La gestione in economia Per i servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli a rete, vale a dire per tutti quei servizi che non sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, il legislatore riconosce la possibilità di una gestione in economia La gestione è detta in economia quando è mantenuta o assunta direttamente dallo stesso ente titolare del servizio, senza ricorso ad una persona giuridica separata.
La scelta di non costituire un'organizzazione distinta da quella dell'ente (come sarebbe nel caso di ricorso ad un ente strumentale) è correlata alle dimensioni del servizio, che devono essere "modeste", e alle sue "caratteristiche" che escludono l’opportunità di scindere l’erogazione del servizio dall'esercizio delle funzioni dell'ente. La gestione in economia costituisce pertanto una forma "residuale" di erogazione del servizio, che può essere prescelta soltanto nelle ipotesi in cui "si ritenga inopportuno o difficoltoso il ricorso alle normali forme di contrattazione, occorrendo a quel fine che sussistano elementi oggettivi, conseguenti alle caratteristiche delle opere da compiere, che rendano irrealizzabile o praticamente antieconomico (…) il ricorso alla normale contrattazione, quali ad esempio la qualità della prestazione, le sue modalità di esecuzione, la limitatezza del servizio nel tempo, l'esiguità della spesa, l'urgenza".
I poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica sono esercitati dai dirigenti, cui spetta l’emanazione dei provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché l’assunzione di tutte le decisioni utili a garantire l’efficienza della gestione e le conseguenti responsabilità. A tal proposito, rilevante è l’art. 107, d.lgs. n. 267 del 2000 che ribadisce il principio generale di separazione dei poteri di indirizzo e controllo, riservati agli organi politici, da quelli di gestione, riservati ai dirigenti, espresso in maniera più generale dall'art. 4 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, il testo unico sul pubblico impiego.
I servizi gestiti in economia sono disciplinati con regolamenti emanati dalla giunta comunale o provinciale, nell’ambito dei “criteri generali stabiliti dal consiglio”, che ne delibera l’assunzione e individua la forma di gestione, nell'esercizio della competenza relativa all’"organizzazione dei pubblici servizi", ex art. 42 c. 2, lett. e, d.lgs. n. 267 del 2000.
Sono gestiti in economia i "servizi di base" i quali, a norma dell'art. 17 d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato da l. 23 dicembre 2012, n. 191, art. 2, comma 186, lett. b, devono essere erogati dalle circoscrizioni, che sono "organismi di partecipazione e decentramento" di istituzione facoltativa nei comuni con popolazione compresa tra i 100.000 e i 250.000 abitanti e di istituzione obbligatoria per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti. La popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti. Poiché la ragione dell'attribuzione di tale competenza alle circoscrizioni è di favorire il decentramento amministrativo, l'interpretazione della nozione "servizi di base" deve essere quanto più ampia possibile e ricomprendere qualsiasi attività dell'amministrazione comunale diversa dall'esercizio delle funzioni, compresi i servizi sociali e i servizi "di competenza statale" esercitati dai comuni (servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica, ex art. 14, d.lgs. 267/2000).