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CONTRATTO: è l'accordo tra due o più parti per costituire, regolare o…
CONTRATTO: è l'accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art 1321)
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atto negoziale: il contratto è un negozio quando la volontà dell'autore è diretta a produrre gli effetti giuridici che deriveranno dall'atto
atto bilaterale: necessità di due o più parti che siano d'accordo sul contratto, ovvero abbiano la volontà di produrre gli effetti del contratto
atto patrimoniale: incide su situazioni giuridiche patrimoniali (requisito necessario è la patrimonialità)
atti unilaterali producono effetti che incidono esclusivamente su situazioni giuridiche dell'autore (e abbandono di una cosa mobile da parte del proprietario; accettazione dell'eredità)
alcuni atti unilaterali producono effetti che incidono su situazioni giuridiche altrui, ma non in modo vincolante, poichè danno la possibilità agli interessati di rendere quegli atti del tutto indifferenti per sé (es procura che dà il potere di rappresentanza)
eccezione: recesso unilaterale, che produce effetti vincolanti su situazioni giuridiche altrui, il che porta a sciogliere il contratto cancellando le situazioni giuridiche create dal contratto per entrambe le parti
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formazione dell'accordo contrattuale: il contratto esiste quando si è concluso o formato. Bisogna stabilire quando e dove si è formato, poichè la formazione dà inizio agli effetti
il giudizio se un contratto si sia formato, quando e dove, dipende dalla qualificazione di comportamenti umani, fatta in base a norme giuridiche; quindi criteri già naturali, necessari e universali
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per far si che il contratto sia formato serve la dichiarazione contrattuale, intesa come esplicita manifestazione della volontà di fare il contratto
contratti formati tramite consegna della cosa: contratti consensuali (si formano in base al semplice consenso delle parti) e contratti reali (ci vuole sia l'accordo che la consegna della cosa)
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contratti aperti sono quelli per cui esiste la possibilità che altre parti entrino successivamente nel contratto, aggiungendosi alle parti che in origine lo hanno formato
la loro adesione ha valore di accettazione della proposta contenuta nella clausola di apertura del contratto originario
tre criteri
in mancanza di modalità la partecipazione del nuovo aderente si forma quando la sua adesione giunge all'organo costituito per l'attuazione del contratto
in mancanza di consiglio di amministrazione occorre che l'adesione pervenga a tutti i contraenti originari
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offerta al pubblico: particolare tipo di proposta che è indirizzata a una collettività indeterminata di possibili destinatari (es prodotti esposti nelle vetrine dei negozi)
l'offerta può valere come vera e propria proposta di contratto, ne consegue che basta l'accettazione di un interessato. Limiti: deve contenere gli estremi essenziali del contratto e che il valore di vera e propria proposta non sia escluso dalle circostanze e dagli usi
opzione è l'accordo fra il proponente e l'oblato, per cui il proponente si obbliga a tenere ferma la sua proposta per un determinato tempo
prelazione: è il diritto di essere preferito a chiunque altro, a parità di condizioni, nella conclusione di un determinato contratto
convenzionale: nasce per volontà degli interessati, ha efficacia obbligatoria, per cui attribuisce al titolare un diritto di credito non opponibile a terzi
legale: è disposta dalla legge, ha efficacia reale, per cui è opponibile a terzi
CONTRATTI FORMALI: la manifestazione di volontà contrattuale non richiede modalità particolari, ma può avvenire con qualunque modalità idonea a comunicarla e farla comprendere
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contratti tipici: disciplinati dall'ordinamento (vendita, locazione, mutuo, trasferimento, appalto, etc.)
