Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Cap. 27 I vizi della volontà - Coggle Diagram
Cap. 27
I vizi della volontà
A.
Problemi del consenso negoziale. Incapacità di agire e vizi della volontà
Incapacità e vizi del consenso
il
contratto
(in quanto negozio) è l'espressione di un volere individuale
ne consegue che esso è idonea ad acquisire rilevanza giuridica
se colui da cui proviene la
manifestazione di volontà
si trova
1.
situazione di
incapacità di agire
(minore)
o se il
processo decisionale
ha subito
interferenze
tali situazioni determinano l'invalidità dell'atto
ma ricorre anche la mala fede della controparte
i
vizi della volontà
a cui la legge attribuisce rilevanza sono
l'
errore
, il
dolo
e la
violenza
è
annullabile
Volontà e dichiarazione La teoria dell'affidamento
la dichiarazione può essere divergente dall'intento negoziale del dichiarante
(es. commerciante scrive 1€/kg anzichè 100)
la conseguenza logica è la
nullità del negozio
in sostanza occorre che
la parte a cui la dichiarazione è diretta sia in buona fede
e consideri la dichiarazione stessa con l'
attenzione e la diligenza che lo svolgimento richiede
per cui anche nei casi in cui manca la volontà il dichiarante è obbligato
se la divergenza è intenzione o imputabile a sua colpa
una dichiarazione ha significato diverso da quello attribuito dall'autore
il codice per cercare un
punto di tutela
tra
dichiarante
e
dichiarato
ha seguito la
teoria dell'affidamento
secondo cui se la
dichiarazione diverge
dall'interno volere
o se non si è correttamente formato
deve essere protetto l'affidamento dei terzi
che hanno operato scelte considerando attendibile ed efficace quella dichiarazione
se si accorge che la dichiarazione è diversa dalla volontà è annullavile
B)
Errore
Errore ostativo ed errore-vizio
l'errore consiste in una
falsa conoscenza della realtà
entrambi gli errori determinano l'
annullabilità del contratto
Errore vizio
è un incidente sul processo interno di formazione della volontà
(es. compro oggetto pensando sia oro ma è metallo)
Errore ostativo
è
l'errore commesso nella dichiarazione di volontà
la
divergenza
tra volontà e dichiarazione
(es. voglio scrivere 100 ma per lapsus scrivo 110)
oppure l'
errata dichiarazione
(volontà del dichiarante correttemente formata
ma espressa in un modo non rispecchiante l'effettiva volontà della parte
Condizione di rilevanza dell'errore
il contratto
viziato da errore è annullabile
a condizione
Che l'errore sia
essenziale
(quelli che ricadono sulla natura del contratto, su uno dei contraendi)
Che l'errore sia riconoscibile dall'altro contraente
Essenzialità dell'errore
il requisito della
essenzialità
esprime un
indice di obbiettiva rilevanza dell'errore
un contratto
non
può essere impugnato solo perchè una delle parti sia incorsa in errore
l'art. 1423 cc enumera i casi in cui l'
errore è essenziale
quando l'
errore cade sulla natura del negozio
(credo di dare una cosa in locazione mentre il contratto è in enfiteusi)
quando l'
errore cade sull'oggetto del negozio
(credo siano viti ma in realtà sono chiodi)
Quando l'
errore cade sulla qualità della cosa che costituisce oggetti del negozio
(si crede sia lana di animale ma è lana sintetica)
quando l'
errore cade sulla persona
quando l'
errore cade sulla quantità della prestazione e da luogo a una rettifica del negozio
(compro più stoffa di quella che mi serve per il vestito)
Quando l'
errore sia un errore di diritto
(ritenere che una legge sia ancora in vigore)
Riconoscibilità dell'errore
Poichè l'
errore produca l'annullabilità del negozio
è necessario che sia
riconoscibile dall'altro contraente
l'indagine circa la
riconoscibilità
dell'errore va fatta caso per caso
nel caso di
errore bilaterale
o comune
cioè quando i contraenti siano incorsi nello stesso errore
la giurisprudenza ritiene che non vada applicato il
principio dell'affidamento
ma è sufficiente l'
essenzialità dell'errore
D)
Dolo
Dolo determinante ed incidente. Gli obblighi di informazione
il
dolo
come vizio del consenso è disciplinato dal cc agli art. 1439 e 1440
intenzione di compiere un determinato reato
per l'
annullabilità del contratto
devono concorre
a) il
raggiro
o l'
artificio
azione idonea a trarre in inganno la vittima
volta ad indurre le parti a contrarre il contratto
b) l'
errore del raggirato
in cui non è sufficiente che l'autore dell'inganno abbia tentato di farmi credere cose non esatte
se io ho capito come stavano le cose in realtà
non
posso trarre a pretesto il comportamento della controparte
il
negozio è annullabile solo se l'inganno ha avuto successo
c) la
provenienza dell'inganno
dalla controparte
se sono vittima di raggiri di terzi che non hanno nulla a che fare con l'altro contraente
l'atto non è impugnabile
a meno che quest'ultimo non ne fosse a conoscenza e ne abbia tratto vantaggio
Qualora ci sia
menzogna
(dichiarazione invetrierai)
si ritiene che il
negozio sia annullabile
qualora il dichiarante usando la normale diligenza avrebbe potuto rendersi conto della verità
il
dolo determinante
è caratterizzato per aver determinato la vittima a stipulare un atto che, se non fosse stata ingannata, non avrebbe concluso
dal dolo determinante distinguiamo il
dolo incidente
ovvero quel raggiro che ha determinato condizioni concrete
apre al
risarcimento del danno
da parte del
contraente in mala fede
che dovrà essere pari alla differenza tra
condizioni diverse
e
condizioni attuali
il
dolo omissivo
è il fatto di
tacere in circostanze
che
avrebbero potuto indurre la controparte a
rinunciare alla stipulazione dell'atto
si ritiene sufficiente che il
silenzio
di una delle 2 parti ai
danni dell'altra
sia sufficiente per integrare la figura del dolo e rendere
annullabile il negozio
il
dolo-inganno
non va confuso con il
dolo intenzione
dolo intenz.
figura del diritto penale e privato
come elemento psicologico del danno illecito
non
indica un tipo particolare di azione ma costituisce un
elemento soggettivo
e
psicologico
ossia l'intenzione dell'agente di realizzare un determinato risultato e si concreta nella
corrispondenza
tra
un
programma perseguito deliberatamente
da una persona
e l'
azione posta in essere
il
dolo come vizio della volontà invece
denota un'azione che si concretizza come un
fatto esterno
e non come un
atteggiamento psicologico interno
D)
Violenza
costituisce causa di
annullamento del contratto
anche se è esercitata da un terzo
e sempre che sia tale da far temere ad una persona di esporre sè o i propri beni ad un male ingiusto e notevole
anche laddove sia esercitata sulla persona o sui beni di terze persone
soltanto la violenza
morale e psicologica
ne determina la
nullità del contratto
in quanto la
violenza fisica
impedisce la configurabilità stessa dell'accordo contrattuale e
deve essere stata
diretta allo specifico fine di estorcere il consenso
infine la
minaccia deve essere ingiusta e notevole
e deve riguardare la
vittima stessa
(o coniuge o ascendete o rispettivi beni)
deve avere per oggetto un male che l'autore non abbia diritto ad infliggere
quindi
fisica
coazione fiscia del dichiarante
dichiara nullità del contratto
psichica
una minaccia e provoca la annullità del negozio