tutelee anxhe se penale
- actio tutelee--> actio reipersecutoria esperibile dal piupillo al tutore
era una verq e propria obbligatio a carico del tutore, era infamante
actio tutelee contraria--> non infamante esperibile dal tutore verso il pupillo per risarcimento di pregiudizi patrimoniali connessi alla gestione tutelare
CURA MINORIS bjhbehjcbhbdnbcndbncbnfvcbnvdbnvbdncbnn
- I minori sono le persone con meno di 25 anni ma più di 14 o 12 a seconda se maschio o femmina
-Lex laetoria --> de circuscriptione adulescentium era infamante e penale poteva essere esperita dal minore che avea subito un ragggiro
- exceptio legis leetorie--> poteva essere esperita dal monore che aveva posto in essere un negozio per lui pregiudizievole senza avervi dato ancora esecuzione
in integrum restitutio--> si doveva restituire quanro dal minore ricevurto in quazlsiasi caso
non era necessario che il minore avesse posto in essere negozi pregiudizievoli dal punto di vista materiale
Il curatore era necessario per fungere da garante che il negozio sarebbe andato a buon fine in quanto con il consenso del curatore non era possibile esperire queste tre azioni
Il curatore poteva curare il patrimonio del minore anche da solo ma potevano essere esperite azioni da parte dell'altro am anche da parte sua per la negoziorum gestorum
VENIA AETATIS
- Alcuni minori potevano gestire i loro beni da soli senza bisogno di tutela o cura e non potevano esperire azioni per farsi restituire cose, comunque dovevasno essere maggiori di 20 se maschi e maggiori di 18 se femmine di onesti costumi
FURIOSI
- Infermi di mente, non avevano capacità di intendere e di volere anche se ogni tanto li si concedeva
- posizione simile a quella dell'infans
CURATOR FURIOSI
- La curaq deve essere eseguita sia sulla persona del furioso che sul patrimonio
- poteva alienare suoi beni ma non con l'aiuto della persona curata
CURA HONORARIA
-Il curatore viene scelto da magistratoCURA LEGITTIMA
-Il curatore è l'agnato prossimo
PRODIGI
- Coloro che non avevano capacità di amministrare i propri beni per inettitudine pratica
- posizione simile a quella dell'infans maior
CURATOR PRODIGI
- doveva curare il patrimonio del prodigo
- poteva alienare suoi beni ma non con l'aiuto della persona curata
CURA HONORARIA
-Il curatore viene scelto da magistratoCURA LEGITTIMA
-Il curatore è l'agnato prossimo
LE DONNE
- La capacità di agire delle donne venen parificata ma non quella giuridica
LA TUTELA MULIERIS
- Le donne sui iuris erano soggette a tutela mulieris
LEGITTIMA
- Il tutore era l'agnato prossimo
TESTAMENTARIA
- Il tutore era assegnato dal pater familiasù
- Poteva essere lasciata apertas l'opzione in modo da far decidere la donna del suo tutore(tutor optivus)
DATIVA
-Il tutore era assegnato dl pretore (lex Atilia)
-La donna poteva gestire il suo patrimonio da sola anche se il tutore potva consigliarle e doveva per legge rendere i supi atti validi
- Coemptio fiduciaria --> tutelae evitande causa
- Se la donna era liberta veniva chiamato il patrono
Le donne poi con la lex Iulia et Papia Poppea presero capacità di agire cioè lo ius liberorum
- Lde donne che non avevano ius liberorum avevanmo azione per obbligare il tutore a prestare l'auctoritas
La lex Claudia abolisce la tutela muliebre legittima quindi questo istituto va a perdere significato e ppoi onofrio e teodosio concedomo a tutte le donne lo ius liberorum
FILII FAMILIAS
- Cittadini romani alieni iuris
PER NASCITA
- I nati da matrimonio legittimo
PER ADOZIONEAdrogatio --> adozione di un sui iuris
- Il saogetto smetteva di essee sui e diventava alieni sotto il pater familias adrogante