contratti atipici: stipulati dai privati e non rientrano nell'ordinamento; sono contratti nuovi e non conosciuti, ma devono essere diretti a creare interessi meritevoli di tutela (leasing, franchising)
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TIPI DI CONTRATTI
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VENDITA: realizza il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo
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oggetto: proprietà di una cosa materiale, un diritto sulla cosa materiale diverso dalla proprietà o un diritto che non implica cose materiali
è un contratto consensuale, per cui ha effetto traslativo immediato, tranne nel caso in cui si tratti di vendita obbligatoria, che quindi avrà effetti obbligatori
vendita obbligatoria: la proprietà si trasferisce in un momento successivo alla conclusione del contratto
3 tipi
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di cosa futura: il venditore è obbligato a fare il possibile affinchè la cosa venga a esistenza (es quadro non ancora finito che si trasferisce al compratore appena completato)
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vendita a rate con riserva della proprietà: il prezzo è pagato a rate e il compratore acquisterà la proprietà solo dopo aver pagato l'ultima rata
garanzia per
vizi rilevanti, molto gravi da rendere la cosa non idonea all'uso cui è destinata, o diminuirne in modo apprezzabile il valore
vizi occulti, non conosciuti dal compratore al momento del contratto nè facilmente conoscibili
il compratore che vede vizi rilevanti o occulti può chiedere la risoluzione del contratto o una riduzione del prezzo
garanzia per evizione tutela il compratore quando la cosa non ha difetti materiali o funzionali, ma giuridici, che impediscono il pieno e incontestato acquisto di proprietà (es un terzo afferma che la cosa è di sua proprietà)
vendita con patto di riscatto: il venditore si riserva il diritto di recuperare la proprietà del bene restituendo al compratore il prezzo ricevuto più alcuni rimborsi
permuta: ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o altri diritti da un contraente all'altro
LOCAZIONE: è un contratto con cui il locatore si obbliga a far utilizzare al conduttore una cosa per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (canone)
durata
a tempo determinato: termine massimo di 30 anni, al quale si riducono in automatico le locazioni stabilite per un termine più lungo
senza determinazione di tempo: la durata è stabilita dalla legge in base alle diverse categorie di beni
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COMODATO: è il contratto fra comodante e comodatario, con cui il comodante consegna al comodatario una cosa, affinchè se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituirla
MANDATO: è il contratto con cui una parte (mandante) incarica l'altra (mandatario) di compiere per suo conto uno o più atti giuridici e l'altra si obbliga a compierli
si presume oneroso, in caso contrario il mandante deve mostrare che si era messo d'accordo con il mandatario per un contratto gratuito
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mandato con rappresentanza: il mandato è il rapporto sottostante in cui si innesta la procura con effetti sul mandante stesso
mandato senza rappresentanza: gli atti compiuti dal mandatario in nome proprio con i terzi producono effetti solo nei rapporti tra mandatario e terzi
estinzione
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morte o sopravvenuta incapacità di una della parti, salvo che il mandato sia anche nell'interesse del mandatario o terzi
rinuncia del mandatario per giusta causa, in caso contrario deve risarcire il danno
revoca del mandante, ammessa solo se il mandato è conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi, per giusta causa; se il mandato è pattuito come irrevocabile la revoca si può avere anche senza giusta causa, ma con il risarcimento del danno
commissione: sottotipo di mandato in base a cui il commissionario si obbliga a compiere operazioni di acquisto o vendita per conto del committente, ma in nome proprio (mandata senza rappresentanza)
FIDEIUSSIONE: è il contratto con cui una parte (fideiussore) garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui, obbligandosi personalmente verso il creditore (garanzia personale del credito)
effetti
rapporti tra fideiussore e creditore garantito: l'effetto è che il fideiussore diventa obbligato verso il creditore, in solido con il debitore principale, per cui il creditore può chiedere il pagamento a uno o all'altro
rapporti tra fideiussore e debitore principale: il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti del creditore verso il debitore principale e può rivolgersi a lui con azione di regresso, per ottenere il rimborso del capitale
mandato di credito: è il contratto con cui una parte si obbliga verso l'altra che le ha conferito il relativo incarico, a fare credito a un terzo
DONAZIONE: è il contratto con cui una parte per spirito di libertà arricchisce l'altra. Si colloca nel libro II delle successioni a differenza di tutti gli altri contratti. Atto bilaterale fra vivi
causa: scambio, corrispettività della prestazione
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oggetto: trasferimento di proprietà o qualunque diritto; diritto a favore di terzo per spirito di libertà
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data la natura personale del contratto non può essere fatto da rappresentante legale nè da incapace naturale
incapaci, interdetti e minori possono ricevere donazioni ma non le possono fare, purchè l'accettazione sia fatta da rappresentante legale
si possono fare donazioni in favore di nascituri, concepiti e non concepiti
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donazione rimuneratoria: art 770 è donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione di meriti del donatario o per speciale rimunerazione. Non costituisce donazione la liberalità che si vuole fare in occasione di servizi resi o in conformità agli usi
