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famiglia I RAPPORTI FRA CONIUGI - Coggle Diagram
famiglia I RAPPORTI FRA CONIUGI
1- ATTO DEL MATRIMONIO GENERA IL RAPPORTO MATRIMONIALE
FORMA DIVERSI ORDINI DI RAPPORTO FRA CONIUGI CHE CIASCUNO FORMA DIRITTI E DOVERI RECIPROCI>
Rapporti personali e patrimoniali
Il matrimonio genera un rapporto matrimoniale composto da:
Rapporti personali:
includono obblighi di natura
non economica,
come
fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione e coabitazione.
Rapporti patrimoniali:
includono regole per la gestione economica familiare, come gli obblighi di contribuzione e
il regime patrimoniale.
RAPPORTI FRA CONIUGI SULLA
POTESTA SUI FIGLI MINORI
Il principio di uguaglianza
Dopo la riforma del 1975 L'articolo 143 del Codice Civile
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
nome e cittadinanza dei coniugi
Mentre prima della riforma la moglie perdeva il proprio
cognome
; semplicemente aggiunge al proprio nome quello del marito, che mantiene anche durante la vedovanza, fino a che non si risposi (art. 143-bis).
Le precedenti norme sulla cittadinanza discriminavano fra moglie e marito circa l
a capacità di trasmettere al coniuge straniero la cittadinanza italiana
, mentre la legge oggi vigente mette i coniugi su un piano di assoluta parità: il cittadino italiano, uomo o donna che sia, che sposa uno straniero conserva la cittadinanza italiana e inoltre la trasmette al coniuge straniero.
Le decisioni devono essere prese di comune accordo
(art. 144). La norma valorizza
la parità tra i coniugi nella gestione della vita familiare.
non permette la divisione dei ruoli
Diritti e doveri personali dei coniugi
I principali obblighi reciproci sanciti dal matrimonio (art. 143) sono:
Fedeltà
: obbligo di non tradire la fiducia reciproca.
Assistenza morale e materiale:
aiuto e supporto nella vita quotidiana.
Collaborazione
: gestione condivisa delle esigenze familiari.
Coabitazione: vivere insieme.
la legge riccolega precise conseguenze
sanzionatorie
solo alla violazione del dovere di
coabitazione
. se coniuge si allontana e rifiuta di tornarsi perde il diritto di assistenza morale e materiale del altro coniuge art 146.
MA NON SARA SCOLTO OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE ECONOMICHE AI BISOGNI FAMILIARI. PER GARANTIRE ADEDMPIMENTO SI PUO PROCEDERE CON SEQUESTRO DEI SUOI BENI
altri obblighi personali la sanzione dell inadempimento si manifesta essenzialmente in caso di separazione. contro il coiuge che abbia avuto comportamenti contrario ai doveri che derivano dal matrimonio ART 151
Le violazioni di questi obblighi hanno conseguenze, come la perdita del diritto all'assistenza morale e materiale (art. 146) o l'addebito della separazione (art. 151).
Obblighi di contribuzione
Entrambi i coniugi devono contribuire ai bisogni familiari in proporzione alle proprie capacità lavorative o economiche (art. 443). La norma riconosce pari dignita al lavoro professionale e domestico.
La Regola dell'Accordo nella Famiglia
Evoluzione del Ruolo dei Coniugi
Con la regola dell'accordo, il tradizionale modello patriarcale, che assegnava al
marito il ruolo di capo famiglia, è stato superato.
La legge stabilisce che i coniugi hanno gli stessi diritti e doveri,
e che le decisioni familiari devono essere prese congiuntamente.
L'articolo 144 del Codice Civile dispone che:
"I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa."
Finalità della Regola dell'Accordo
La regola dell'accordo mira a raggiungere due obiettivi fondamentali:
Promozione dell'Uguaglianza
Garantisce la parità tra marito e moglie, superando ogni discriminazione di genere nella gestione della vita familiare.
Valorizzazione dell'Autonomia Familiare
Permette alla famiglia di organizzarsi in maniera autonoma e adattabile, senza essere vincolata a modelli predefiniti imposti dall'esterno.
Mancanza di un Rimedio Legale per l'Uguaglianza Sostanziale
Nonostante la promozione di un'uguaglianza sostanziale tra i coniugi,
la legge non prevede rimedi specifici per tutelarla in caso di violazioni.
La parità si fonda dunque sulla c
ollaborazione spontanea e sul dialogo.
