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ADEMPIMENTO E ALTRE CAUSE DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI - Coggle Diagram
ADEMPIMENTO E ALTRE CAUSE DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI
ADEMPIMENTO
: consiste nell'eseguire la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione. Con l'adempimento l'obbligazione si estingue perchè l'interesse del creditore è realizzato, per cui il debitore si è liberato
adempimento compiuto da
debitore incapace di agire
è comunque efficace, perchè non si tratta di un atto di autonomia, ma di un comportamento obbligato, per cui non occorre che il debitore sia in grado di valutare il senso e le conseguenze delle proprie azioni
adempimento fatto da
creditore incapace di agire
è considerato inefficace, per cui il debitore non è liberato. La ricezione dell'adempimento è un atto di autonomia perchè implica valutazioni e decisioni del soggetto. Il creditore incapace potrebbe fare cattivo uso della prestazione ricevuta o disperderla. Per cui il debitore che paga al creditore incapace si libera solo se prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace
adempimento fatto
da terzo
primo caso in cui la prestazione è eseguita da un collaboratore del debitore per suo conto, ma è considerato comunque soggetto dell'adempimento il debitore tramite i suoi collaboratori
secondo caso in cui il terzo che adempie non è collaboratore del debitore. Questo può avvenire per richiesta del debitore stesso fondata su qualche rapporto col terzo; per volontà del terzo di aiutare il debitore per affetto; interesse proprio del terzo
è efficace ed estingue l'obbligazione anche se il creditore vi si oppone. Il creditore può rifiutare se ha interesse che la prestazione sia eseguita personalmente dal debitore o se anche il debitore si oppone al terzo.
essendo una scelta occorre la capacità di agire del terzo
destinatario dell'adempimento: di regola coincide col creditore ma può anche essere un terzo
regola generale: il pagamento a un terzo estraneo non libera il debitore e il creditore conserva il diritto di ricevere da lui la prestazione
eccezioni nell'interesse del debitore: lui si libera se il creditore ratifica il pagamento fatto al terzo, o comunque ne approfitta. se si tratta di
pagamento a creditore apparente
, cioè fatto a una persona che, in base a circostanze univoche, appariva legittimata a riceverlo, sempre che il debitore fosse in buona fede
la prestazione deve essere eseguita esattamente, rispettando tutte le modalità quantitative, qualitative, di tempo e di luogo. va eseguita integralmente anche se è divisibile
dazione in pagamento
: il debitore eccezionalmente si libera dall'obbligazione eseguendo una prestazione diversa da quella formante oggetto della sua obbligazione. L'effetto si produce a due condizioni:
il creditore deve accettare di ricevere la prestazione diversa al posto di quella dovuta
la prestazione diversa deve essere effettivamente eseguita
TERMINE
: se non indicato, l'adempimento può essere richiesto immediatamente tranne che l'adempimento immediato sia escluso dagli usi o dalla natura della prestazione. In questo caso o le parti concordano fra loro il termine o viene fissato dal giudice
se è stabilito
a favore del debitore
, lui non può adempiere oltre quel termine, ma non è tenuto ad adempiere prima
se il termine è stabilito
a favore del creditore
lui può esigere il pagamento prima della scadenza, mentre il debitore non può liberarsi offrendo l'adempimento anticipato
se il termine è stabilito
a sfavore di entrambi
sia il debitore che il creditore hanno diritto che la prestazione sia eseguita non prima della scadenza del termine, e possono rifiutare un adempimento anticipato
LUOGO
: si adempie al domicilio del debitore
eccezioni
quando si tratta di consegna di una cosa certa e determinata si adempie nel luogo in cui la cosa si trovava alla nascita dell'obbligazione
quando si tratta di pagare una somma di denaro si adempie presso il domicilio del creditore
MORA DEL CREDITORE
: situazione del creditore che trascura ingiustificatamente di compiere quanto necessario perchè il debitore possa adempiere, o che rifiuta di ricevere l'adempimento offertogli dal debitore
gli effetti si producono solo se il debitore assume una certa iniziativa compiendo un determinato atto: l'offerta della prestazione al creditore. Diverse offerte
offerta solenne
: fatta da pubblico ufficiale
offerta reale
: prestazione di consegna di denaro, titoli di credito o cose mobili al domicilio del creditore, implica che tali oggetti siano materialmente recati al domicilio del creditore
offerta secondo gli usi
: senza la formalità prevista dalla legge ma con la stessa efficacia dell'offerta solenne in base al tipo di prestazione: prestazioni di fare è sufficiente produrre la mora; in tutti gli altri casi non basta mettere in mora il creditore, ma il debitore deve fare un deposito delle cose dovute mettendole a disposizione del creditore, e che il deposito sia accettato da questo o convalidato dal giudice
mora del creditore:
effetti a favore del debitore
: il debitore non risponde dei danni causati dal mancato adempimento, il quale è imputabile a lui, ma allo stesso creditore che si è autodanneggiato
se è il debitore a subire i danni può
chiedere il risarcimento al creditore
il debitore non deve gli interessi o i frutti della cosa da consegnare, che abbia mancato di percepire
si produce lo spostamento a carico del creditore del rischio dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione
altre cause di estinzione
delle obbligazioni
COMPENSAZIONE
: riguarda le obbligazioni che due soggetti hanno reciprocamente, l'uno verso l'altro, per cui ciascuno è al tempo stesso debitore e creditore dell'altro.
giudiziale
: può operare quando uno dei due debiti non è liquido ma di facile e pronta liquidazione
volontaria
: opera quando i due debitori-creditori si accordano per considerare estinti debiti reciproci che non presentano tutte le caratteristiche
legale
: opera automaticamente, per cui i due debiti si considerano estinti dal giorno stesso in cui sono venuti a coesistere. Per far si che operi i debiti devono avere alcune caratteristiche: 1. avere per oggetto prestazioni fungibili e omogenee fra loro; 2. essere liquidi ed esigibili
CONFUSIONE
: si ha quando le qualità di creditore e debitore si riuniscono nella stessa persona (es debitore diventa erede del creditore)
NOVAZIONE
: è l'accordo tra creditore e debitore per sostituire un'obbligazione diversa da quella originaria, che si estingue. La nuova prestazione deve differenziarsi per l'oggetto o per il titolo (requisito oggettivo). Novazione soggettiva per cui il debitore è sostituito a quello originario che viene liberato
REMISSIONE
: atto in cui il creditore rinuncia al proprio credito, per cui l'obbligazione si estingue e il debitore è liberato solo se la remissione viene comunicata a quest'ultimo. Il debitore è libero di rifiutare comunicando entro congruo termine al creditore di non approfittare della remissione
IMPOSSIBILITà SOPRAVVENUTA
: la prestazione diventa impossibile per cause non imputabili al debitore, per cui si estingue solo se l'impossibilità avviene dopo la nascita dell'obbligazione. Se l'impossibilità è temporanea il debitore la eseguirà quando sarà possibile; se è solo parziale, il debitore si libera eseguendo la parte rimasta possibile