Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Cap. 23 i diritti reali di garanzia pegno e ipoteca - Coggle Diagram
Cap. 23
i diritti reali di garanzia pegno e ipoteca
diritto reale di garanzia
diritto reale
limitato su cose altrui
con la funzione di
vincolare
un dato bene
ad un dato credito
le garanzie reali sono (anche cause legittime di prelazione)
il pegno
l'ipoteca
attribuiscono al creditore il
diritto di sequela
il potere di esercitare la garanzia
espropriando i beni
e soddisfacendosi del ricavo della vendita
pegno
ed
ipoteca
gravano su beni determinanti --> la
differenza
consiste
i
privilegi
sono stati
stabiliti
dalla legge in considerazione della causa del credito
pegno
e
ipoteca
richiedono un proprio
titolo costitutivo
il
privilegio
cade sempre su un bene del debitore
pegno e ipoteca
possono essere concessi anche ad un terzo
danno luogo a
rapporti accessori
presuppongono un credito di cui garantiscono l'adempimento
garantiscono al creditore
a.
Lo ius distrahendi
la facoltà di espropriare la cosa se il debitore non paga
b.
Lo ius prelationis
il diritto di essere preferito rispetto agli altri creditori
in ordine alla distribuzione di quanto venga ricavato
dalla vendita forzata del bene oggetto di garanzia
c.
Ius sequelae
potere del creditore di far espropriare il bene
può essere fatto valere anche nei confronti di terzi
Pegno ed ipoteca differenze
pegno
ha per
oggetto
beni mobili non registrati
si
trasferisce il bene al creditore
materialmente
sottraendo godimento al proprietario
si
costituisce
per
contratto
ipoteca
ha per
oggetto
beni immobili
taluni
diritti reali immobiliari
(usufrutto, superficie, enfiteusi)
beni mobili registrati
rendite dello Stato
i beni
rimangono in godimento al proprietario
si
costituisce
con l'
iscrizione ai pubblici registri
la
cosa data in pegno o ipoteca
potrebbe
avere un
valore superiore all'ammontare del credito che garantisce
ed il
creditore NON può profittarne
a danno del debitore
il
patto commissorio
è
nullo
il patto commissorio con il quale creditore e debitore
convengano in caso di pagamento
che la cosa data in pegno o ipoteca
passi in proprietà del creditore
(è vietato che non siano tutelati gli interessi del debitore)
c)
Il pegno
è un
diritto reale di garanzia
costituito a garanzia dell'obbligazione del debitore
su beni mobili del debitore o di un terzo
oltre ai beni mobili
possono essere
concessi in pegno
i crediti
le universalità di beni mobili
gli altri diritti reali mobiliari
il
pegno rotativo
quando le parti abbiano concordato la possibilità di sostituire con altri
i beni originariamente costituiti in garanzia
è vietato il
suppegno
ossia il pegno che abbia come oggetto un altro diritto di pegno
attribuisce al creditore una
prelazione
egli ha il diritto di soddisfarsi con priorità sul ricavato della vendita
scaduta l'obbligazione
se il debitore non adempie spontaneamente
il creditore
salva previa intimazione
può far
vendere coattivamente
la
cosa ricevuta in pegno
il creditore può anche chiedere al giudice l'assegnazione della cosa
fino alla concorrenza del suo credito
Pegno irregolare
quando la cosa data in pegno
una
somma di denaro
altre
quantità di cose fungibili non individuate
dalle quali è stata conferita al creditore facoltà di disporne
le cose date in pegno passano in proprietà del creditore
che dovrà restituirle al momento dell'adempimento
la causa del trasferimento di proprietà
è una causa di garanzia
ossia la causa del proprio pegno
Costituzione di un pegno
un diritto di pegno a favore del creditore
deve essere
costituito
mediante apposito accordo contrattuale
poichè deve essere reso opponibile a terzi
è necessario che
il
contratto costitutivo di pegno
risulti da atto scritto
la relativa scrittura
abbia
data certa
nella scrittura siano indicati sia
il credito garantito ed il suo ammontare
il bene costituito in pegno
occorre lo spossessamento del debitore
l'
oggetto
del pegno deve essere
consegnato al creditore
Effetti del pegno
il creditore ha
diritto di trattenerla
se la cosa non è affidata ad un terzo
ha l'
obbligo
di custodirla
se la perde può esercitare l'azione di spoglio o anche di rivendicazione
non può garantire effetti che vanno oltre la funzione di garanzia
perciò il creditore non può usare o disporre della cosa
il creditore
per il conseguimento di quanto gli è dovuto
può chiedere che il bene sia venduto ai pubblici incanti
previ intimazione del debitore
d)
l'ipoteca
(2808 cc)
è il
diritto accordato ad un creditore
(banca)
su un bene
immobile
o mobile registrato
