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MODIFICAZIONI DELLE OBBLIGAZIONI - Coggle Diagram
MODIFICAZIONI DELLE OBBLIGAZIONI
meccanismi che modificano
l'obbligazione nei soggetti
dal lato attivo
: cambiando la persona del creditore, si realizza con la cessione del credito oltre che con il pagamento con surrogazione del terzi
dal lato passivo
: aggiungendo o sostituendo al debitore originario un nuovo debitore, si realizza in diversi modi e con diversi strumenti
fra vivi
per causa di morte
tramite atto che riguarda la successione in un singolo debito
tramite atto più complesso che ha oggetto ed effetti più ampi
effetto cumulativo, quando il debitore si aggiunge al vecchio, che resta parte del rapporto obbligatorio
effetto liberatorio, quando il nuovo debitore sostituisce completamente il debitore originario, che viene liberato e cessa di essere parte del rapporto (novazione soggettiva)
cessione del credito
: il creditore (cedente) può trasferire a un terzo (cessionario) il suo credito verso il debitore (ceduto). Per effetto della cessione il creditore non è più il cedente bensì il cessionario, ed è al cessionario che il debitore deve eseguire la prestazione
è esclusa per i crediti strettamente personali e per i crediti che la legge dichiara incedibili o in assoluto o in relazione a determinati cessionari
art 1260: la cessione può essere fatta a titolo oneroso o gratuito
è un possibile elemento di tanti diversi tipi di atti
rapporti tra cessionario e debitore ceduto
: la cessione si realizza anche senza il consenso del debitore ceduto, poichè per produrre i suoi effetti è sufficiente l'accordo fra cedente e cessionario
il debitore deve essere informato della cessione tramite
accettazione o notificazione
rapporto tra cedente e cessionario
: il problema è vedere cosa accade se il cessionario non ottiene il pagamento dal debitore
cessione pro soluto
: il cedente è tenuto a garantire semplicemente l'esistenza del credito al tempo in cui la cessione fu fatta; se poi il debitore risulta insolvente, il cessionario si tiene il danno perchè il cedente non ne risponde nei suoi confronti
cessione pro solvendo
: il cedente garantisce la solvenza del debitore, che è il presupposto essenziale per l'effettivo pagamento del credito. Se il debitore risulta insolvente il cessionario non può rivolgersi contro il cedente e ottenere da lui il pagamento, oltre agli interessi, alle spese e ai danni
delegazione di debito
: è il primo dei 3 meccanismi che realizzano la successione nel debito, introducendo un nuovo debitore. Combinazione di 2 atti: è l'atto con cui il delegante chiede al delegato di assumere su di sè il debito che il delegante ha verso il delegatario è l'atto con cui il terzo delegato, accogliendo la richiesta del delegante, si obbliga verso il delegatario
3 soggetti
delegato
: terzo
delegatario
: creditore
delegante
: debitore
due rapporti
rapporto di valuta: consistente in un debito del delegante verso il delegatario
rapporto di provvista: consistente in un credito del delegante verso il delegato
realizza una semplificazione dei rapporti: l'effetto è creare l'obbligazione del delegato verso il delegatario
diverse configurazioni
titolata
: il delegato con l'assunzione dell'obbligazione, fa riferimento ai sottostanti rapporti di provvista e di valuta
causale
: indica la ragione giustificativa che dà
fondamento e senso all'operazione
pura o astratta
: quando l'assunzione del debito da parte del delegato verso il delegatario non menziona nè il rapporto si provvista nè quello di valuta, per cui il delegato non può eccepire il difetto di uno dei due rapporti, e così rifiutarsi di pagare il delegatario
cumulativa
: il delegante resta obbligato verso il delegatario; il delegato si aggiunge come nuovo debitore a quello originario
liberatoria
: solo se interviene un'espressa dichiarazione del delegatario, diretta a liberare il delegante. Solo in questo caso il debitore originario esce di scena
ESPROMISSIONE
: è l'atto del terzo (espromittente) che, rivolgendosi al creditore, assume su di sè l'obbligazione che il debitore (espromesso) ha verso il creditore (espromissario)
avviene per iniziativa spontanea del terzo che si obbliga, non su invito del debitore originario
il debitore rimane coobligato in solido con l'espromittente tranne che il creditore dichiari espressamente di liberarlo, per cui resterà obbligato solo l'espromittente
eccezioni
relative ai rapporti fra espromittente e debitore originario, di regola non sono opponibili
relative ai rapporti fra debitore originario e creditore sono opponibili se si basano sul fatto che il preteso debito originario in realtà non esiste
ACCOLLO
: è l'accordo fra il debitore e un terzo, per effetto del quale il terzo (accollante) si assume un debito che il debitore (accollato) ha verso il creditore (accollatario)
interno
: il creditore resta estraneo, perchè non vi partecipa nè vi aderisce. In questo caso l'impegno assunto dall'accollante non può più essere revocato
esterno
: il creditore aderisce all'accordo fra debitore e terzo. In questo caso l'impegno dell'accollante non può essere revocato
cumulativo
: se il debitore originario viene liberato, ma resta obbligato in solido con l'accollante, che si aggiunge a lui come nuovo debitore
liberatorio
: il debitore originario viene liberato e unico obbligato rimane l'accollante