Gestione dei Disaccordi: Intervento del Giudice
Fasi dell'Intervento Giudiziale
La riforma del diritto di famiglia del 1975 prevede un meccanismo di
intervento giudiziale regolato dall'art. 145
del Codice Civile. Questo meccanismo si articola in due fasi:
intervento conciliativo
Su richiesta di uno dei coniugi, il giudice può svolgere un ruolo di mediatore, offrendo consigli e cercando di persuadere le parti a superare il disaccordo.
Intervento Decisorio
Se il disaccordo persiste, il giudice, su richiesta concorde dei coniugi, può decidere lui stesso quale soluzione adottare, nell'interesse della famiglia.
Limitata Applicazione Pratica
Nonostante la previsione normativa, questo meccanismo è poco utilizzato nella pratica. Ciò dimostra le difficoltà nel risolvere conflitti familiari mediante strumenti legali.
Gestione dei Conflitti Violenti: Ordini di Protezione
Interventi Urgenti del Giudice
In caso di conflitti che degenerano
in forme di violenza domestica, la legge prevede interventi urgenti per proteggere le vittime.
Gli articoli 342-bis e 342-ter del Codice Civile, introdotti dalla Legge n. 154/2001, regolano gli ordini di protezione contro gli abusi familiari.
Misure di Protezione
Le misure adottabili includono:
Allontanamento del coniuge violento dalla casa familiare;
Divieto di avvicinarsi alla vittima;
Attivazione di strutture di supporto come servizi sociali o mediazione familiare.
Questi strumenti, sebbene fondamentali, sono attivati solo in situazioni di estrema gravità, dove il dialogo e la mediazione risultano insufficienti.
2- I RAPPORTI PATRIMONIALI FRA I CONIUGI:
fra i coniugi esistono rapporti personali, ma anche rapporti patrimoniali.
I rapporti patrimoniali nella famiglia corrispondono a diversi ordini di problemi:
2- l problema del regime degli acquisti, cioè di stabilire che diventa proprietario dei beni che entrano in famiglia durante il
matrimonio; ciò lo risolvono le regole sul
regime patrimoniale della famiglia
Regime patrimoniale della famiglia
Regime legale e convenzionale
Regimi convenzionali: includono la separazione dei beni
(i beni rimangono proprietà esclusiva del singolo coniuge) e la comunione convenzionale (con regole personalizzate decise dai coniugi).
Le Convenzioni Matrimoniali
Definizione e Caratteristiche
Le convenzioni matrimoniali sono accordi patrimoniali con cui i coniugi scelgono un regime patrimoniale diverso da quello legale (la comunione dei beni). Esse sono:
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Regimi Convenzionali
Separazione dei Beni
1 more item...
Comunione Convenzionale
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Fondo Patrimoniale
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Modifica delle ConvenzioniLe convenzioni possono essere modificate in qualsiasi momento, con le stesse formalità richieste per la stipula originaria (art. 163).
Regime legale (comunione dei beni)
: si applica
automaticamente
se i coniugi non scelgono un diverso regime.
Definizione e Fondamento Normativo
La comunione legale dei beni è il regime patrimoniale applicabile automaticamente, salvo diversa convenzione stipulata dai coniugi (art. 159 Codice Civile)
. La caratteristica principale è che
i beni acquistati durante il matrimonio, anche se acquistati da un singolo coniuge, diventano di proprietà comune.
Ragioni della Comunione Legale
Le
finalità
principali di questa innovazione legislativa sono:
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Beni Inclusi ed Esclusi dalla Comunione
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Amministrazione e Scioglimento della Comunione
Atti di ordinaria amministrazione: possono essere compiuti autonomamente da ciascun coniuge.
Atti di straordinaria amministrazione: richiedono il consenso di entrambi i coniugi.
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Obbligazioni e Responsabilità Patrimoniale
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Cause
di Scioglimento della Comunione (art. 191)
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Caratteristiche Distintive
La comunione legale si distingue dalla comunione ordinaria per:
Una relativa autonomia patrimoniale rispetto ai patrimoni personali dei coniugi.
La possibilità di coesistenza con altre forme di comunione (es. comunione ordinaria sui beni personali).
3- problema del trattamento del lavoro prestato nell'ambito della famiglia; ciò lo risolvono
le regole sull'impresa
familiare
Il Lavoro nella Famiglia e l'Impresa Familiare
Premessa Storica
Prima della riforma del diritto di famiglia del
1975
, il lavoro svolto dai familiari nell'ambito familiare si
presumeva prestato a titolo gratuito.
Questa presunzione
generava situazioni di sfruttamento, poiché i familiari che contribuivano all'impresa di un congiunto non avevano diritto ad alcun riconoscimento economico o patrimoniale.
