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Cap. 29 La rappresentanza - Coggle Diagram
Cap. 29
La rappresentanza
Nozione
Il potere rappresentativo
la
rappresentanza
può essere definita come l'istituto
in forza del quale ad un soggetto (rappresentante) è attribuito il potere di sostituirsi ad un altro soggetto (rappresentato)
al
compimento
di un'attività
per conto di quest'ultimo
con eventuali effetti direttamente imputabili alla sfera giuridica di costui
qualsiasi atto giuridico può essere compiuto dal rappresentante ad eccezione degli atti personalissimi
come il testamento o i negozi giuridici del diritto di famiglia
per
designare
tra chi prende parte dell'atto pur non essendo destinatario degli effetti di esso
e chi, pur non presenziando concretamente
è
titolare di diritti ed obblighi
scaturenti dalla pattuizione
il
rappresentante
effettua la
dichiarazione universale
firmando l'
atto
con il proprio nome
rendendo presento all'atto l'interessato
il
nuncius
l'attività del rappresentante va
distinta
con l'attività di semplice messo (o portavoce)
è il soggetto incaricato di enunciare la volontà altrui a terzi
infatti,
il
rappresentante agisce secondo la propria volontà
prende parte all'atto che deve porre in essere
ed interviene facendo uso della propria volontà e delle proprie facoltà di valutazione
il
messo
si limita a
riferire a terzi la
dichiarazione di volontà
del
rappresentato
Rappresentanza diretta e indiretta
la rappresentanza individua 2 e diverse modalità di agire per conto di un altro soggetto
si distingue il caso
in cui gli
effetti della condotta
si
producono immediatamente nella sfera giuridica del sostituto
rappresentanza diretta
il rappresentante agisce
per conto ed in nome del rappresentato
e il rappresentante deve dichiararlo
dall'ipotesi in cui sia
indispensabile compiere un'altra attività
rappresentanza indiretta
si denomina anche
interposizione reale
quando un soggetto assume la veste di
parte formale e sostanziale di un contratto
per
ritrasferire
gli
effetti
del contratto stesso
ad un terzo beneficiario effettivo del rapporto
(es. negozio fiduciario)
(per distinguerla dall'interposizione fittizia)
(fenomeno riconducibile all'ambito della simulazione)
il rappresentante agisce
per conto
e
non
in nome
del rappresentato
gli
effetti del negozio giuridico
si
verificheranno nella sfera giuridica del rappresentante
occorre un
ulteriore atto
affinchè gli
effett
i vengano
trasferiti a favore del soggetto per cui ha agito
(es. Tizio compra un bene per conto di Caio senza avere il potere di spenderne il nome
allo scopo di far acquisire a Caio la proprietà della cosa che dovrà compiere un apposito atto di trasferimento)
Negozi per i quali è esclusa la rappresentanza
Non tutti i negozi tollerano la
sostituzione rappresentativa
è ammessa entro i
limiti ristretti
nella
donazione
essa è da ritenersi esclusa dai
negozi personalissimi
(i quali per loro natura si vogliono riservare in natura esclusiva della persona interessata)
come patrimonio e testamento
Fonti della rappresentanza
le fonti del potere della rappresentanza sono 3
Rappresentanza legale
la rappresentanza legale o necessaria (genitori del minore)
è un
*potere che deriva dalla legge
è un caso di
rappresentanza diretta
Rappresentanza volontaria
attraverso il
conferimento di una procura all'interessato
Rappresentanza organica
ossia il
potere di rappresentare un ente
(società, associazione, fondazione)
che spetta all'
organo
(persona fisica che ne è titolare)
che in base allo statuto dell'ente stesso
ha competenza di
esternare la volontà
di quest'ultimo
(amministratore della società ha il potere di concludere con terzi atti vincolanti per la società che rappresenta)
La procura
è un
negozio unilaterale che lascia facoltà di decidere
ricettizio
--> che ha lo scopo di rendere noto a terzi il potere che ha il rappresentante
atto
con il quale si
conferisce potere al rappresentante
(procuratore = rapresentante)
le conseguenze dell'atto compiuto dal procuratore si
ripercuotono
direttamente sul patrimonio del rappresentato
perciò per la vendita del
negozio concluso
mediante rappresentanza
è necessaria la
capacità legale del rappresentato
può riguardare
un solo affare o più affari determinati (
procura speciale
)
o tutti gli affari del rappresentato (
procura generale
)
entrambe possono contenere limiti all'attività del procuratore
Cessazione della procura
La revoca della procura
l'atto con il quale il
rappresentante
fa cessare gli effetti della procura
anche la revoca è un
negozio unilaterale
è sufficiente una dichiarazione dell'interessato per conferire potere di rappresentanza
allo stesso modo
una sua dichiarazione per toglierla
Morte del rappresentante e del rappresentato
la procura cessa anche per la morte sia del rappresentante che del rappresentato
Pubblicità della revoca
la
revoca
e le
modificazioni della procura
devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei
nel caso in cui non venga fatto il negozio
resta valido
Vizi, volontà e stati soggettivi del negozio giuridico
Rilevanza dei vizi del volere del rappresentante
il negozio concluso dal rappresentante
sarà annullabile
se
egli versava in errore o è stato costretto alla sua conclusione da violenza etc.