unico caso in cui non serve accettazione è la donazione tra due persone che si sposeranno, in cui la donazione si perfezionerà col matrimonio. Se il matrimonio è annullato si annulla anche la donazione
donazione di modico valore o manuale: unico caso in cui non serve l'atto pubblico, riguarda solo beni mobili e richiede la consegna di essi. Contratto reale con criterio soggettivo. La modicità è valutata anche in relazione alle condizioni economiche del donante
donazioni indirette o liberalità atipiche: sono fattispecie in cui si verifica l'effetto donativo tramite uno schema diverso, es remissione di un debito, per cui X ha un debito, io gli faccio una donazione corrispondente alla somma del debito e me lo accollo; mutuo senza interessi
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LA RAPPRESENTANZA
a volte i contratti sono formati da soggetti non direttamente interessati ai contratti stessi (sostituzione)
tramite rappresentanza (rappresentante è colui che fa il contratto; rappresentato è colui che subisce gli effetti perchè direttamente interessato)
3 tipi
rappresentanza legale: attribuita dalla legge in un doppio senso, in quanto stabilisce che in certi casi un soggetto non può compiere personalmente gli atti che lo riguardano (es incapaci di agire)
rappresentanza volontaria: è l'interessato che decide se farsi sostituire nel compimento degli atti che lo riguardano e da chi farsi sostituire tramite la procura
rappresentanza organica: il soggetto rappresentato non è una persona fisica, ma un'organizzazione. L'organizzazione non può fare a meno di rappresentanti, ma questi non sono scelti dalla legge, ma per libere scelte degli interessati
PROCURA: atto con cui l'interessato conferisce volontariamente al rappresentante il potere di rappresentarlo
atto unilaterale, poichè non necessita dell'accettazione del rappresentante
atto non recettizio: non è indirizzato propriamente al rappresentante ma opera verso i terzi con cui il rappresentante potrà contrattare in nome del rappresentato
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forma particolare: quando si tratta di beni mobili la procura può essere data anche a voce; se si tratta di beni immobili la procura deve essere scritta
2 tipi
procura generale: autorizza a compiere indistintamente tutti gli affari del rappresentato, ovvero tutta una categoria di affari
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limiti: può dare in locazione ma non vendere, vendere immobili di una città ma non quelli di altre città; vendere immobili solo per un certo prezzo minimo
si inserisce in un rapporto sottostante tra rappresentate e rappresentato che la giustifica, ovvero spiega perchè al primo viene dato il potere di rappresentare il secondo
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a volte la procura può essere irrevocabile, per cui la revoca non è ammessa
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difetto di rappresentanza o rappresentanza senza potere: un falso rappresentante fa, in nome del preteso rappresentato, un contratto che non è mai stato autorizzato a fare
4 regole
ratifica del contratto: è l'atto unilaterale con cui il preteso rappresentato rende efficace il contratto fatto in suo nome dal falso rappresentante. Richiede la stessa forma prescritta per il contratto da ratificare ed è atto ricettizio, per cui produce i suoi effetti solo una volta che arriva al terzo
situazione di incertezza, poichè non si sa se il preteso rappresentato ratificherà o meno. Per evitare il protrarsi di questa incertezza la legge offre due rimedi: 1 possibilità di uno scioglimento consensuale da parte del falso rappresentante e del terzo; 2 il terzo faccia interpello al preteso rappresentato dandogli un termine entro cui decidere se ratificare o meno
inefficacia del contratto, per cui il contratto non produce i suoi effetti. Se si tratta di assicurazione o sottoscrizione di una cambiale il falso rappresentante resta vincolato al contratto
responsabilità del falso rappresentante verso il terzo contraente: se interviene la ratifica il terzo non ha di che lamentarsi. Se la ratifica non interviene il terzo resta danneggiato, perchè gli effetti del contratto non si realizzano. per questo la legge lo tutela dandogli la possibilità di pretendere dal falso rappresentante il risarcimento del danno
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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: è lo scioglimento causato da qualche difetto di funzionamento che sopravviene dopo la conclusione del contratto
impugnazioni reagiscono a difetti originari del contratto che quindi lo viziano fin da subito, rendendo il contratto inteso come atto difettoso
la risoluzione reagisce a difetti sopravvenuti che toccano il contratto come rapporto contrattuale generato dall'atto (difetto funzionale della causa)
serve a proteggere l'interesse particolare del contraente colpito sfavorevolmente dal sopravvenuto fattore di disturbo
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RESCISSIONE DEL CONTRATTO: si applica a contratti conclusi in circostanze anomale che portano uno dei contraenti ad accettare condizioni contrattuali svantaggiose
due requisiti
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circostanze anomale
stato di bisogno: sproporzione tra le prestazioni effettuate dai due contraenti per stato di bisogno di una, di cui l'altra ha approfittato (es mera difficoltà economica)
4 requisiti
il danno subito e il vantaggio della controparte consistono in uno squilibrio economico tra le prestazioni delle parti; lo scarto tra le due deve essere almeno di uno a due
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una parte fa il contratto perchè si trova in stato di bisogno e il contratto ovvia a questo bisogno (può anche essere una situazione temporanea)
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