Una legge del giugno 1936 stabilisce che una donna italiana la quale sposi un «suddito» diventi «suddita» anch’essa. Un’altra legge dell’aprile 1937 proibisce la convivenza tra uomini italiani e donne locali, punendo il «cittadino» (cioè l’italiano) che commetta questo «crimine» con la reclusione da uno a cinque anni. Una legge del 1938 vieta i matrimoni con persone di altra razza, quindi anche con «sudditi o suddite» dell’Aoi. Una norma nel 1939 introduce il reato di «lesione della razza» che viene commesso quando un «cittadino» lavori alle dipendenze di un «suddito», quando frequenti luoghi riservati ai soli «sudditi», o quando si mostri ubriaco davanti a loro. Una legge del 1940, infine, contiene le «norme relative ai meticci», cioè ai figli di un bianco e una nera o di un nero e una bianca, che sono completamente equiparati ai «nativi», e quindi trattati come «sudditi».