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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI - Coggle Diagram
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
pericolo
è una proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziare di causare danni.
danno
è la possibile conseguenza della presenza di un pericolo
rischio
art. 2, D.Lgs 81/2008
“probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione”
È dato dal prodotto della probabilità che un certo evento si verifichi per l’entità del danno
fattori che lo caratterizzano:
attrezzature
uomo
ambiente
calcolo
bisogna conoscere la probabilità che si presenti una data situazione, ma è anche necessario conoscere l’entità del danno.
valutazione
con il metodo qualitativo
definizione delle classi di probabilità (P) e di danno (D) attribuendo a ciascuna di esse un valore convenzionale e consentendo una stima del rischio come funzione semplice di: P x D
Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività
tabelle
SCALA DELLE PROBABILITÀ
livelli
altamente probabile (4)
Esiste una correlazione diretta fra la mancanza rilevata e il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori.
Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in azienda simile o in situazioni operative simili
Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda.
probabile (3)
Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in azienda.
E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito un danno
la mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto.
poco probabile (2)
Sono noti solo pochissimi episodi già verificatesi.
Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa
La mancanza rilevata può provocare un danno, solo in circostanze sfortunate di eventi.
improbabile (1)
La mancanza rilevata può provocare un danno, solo in circostanze sfortunate di eventi poco probabili, indipendenti.
Non sono noti episodi già verificatisi.
Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità
SCALA DELL'ENTITÀ DEL DANNO
livelli
gravissimo (4)
infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale
Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
grave (3)
infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità parziale
esposizione cronica con effetti irreversibile e/o parzialmente invalidanti
medio (2)
infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile
esposizione cronica con effetti reversibili
lieve (1)
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile.
esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.
misure generali di tutela art.15 D.Lgs 81/2008
Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza
Eliminazione dei rischi e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo
Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso
Riduzione dei rischi alla fonte
Utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro
Limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio
rispetto dei principi ergonomici
misure igieniche
controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici con eventuale allontanamento del lavoratore dall’esposizione a rischio, per motivi sanitari
programmazione delle prevenzione
informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori
misure di emergenza
regolare manutenzione
Misure di protezione collettiva ed individuale
MISURE DI PREVENZIONE
misure tecniche, organizzative, procedurali, che favoriscono l’eliminazione o la diminuzione del rischio attraverso la riduzione della sua probabilità di accadimento
MISURE DI PROTEZIONE
misure che eliminano o riducono il potenziale danno sul lavoratore che risulta interessata dal rischio