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Cap. 28 La forma del contratto - Coggle Diagram
Cap. 28
La forma del contratto
la forma del contratto
per
forma
si intende la modalità di
manifestazione della volontà individuale
questa volontà può essere espressa
attraverso i segni del linguaggio del corpo
o anche tramite un comportamento espressivo
come anche il silenzio
La
forma come requisito del contratto
il codice civile considera la "
forma
" tra i
requisiti del contratto
soltanto nell'ipotesi in cui essa sia richiesta dalla legge "
a pena di nullità
"
La libertà delle forme
un
contratto
può essere
concluso
(se la legge non impone esplicitamente il rispetto di una determinata forma)
con qualsiasi modalità di espressione del volere
(parlando, scrivendo, esprimendosi a gesti o tenendo un comportamento che ne lasci intendere la conclusione)
anche se la legge impone che il
contratto
debba essere
perfezionato
secondo una
determinata forma
se si opera con
modalità diverse
da quelle previste dalle legge
provoca la
nullità del contratto
La forma scritta
per i
diritti reali immobiliari
in particolare per i
negozi solenni
la legge
impone forma scritta
privata o autenticata
pena --> la
nullità del contratto
mentre per la
donazione
la legge richiede
ad substantiam
l'atto pubblico
(ai fini della validitàdell'accordo)
i
contratti bancari
e quelli relativi alla
prestazione di servizi finanziari
devono essere
stipulati per iscritto
pena la nullità
per gli
atti costitutivi di società di capitali
o di
associazioni o fondazioni
la legge esige l'
atto pubblico
le
modalità di pagamento
si possono stipulare anche verbalmente
in quanto non incidono sugli elementi essenziali del regolamento negoziale
la forma è richiesta anche a
tutela di terzi
quando è richiesta la forma
ad substantiam
(ai fini della validità dell'accordo)
non
è possibile usare una
forma diversa
neanche
sanare il negozio tramite la sua
esecuzione
o
atti ricognitivi
questa forma è richiesta per l'esistenza stessa del negozio
mentre la forma
ad probationem
è richiesta solo per provare l'
esistenza del negozio
come nel caso di
trasferimento di azienda
le
forme convenzionali
l'
art. 1352 cc
ammette che le parti possano, con apposito accordo
scritto
adottare una determinata forma per la
conclusione di un contratto
(es. per evitare possibili equivoci circa l'avvenuta o meno formazione del consenso contrattuale
le parti possono pattuire che il contratto venga
concluso per iscritto
)
in tal caso la legge presume che la forma sia stata convenuta
a substantiam
per la condizione di futuri accordi
a meno che non risulti che essa sia stata prevista solo per altri scopi
le parti possono rinunciare tacitamente al patto sulla forma
quando abbiano ritenuto un comportamento ad essa contrastante