-Negozio solette al quale partecipavano anhe i comitia curiata
Il potifex interrogava gli interessati sulla volotà di adrogare e d essere adrogati
- Le donne non potevano essere adrogate o adrogare
L'adrogante poteva essere più giovane ma non piaceva come cosa
- Durante l'età classica l'adrogatio si poteva fare per rescritto dell'imperatore quindi potevano accedere anche le donne
- Tutti i diritti soggttivi e non venivano acquistati dall'adrogante così si realizzava una successione inter vivos
Adoptio --> adozione di un alieni iuris-Cessava s di lui la patria potestas del padre naturale e passava sotto la potestas del padre adottanteProcedimenrto:
il filius veniva mancipato due volte all'altro pater familias che lo manometteva e alla terza volta non lo faceva più ma davanti un magistrato con iuris dictio rivendicava L'adottato come proprio figlio e se il padre naturale taceva si pronunziava l'addictio del filius all'altro pater
Per le figlie ed i nipoti bastava un amncipatioPotevano adottare solo patres famiklis
- Con giustiniano bastava la volontà
LEGGITTIMAZIONE
- I filii familias nati fuori dal matrimonio dibentavano leggittimi se i genitori in futuro si fosssero sposati
SITUAZIONE PATRIMONIALE
- Privi di capacità giuridica
- Poteva essere concesso un peculio
- Per illeciti erano esercitabili le azioni nossali(scomparso con Giustiniano)
- Poteva esserci respponsabilità civile ma non fino a quando fosse alieni iuris(azione di cognizione per l'accertamento del credito)
- Non potevano fare mutui
- Avevano responsabilità addiettizia
-Nell' ultima età repubblicana potevano stare in giudizio
Peculi speciali
- Con Augusto ai figli militari era consentito fare testamento e anche a qurlli dimessi
- Degli stessi beni poteva disporre anche con atti inter vivos (Peculio castrense)
- Entrò a far parte del peculio dei figli anche l'eredità lasciata dalla madre
- Il filius familias poteva disporre dei beni del peculio castrense come se fossero suoi
Peculio quasi castrense --> veniva concesso ai sacerdoti
BONA ADVENTICIA
- Tutti i beni acquistati dal filius purché non provenissero dal padre da peculio castrense o quasi castrense, si potevano acquisire con:
- bona materna
- beni dotali
- L'amministrazione era legata al padre fino a quando il figlio non sarebbe diventato sui
ESTINZIONE DELLO STATUS
- Emancipatio --> vendita di un figlio per tre volte se era un figlio maschio e discendente immediato, per le donne, i nipoiti e figli familias soggetti a nossa potevano esssere emancipati con una sola mancipatio
- il suo status era simile a quello dello schiavo manomesso, suo padre era il parens manumissor
- Perdita di libertà
Pater familias
- Morte del pater familias
-Il procedimento era lo stesso del' adoptio ma alla fine il figlio veniva riemancipato al padre che sarebbediventato il parens manumissor
- Il padre sioleva lasciare il peculio ordinario e ilf iglio doventava proprietario di tutto ciò che era anche prim a tecnicamente suo
PARENTELA E AFFINITA
AGNATIO --> parentela in linea retta maschile
COGNATIO
ADFINITAS --> parentela con i parenti dell' altro coniuge
ALIMENTI
- Si potevano sostentare i propri parenti costituendo rapporti giuridicamente validi di pretesa di alimenti
- C'era dovere alimenbtare tra i figli e genitori e parenti vicini ma non è sicuro tra fratelli e marito e moglie
LE PERSONE GIURIDICHE
BASE PERSONALE (CORPORAZIONE)
- Agglomerato di persone con propria organizzazione interna alle quali fannop capo diritti e doveri e diritti e doveri dei singoli membri non sono al contempo diritti e doveri della corporazione
- non viene meno ae vengono meno i suoi membri
CIVITATES
- Capacità giuridica anche di diritto ptivato