senza che il
debitore
ne
perda il possesso
è un
diritto reale di garanzia su cosa altrui
costituito per
fungere da garanzia di un credito
si
distingue
dal
pegno
per l'
oggetto
costituito da
beni immobili
diritti reali minori sugli immobili
beni mobili iscritti ai pubblici registri
la sua costituzione richiede speciale formalità
iscrizione ai pubblici registri
non
è necessario lo spossesso del bene
il godimento rimane infatti al proprietario (debitore)
presenta in comune con il pegno i seguenti caratteri
a)
Specialità
non può cadere se non su beni determinati
non sono ammesse ipoteche generali
è necessaria la determinazione della somma per cui è concessa l'ipoteca
consente ai terzi di conoscere l'
entità del vincolo sul bene
b)
Indivisibilità
in quanto l'ipoteca grava per intero su tutti i beni vincolati
sopra ciascuno di essi e sopra la loro parte
l'ipoteca resta a garantire il credito finchè non sia completamente estinto
anche se il debitore paga una parte del debito
Oggetto dell'ipoteca
sono
immobili
può avere oggetto solo su
*beni in commercio
beni mobili registrati
rendite dello Stato
ma anche costituita su
usufrutto su beni immobili
la garanzia termina con il cessare dell'usufrutto stesso
diritto di superficie
nuda proprietà
l'estinzione dell'usufrutto determina per il
principio di elasticità del dominio
l'acquisto della proprietà piena a favore di chi ha concesso l'ipoteca (
consolidazione
)
e conseguentemente, l'ipoteca si estende alla proprietà piena
Ipotesi di ipoteca
l'
ipoteca
può essere iscritta in forza di
a)
una norma di legge
(
ipoteca legale
)
può essere iscritta anche contro la volontà del debitore
hanno diritto ad essa
L'alienante di un bene che non sia stato pagato dall'acquirente
immobile
o bene mobile registrato
Ciascun coerede sugli immobili dell'eredità
Lo Stato sui beni dell'imputato o della persona civilmente responsabile del reato
presenta 2 caratteristiche di rilievo
viene iscritta d'ufficio dal responsabile del competente ufficio dell'agenzia del territorio
per meglio garantire l'alienante ed il condividente
prevale sulle trascrizioni o iscrizioni già inserite contro l'acquirente o il condividente
b)
una sentenza
(
ipoteca giudiziale
)
di regola il creditore, non ha diritto di chiedere unilateralmente l'iscrizione di un'ipoteca a carico di beni del debitore a garanzia del suo credito
quando anche lo stesso sia scaduto o inesigibile
c)
un atto di volontà
del debitore (
ipoteca volontaria
)
si basa
su un contratto fra il debitore o il terzo datore di ipoteca da una parte
su un atto unilaterale fra vivi del debitore o del terzo datore di ipoteca
La pubblicità ipotecaria
si attua mediante
a.
iscrizione
con la quale l'
ipoteca
prende vita
si esegue presso l'ufficio dell'agenzia del territorio del luogo in cui si trova l'immobile
se il negozio concede l'ipoteca risulta da scrittura privata
questa deve essere autenticata o accertata giudizialmente
b.
annotazione
serve a rendere pubblico il trasferimento dell'ipoteca ad un'altra persona
(es. cessione del credito)
c.
rinnovazione
l'iscrizione dell'ipoteca conserva il suo effetto per 20 anni dalla sua data
serve per evitare che si verifichi l'estinzione dell'iscrizione
d.
cancellazione
estingue l'ipoteca e vi si ricorre quando il credito è estinto
essa può
essere
consentita dal creditore
essere
ordinata dal giudice
viene eseguita a margine della relativa iscrizione
Il terzo acquirente del bene ipotecato
la
posizione del terzo acquirente sul bene ipotecato
l'ipoteca ha efficacia anche nei confronti
di chi acquista l'immobile dopo l'iscrizione
costui non è obbligato personalmente con tutti i suoi beni
verso i creditori che abbiano iscritto ipoteca sull'immobile acquistato
i creditori possono far espropriare solo il bene ipotecato
l'acquirente del bene ipotecato può evitare l'espropriazione
esercitando a sua scelta una delle seguenti facoltà
pagare i crediti a garanzia
dei quali è iscritta l'ipoteca
rilasciare i beni ipotecati in modo che l'espropriazione non avvenga contro di lui
liberare l'immobile dalle ipoteche mediante uno speciale procedimento di
purgazione delle ipoteche
nel quale egli offrirà ai creditori il prezzo stipulato
per l'acquisto o il valore da lui stesso dichiarato
il terzo datore di ipoteca
non può avvalersi delle facoltà che la legge concede al terzo acquirente
può rivolgersi contro il debitore per farsi rimborsare se
paga i crediti iscritti
subisce l'espropriazione
Estinzione dell'ipoteca
si estingue con la sua
cancellazione dal registro