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CAPITOLO 6 - Coggle Diagram
CAPITOLO 6
1. DIRITTI UMANI, DIGNITA' E PROGRESSO TECNOLOGICO
Il progresso tecnologico solleva questioni complesse che mettono al centro il contenuto e l’equilibrio dei diritti fondamentali
A fronte delle nuove sfide, si assiste a un’espansione del catalogo dei diritti, che include il diritto a un ambiente salubre, il diritto a un patrimonio genetico non modificato e il divieto di discriminazione genetica
Al centro della riflessione si colloca il concetto di dignità umana, considerata il fondamento di tutti i diritti e riconosciuta nei principali documenti internazionali
La dignità è vista come una qualità intrinseca della persona, legata all’eguaglianza e ai diritti inalienabili
È un valore chiave anche nella regolazione delle nuove tecnologie, come evidenziano la Carta di Nizza e documenti dell’UNESCO
Nonostante la sua presenza diffusa nel diritto, la dignità non ha una definizione univoca, il che rende necessaria una distinzione tra il suo concetto strutturale, la sua concezione valoriale e il contenuto applicativo concreto
Dal punto di vista giuridico, la dignità può essere intesa in due modi:
come concezione soggettiva, che valorizza l’autonomia e la responsabilità individuale
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e come concezione oggettiva, che considera la dignità come valore universale da proteggere indipendentemente dalla volontà individuale, seguendo l’idea kantiana di non trattare mai l’essere umano come un mezzo
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Questi diritti sono sostenuti da fonti normative internazionali, come la Convenzione di Oviedo e la Dichiarazione universale sul genoma umano, e sono ripresi anche nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che impone il rispetto dell’integrità fisica e psichica e vieta pratiche come la clonazione riproduttiva e l’eugenetica
Tuttavia, l’efficacia di tali strumenti dipende dall’interpretazione giurisprudenziale, in particolare dalla Corte di giustizia dell’Unione Europe
Le innovazioni, in particolare nel campo della sorveglianza e della biotecnologia, obbligano a ripensare i diritti tradizionali e a sviluppare nuovi strumenti di tutela
Tecnologie come la videosorveglianza e il riconoscimento biometrico, pur giustificate da esigenze di sicurezza, rischiano di compromettere il diritto alla privacy, fondamentale per l’eguaglianza e la partecipazione democratica
Allo stesso modo, le biotecnologie, tra cui la riproduzione assistita e la manipolazione genetica, pongono sfide etiche e giuridiche che richiedono un equilibrio tra innovazione, giustizia sociale e rispetto dei diritti umani
In questo contesto, la figura del soggetto viene sempre più spesso declinata nella dimensione concreta della persona, superando la tradizionale nozione astratta di soggetto giuridico
Tale trasformazione si rende necessaria per rispondere meglio ai bisogni di gruppi vulnerabili come donne, minori e disabili, e per confrontarsi con i cambiamenti profondi introdotti dalla scienza, che ridefinisce perfino i concetti di nascita e morte
La legittimazione della tecnologia, dunque, non può basarsi solo su criteri di efficienza o sicurezza, ma deve fondarsi sul rispetto della persona e sulla centralità dei diritti umani come riferimento normativo imprescindibile
2. DIRITTI UMANI, SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTALE
Nel tempo, la tutela dei diritti umani si è estesa ad includere l’ambiente naturale, creando un legame con l’etica ambientale ed ecologica
Dal punto di vista dei diritti umani, la questione ambientale solleva due problematiche principali
Dagli anni Settanta, la consapevolezza dei danni causati dallo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali ha spinto a mettere in discussione la legittimità dell’appropriazione delle risorse naturali, portando allo sviluppo del concetto di diritto a un ambiente salubre
Pur superando la visione individualista possessiva che riduce la natura a un oggetto da sfruttare, la tutela dei diritti umani e protezione ambientale si ispira principalmente all’etica ambientale, che resta ancorata a un approccio antropocentrico, dove l’ambiente è visto come strumentale agli interessi umani
Al contrario, l’etica ecologica, con il Deep Ecology Movement, propone un ecocentrismo radicale, riconoscendo un valore intrinseco nella natura e attribuendo alla natura stessa diritti propri
A livello nazionale, in Italia, questo diritto è stato riconosciuto attraverso l’interpretazione degli articoli 2 e 32 della Costituzione
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La prima riguarda la responsabilità verso le generazioni future, in particolare il loro diritto a un ambiente salubre e ricco di biodiversità
La seconda riguarda la necessità di rivedere il rapporto tra l’uomo e la natura, tradizionalmente influenzato dalla visione lockiana della proprietà, che vedeva la natura come res nullius, cioè priva di diritti prima dell’intervento umano
Questo allargamento della riflessione sui diritti nasce dal mutamento di paradigma dovuto alla consapevolezza che l’agire umano può alterare la natura, con conseguenze rilevanti e talvolta irreversibili
Alcuni filosofi, infatti, affermano che l’azione umana dovrebbe essere compatibile con la permanenza di una vita umana autentica sulla Terra e che uno stato di diritto democratico deve anche essere ecologico