il
negozio concluso dal rappresentante in nome del rappresentato
sorge dalla
volontà del rappresentante
è costui che valutata la
convenienza all'affare
determina l'oggetto e tutte le condizioni e termini del contratto
Le istruzioni del rappresentante
si fa
eccezione
nel caso in cui l'
anomalia della volontà
o lo
stato soggettivo influente
si
riferiscano ad un elemento predeterminato del rappresentato
cioè incidano sulle istruzioni da lui date
(es. supponiamo ceh TIzio, ritenendo che un prodotto chimico sia ad una certa lavorazione
abbia dato incarico ad altri di acquistarlo)
se il prodotto non risulta idoneo perchè di differente natura da quella creduta da Tizio
l'errore può essere dedotto quale causa di annullamento del contratto
Buona o mala fede del rappresentato e del rappresentante
eventuali vizi della volontà e gli stati di buona e mala fede
vanno valutati in riferimento della posizione del rappresentante
salva l'ipotesi che il requisito incida sugli elementi predeterminati dal rappresentato
si ha riguardo alla buona o mala fede del rappresentante in caso cui questa abbia rilevanza
in ogni caso la
mala fede NON riceve tutela
dall'ordinamento giuridico
il rappresentato
non può
giovarsi dello stato di
ignoranza del rappresentante
quando egli sapeva la potenzialità lesiva del diritto altrui
Conflitto d'interessi tra rappresentante e rappresentato
se il
rappresentante
agisce in
conflitto d'interessi con il rappresentato
il
negozio è annullabile
su domanda del rappresentato
l'
atto è annullabile
solo se il conflitto poteva essere riconosciuto con l'ordinaria diligenza dal terzo
Conf. inte. diretto
(rappresentante sacrifica interessi rappresentato)
il
potere di rappresentanza
è conferito all'interesse del
rappresentato
non si esclude che possa essere conferito anche all'interesse di terzi, ossia del
rappresentante
Rappresentanza senza potere
Carenza o eccesso di potere
si tratta dell'ipotesi di chi agisce in nome e per conto di un altro soggetto
senza averne i poteri o eccedendo i limiti del potere conferitogli
è il caso del
falsus procurator
cioè di chi
agisce come rappresentante
senza averne i poteri
e conclude il contratto con un terzo
è ovvio che il falsamente rappresentato
non
è obnubilato all'osservanza del contratto
ma potrebbe essere interessato a questo nel caso sia per lui conveniente
l'art. 1399 cc consente al falsamente rappresentato
di far proprio il contratto concluso dal falsus procurator attraverso la ratifica
la
ratifica
è una
procura successiva
attraverso la quale il (falsamente) rappresentato
rende efficace retroattivamente
nei suoi confronti il
contratto concluso dal falsus procurator
quindi la situazione diviene uguale a quella normale
come se il falsus avesse avuto sin dal primo momento la procura
se però nel
periodo
di
inefficacia del contratto
i
terzi
hanno acquistato diritti la
ratifica non sarà opponibile
se
non vi è ratifica
o
è stata negata
il
falsus procurator
sarà responsabile per i danni arrecati al terzo contraente
che non potrà chiedere l'esecuzione del contratto divenuto definitivamente inefficace
la gestione di affari altrui
si ha
gestione di affari altrui
quando un
soggetto
, senza esservi obbligato
assume la gestione di uno o più affari di un altro soggetto che non è in grado di provvedervi
l'ipotesi dell'
art.2031
riguarda una situazione che può verificarsi nella realtà
può succedere che una persona non possa occuparsi dei suoi affari
rischiando di subire un danno
può succedere anche che un'altra persona essendo a conoscenza di questa situazione
decida di intervenire per imprimere il danno
se la
gestione
avverrà alle
condizioni previste dalla legge
il
dominius
dovrà non solo adempire alle obbligazioni assunte dal gestore
ma dovrà anche indennizzarlo alle spese che ha sostenuto
è quindi fonte di obbligazioni che derivano direttamente dalla legge
obbligo di continuare la gestione
la legge stabilisce che se un soggetto
senza esservi obbligato assume la gestione di affari altrui
il gestore non può dismettere a proprio piacimento la revisione
ma deve continuare a
condurla a termine
finchè l'interessato non sia in grado di rispondere ai propri interessi
obblighi dell'interessato
qualora la gestione sia stata ultimamente iniziata
l'interessato deve adempire alle obbligazioni che il gestore ha assunto in nome di lui
Il contratto per persona da nominare
è un
accordo
tra
promittente
e
stipulante
con il quale questo si riserva la facoltà di nominare la persona nella cui sfera giuridica il negozio deve produrre effetti
lo
stipulante
deve fare una
dichiarazione di nomina
entro i termini previsti
se è stabilito dalla legge che il tempo è di 3 gg
la dichiarazione nomina è valida solo nei confronti del terzo solo se ha prestato consenso a tale nomina
così da poter sostituire lo stipulante nel rapporto contrattuale
il consenso consiste in una procura o dichiarazione di accettazione successiva alla nomina
se in seguito
difetta la dichiarazione di nomina
il negozio produce effetti direttamente nei confronti di colui che ha stipulato il contratto
la
dichiarazione di nomina o accettazione
riveste la stessa forma di contratto tra promittente e stipulante
dichiarazione di nomina
conferisce la facoltà di nominare un soggetto al quale imputare direttamente gli effetti della stipulazione
accettazione
questo esito si pone come una semplice possibilità
rimando fermi gli effetti della negoziazione a favore e a carico del soggetto che ha preso fin dall'originalità parte all'atto
il
terzo acquista la posizione di contraente
dal momento in cui
è stato stipulato il contratto
colui che agisce
dichiara la possibile esistenza del rappresentato pur non rivalendone l'identità
riservandosi di indicarla successivamente
la figura rappresentata trova frequente applicazione in materia di vendita forzata immobiliare
in
materia contrattuale
vi si corre quando il contraente non vuole apparire al momento della conclusione del contratto per suoi motivi personali