Termine generale per indicare municipia e coloniae
MUNICIPIA
- Costituiti da cittqdini romani, latini coloniarii
COLONIAE
- Le colonie
- con caracalla vennero assimilati
- si riconobbe la possibilità di stre in giudizio tramite actores
POPULUS ROMANUS
Entità cdomposta da cittadini romani politicamente organizzzati
I beni del populus romanus non erano trattati come proprietà privata
Res pubblicae--> erarium e poi fiscus
Tutta la materia privatistica che concernesse questa persona giuridica era tarttata in modo completamente diverso sia per el regole di locazione che per i proc3ssi che per le successioni
COLLEGIA
- Capacità giuridica anche di diritto ptivato
Si poteva determinare lo statuto delle associazioni se non si andava contro le leges pubblicae (lex collegii)
- Molti collegiaq vennero sciolti per ragiopni politihe (con
- lex Iulia--> tutti i collegi vennero sciolti tranne quelli con più tradizione
- Rimasero i collegia tenuiorum chiese e monasteri
- Per la costituzione erano necessarie tre persone almeno
- si riconobbe la possibilità di stre in giudizio tramite actores
BASE PATRIMONIALE (FONDAZIONE)
- Complesso patrimoniale volto ad uno scopo considerata titolare dei beni che la compongono e alle situazioni giuridiche che la compongono ed i rapporti non fanno capo ai membri ma solo alla fondazione stessa
L'EREDITA GIACENTE
- Manca l'idea di patrimonio titolare di se stesso
- I beni ereditari non appartenevano a nessuno
- I giureconsulri romani ci si interrogavano in quanto appropriarsi di questa non comportava alcun tipo di reato verso una persona
- Giustiniano risolse infilando il furto di eredità giacentenel crimen expilate hereditasednil responsabile sarebbe stato punito con pena pubblica eseguibile extra ordinem
Labeone --> Effcicacia retroattiva dell'accettazione, l'erede subentrando diventava titolare di tutti i rapporti giuridici durante la giacenza
LE PIAE CAUSAE bchjbvhfbhvbfvngbvbgbvngmngnnbgnbnggjhg
- Legati disposti in favore di civitates con l'onere di devolverli in favore della cittadinanza o di classi, lasciti in favore di corporazioni religiose o a scopi di culto o beneficienza
- Erano le piae cause i titolari dei diritti patrimonaili non le corporazioni a cui si devolveva
-
Nascita
- Nato è l'essere umano venuti ad esistenza vivo
Morte
- Non si registrava e giuridicamnete rilevava solo nel caso in cui padre e figlio fossero morti allo stesso tempo e a questo si guardava all'impuberità del figlio (presunzione)
DONNE IN MANU
- Le donne in manu erano donne che acquistavano quetsa condizione giuridica con la conventio in manum
- Potevano cadere sotto la manus del marito sia donne sui che alieni
- Cessavano di appartenere alla familia di origine e diventavano parte della famiglia del marito
- La donna in manus era trattata come una filia familias, sorella per il marito e nipote per il suocero
MODI NEI QUALI SI ISTITUIVA:
- confarreatio --> Antico rito religioso durante il quale era offerto un sacrificio a giove, il no me viene dal pane che si mangiava durante questa cerimonia cioé il pane di farro, era necessaria la presenza disacerdoti maggiori, 10 testimoni e certae verba della quale non si sa niente
-Era necessario per i sacerdoti che dovevano contrarre nozze confarreate e per le classi elevate
scomparve a fine età classica
- Si estinguevano con la diffarreatio
-coemptio--> era una mancipatio adatta all'acquistop della manus,
- usus --> consisteva nella convivenza in sè quindi la moglie avrebbe potuto convivere con i marito per un anno e sarebbero stati sposati, sen non voleva istituire la manus poteva allontanarsi per tre notti (usurpatio trinocti)