Legge 328/2000 dà concreta attuazione a tale principio, prevedendo all’art. 1 co.4 che “Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. Il successivo art. 5, co. 1, specifica poi che “per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea”.
Codice del Terzo Settore, d. lgs. 117/2017, si propone “di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona”. Le differenti forme di coinvolgimento del terzo settore nei rapporti con i soggetti pubblici, in particolare la co-programmazione, la co-progettazione e l’accreditamento, disciplinati dall’art. 55 del codice sono considerati espressione del principio di sussidiarietà orizzontale. Tale impostazione è stata peraltro anche recentemente confermata dalla Corte Costituzionale secondo cui l’art. 118 della Costituzione “ha esplicitato nel testo costituzionale le implicazioni di sistema derivanti dal riconoscimento della “profonda socialità” che connota la persona umana” (Corte Cost. sentenza n. 228 del 2004). In attuazione di tali disposizioni costituzionali, l’art. 55 del Codice degli enti del terzo settore realizza per la prima volta una “procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria” strutturando e ampliando una prospettiva già conosciuta anche all’ambito sociale.
Un ulteriore elemento che caratterizza i servizi pubblici è costituito, secondo parte della dottrina, dalla gratuità delle prestazioni. La gratuità delle prestazioni è tuttavia limitata a particolari soggetti in condizioni di difficoltà economica e di emarginazione, come gli indigenti (art. 32) in tema di diritto alla salute, coloro che frequentano la scuola inferiore (art. 34), gli inabili al lavoro o coloro che sono sprovvisti dei mezzi per vivere (art. 38).