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Cap. 19 Modificazione dei soggetti del rapporto obbligatorio, (cessionario…
Cap. 19 Modificazione dei soggetti del rapporto obbligatorio
Successione nel debito e nel credito
ai soggetti originari del rapporto possono aggiungersi o sostituirsi altri soggetti
può verificarsi
nella successione a
titolo universale
o nella successione a
titolo di rapporto
a) Modificazioni nel lato attivo del rapporto obbligatorio
Le singole ipotesi di modificazione nel alto attivo del rapporto obbligatorio
può realizzarsi per
atto inter vivos
a titolo particolare
mediante le figure
a) della
cessione del credito
(1260-1267cc)
2 significati differenti
per indicare il contratto
mediante il quale il creditore (cedente)
pattuisce con un terzo il trasferimento del suo diritto verso il debitore (ceduto)
per indicare il trasferimento del credito
in capo al terzo
(il creditore trasferisce ad un altro soggetto
la titolarità del credito vantato nei confronti del debitore)
b) della
delegazione attiva
figura non espressamente disciplinata dal codice
elaborazione dottrinale e giudiziale
si ritiene che possa rientrare nell'
autonomia negoziale delle parti
accordo trilaterale
tra creditore (delegante) delega il debitore (delegato)
ad impegnarsi ad effettuare la prestazione presso un terzo (delegatario)
c) del
pagamento con surrogazione
(1201-1205 cc)
parleremo quando tratteremo dell'
estinzione dell'obbligazione
(subingresso di un terzo che paga per il debitore)
La cessione del credito
crediti cedibili e non cedibili
nel contratto di cessione
qualunque credito
può essere oggetto di cessione
purchè
non abbia carattere strettamente personale
non ne sia vietato il trasferimento dalla legge
le parti possono
escludere
la cedibilità del credito
per le molteplici funzioni
la cessione del credito è a contratto a causa variabile
avviene con un contratto a
causa variabile
per mezzo il quale il credito circola liberamente
Effetti della cessione
efficacia della cessione tra cedente e cessionario
(effetti
inter partes
)
il credito è del
cedente
--> trasferito al
cessionario
in forza del principio del
consenso traslativo
affinchè avvenga
nei confronti del debitore ceduto
occorre che la cessione venga notificata dal cedente al cessionario
L'accettazione o la notificazione della cessione
servono ad attribuirle di efficacia di fronte a terzi
Rapporti tra cedente e cessionario
a) se la cessione è a
titolo oneroso
il
cedente
è tenuto a
garantire l'esistenza
del credito
ma
non ne risponde
se il
debitore
risulta insolvente
al momento della cessione
b) se la cessione è a
titolo gratuito
il cedente garantisce al cessionario la
veritas nominis
solo se l'ha
espressamente promessa
con apposito patto il cedente può assumere anche la garanzia della solvenza del debitore
il cedente dovrà restituire quanto eventualmente ricevuto come corrispettivo della cessione
Cessione
pro solvendo
e
pro soluto
pro solvendo
la liberazione del cedente si verifichi solo quando il cessionario abbia
ottenuto il pagamento dal debitore ceduto
pro soluto
il cessionario libera il cedente dall'obbligo che aveva nei suoi confronti
--> accollandosi l'intero rischio della solvenza del debitore ceduto
b)
modificazioni nel lato passivo del rapporto obbligatorio
le singole ipotesi di modificazione nel lato passivo del rapporto obbligatorio
le modificazioni del
soggetto passivo
del rapporto obbligatorio può realizzarsi a
titolo particolare
mediante le figure
a) della
delegazione passiva
(1268-1271)
b) dell'
espromissione
(1272cc)
c) dell'
accollo
(1273)
(per il creditore
non
è affatto indifferente avere un debitore anzichè un altro)
La delegazione passiva
si distingue in
delegazione a promettere
(delegatio promittendi)
negozio trilaterale tra
debitore (
delegante
)
delega il terzo
ad
OBBLIGARSI
di effettuare un pagamento verso il
creditore
NON
viene liberato dal debito
ma resta obbligato insieme al delegato (terzo)
anche se il delegatario (creditore) può con dichiarazione espressa
acconsentire a liberare subito il delegante (debitore)
conservando come unico
debitore
il delegato
creditore (
delegatario
)
ed un
terzo delegato
delegazione di pagamento
(delegatio solvendi)
accordo bilaterale tra
debitore
(delegante)
delega terzo ad effettuare prestazione nei confronti del
delegatario
terzo
(delegato)
revoca della delegazione
il
delegante
può
revocare
la delegazione fino a quando il delegato
non abbia assunto l'obbligazione nei confronti del delegatario
o non abbai eseguito il pagamento a favore di quest'ultimo
L'espromissione
(creditore e terzo)
consiste in un contratto fra creditore e terzo
nella quale il terzo si impegna con il creditore a pagare il debito dell'obbligato originario
(es. padre che si fa carico dei debiti del figlio)
(senza delegazioni)
distinzione con la delegazione
spontaneità
L'accollo
(debitore e terzo)
contratto bilaterale tra
debitore
(accollato)
un terzo
(accollante)
assume a proprio carico l'onere di procurare il pagamento al
creditore
(accollatario)
se acquisto con
ipoteca
l'acquirente si accolla anche il
rimborso con ipoteca
ha causa di
assumersi un debito altrui
Accollo interno semplice
si ha quando le parti
non
intendono attribuire nessun diritto al creditore (accollatario) verso l'
accollante
che si impegna solo nei confronti del debitore accollato
Accollo esterno
quando l'accordo tra
accollante
ed
accollato
si presenta come un contratto a favore del
creditore
pretendere direttamente dall'accollante l'adempimento del suo credito
le parti hanno previsto ed accettato che il creditore possa avvantaggiarsi della
convenzione
aderirvi con un atto unilaterale
pretendere direttamente dall'accollante l'adempimento del suo credito
a suo volta può essere
cumulativo
se il debitore originario resta obbligato in solido con l'accollante
liberatorio
se il debitore originario resta liberato
rimanendo obbligato a sua vece solo l'accollante
cessionario
(soggetto)
colui che acquisisce il diritto di credito
terzo
cedente
(creditore)
colui che vende o cede il diritto di credito
ceduto
(debitore)
deve il pagamento al cessionario