Per porre rimedio a tale problematica, il legislatore ha introdotto la disciplina dell'impresa familiare (art. 230-bis c.c.), con l
’obiettivo di tutelare i familiari che lavorano continuativamente nell’impresa di un parente stretto.
Definizione e Ambito di Applicazione
L’impresa familiare regola il lavoro prestato
in modo continuativo e stabile da parte dei familiari più stretti dell’imprenditore, quali:
il coniuge;
i parenti entro il 3° grado (es. genitori, fratelli, nipoti);
gli affini entro il 2° grado (es. suoceri, cognati).
Questa disciplina non si applica:
se tra l’imprenditore e il familiare esiste un contratto di lavoro subordinato;
se è presente un contratto di società tra le parti.
Diritti dei Partecipanti all’Impresa Familiare
I familiari che partecipano all’impresa familiare hanno
una serie di diritti, sia economici che decisionali:
Diritto al mantenimento:
I familiari hanno diritto al mantenimento in base alle condizioni economiche della famiglia.
Diritto di partecipazione agli utili e agli incrementi dell’impresa:
La partecipazione è proporzionale alla quantità e qualità del lavoro svolto.
Diritto decisionale:
I partecipanti hanno
diritto di intervenire nelle decisioni fondamentali dell’impresa, che devono essere prese a maggioranza.
Diritto di prelazione:
I familiari partecipanti hanno diritto di
prelazione sull’azienda in caso di trasferimento tra vivi o di divisione ereditaria
. Questo
garantisce la continuità familiare
nella gestione dell’impresa.
Diritto alla liquidazione:
Quando il familiare cessa di partecipare all’impresa, ha diritto alla
liquidazione del valore patrimoniale della sua posizione.
Estensione dei Diritti ai Partner
Gli stessi diritti riconosciuti al coniuge dell’imprenditore si applicano anche al
partner di un’unione civile.
Per i conviventi di fatto (art. 230-ter c.c.), sono previsti diritti analoghi ma meno ampi, a tutela del lavoro prestato all’interno del nucleo familiare.
Limiti alla Trasferibilità della Partecipazione
La posizione patrimoniale del partecipante non è liberamente trasferibile, né a titolo oneroso né a titolo gratuito.
Può essere trasferita
solo a un altro familiar
e e con
il consenso unanime degli altri partecipanti.
Esclusione di Responsabilità
I familiari partecipanti
non
assumono l
a qualifica di imprenditori e non rispondono dei debiti contratti dall’imprenditore nell’esercizio dell’attività.
1- problema di determinare in che modi e in che misura ciascun coniuge deve far fronte alle ricorrenti necessità
economiche del menage familiare; ciò lo risolvono le regole sugli
obblighi di contribuzione
principio di parità: entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia” (art. 143).
La norma afferma la pari
dignità del lavoro extradomestico
e del Lavoro casalingo ma in nessun modo può essere
interpretata come un implicito schema di
divisione dei ruoli.
ART 143. ((Diritti e doveri reciproci dei coniugi.)) ((Con il matrimonio
il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla
fedelta', all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
3- CONVIVENZE DI FATTO E CONTRATTO DI CONVIVENZA
UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO
Rapporti personali:
Obbligo di assistenza morale e materiale, coabitazione, e accordo sull'indirizzo della vita familiare.
Protezione contro
abusi
familiari.
Possibilità di iniziative per interdizione o inabilitazione del partner.
Possibilità di scegliere un
nome
comune.
Rapporti patrimoniali:
Obblighi di contribuzione equivalenti a quelli matrimoniali.
Regime patrimoniale:
il regime legale è la comunione dei beni, salvo diversa scelta.
Autonomia dei conviventi: La legge
non
prevede una
disciplina generale per i conviventi,
lasciando ampio spazio agli accordi personali.
Contratto di convivenza:
Strumento per r
egolare i rapporti patrimoniali.
Forma: Richiesta forma scritta autenticata.
Contenuti possibili:
Residenza.
Modalità di contribuzione reciproca.
Scelta del regime di comunione dei beni.
Nullità
del contratto: Si verifica in caso di:
Mancanza dei requisiti di convivenza.
Vincoli con un altro matrimonio, unione civile o contratto di convivenza.
Minore età o interdizione giudiziale.
Risoluzione: Il contratto
termina
per:
Accordo
reciproco.
recesso unilaterale
Matrimonio o unione civile di uno dei conviventi.
Morte
di uno dei conviventi.