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capitolo 2, CAPITLO 3 - Coggle Diagram
capitolo 2
principio di legalita
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Il principio di legalità ha come destinatari sia il legislatore, sia il giudice. Si articola in quattro sottoprincipi:
- PRINCIPIO DI RISERVA DI LEGGE
Il principio di riserva di legge esprime il divieto di punire un determinato fatto in assenza di una legge preesistente che lo configuri come reato.
sottrarre la competenza in materia penale al potere esecutivo giustificandosi quindi con esigenze di garanzia sia formali, che sostanziali.
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Il concetto di legge rinvia immediatamente alla legge in senso formale, come atto normativo emanato dal parlamento (artt. 70-74 Cost.).
le leggi in senso materiale, e quindi sia il decreto delegato, sia il decreto-legge tra le legittime fonti di produzione delle norme penali.
DECRETO LEGGE
Il decreto-legge è un atto normativo adottato dal Governo in casi di urgenza e necessità, che ha effetto immediato ma deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni.
Il problema, rispetto al diritto penale, è che:
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DECRETO LEGISLATIVO
Il decreto legislativo è un atto normativo del Governo, ma su delega del Parlamento: cioè il Parlamento prima approva una legge (detta “legge delega”) che stabilisce principi e criteri che il Governo deve seguire.
Anche qui, però, ci sono delle criticità in ambito penale:
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Secondo la dottrina dominante e la giurisprudenza della Corte Costituzionale, la legge regionale non può mai essere fonte di norme penali, neanche nei casi in cui la Regione ha competenza esclusiva o concorrente. Le Regioni non possono creare reati né stabilire pene, perché queste scelte devono essere fatte solo dallo Stato.
La scelta di punire un comportamento (cioè criminalizzarlo) è molto delicata e ha un impatto forte sui diritti fondamentali, come la libertà personale.
È necessario che in tutto lo Stato italiano ci sia uniformità, cioè che le regole penali siano uguali ovunque, e non cambino da una Regione all’altra.
Come ha affermato la Corte Costituzionale nella sentenza n. 487/1989, decidere quali comportamenti devono essere puniti penalmente significa fare una valutazione complessiva dei valori e dei bisogni dell’intera società. Le Regioni, per loro natura, non hanno questa visione generale, perché si occupano solo del proprio territorio.
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- RAPPORTO LEGGE-FONTE SUBORDINATA: I DIVERSI MODELLI
- La fonte secondaria disciplina uno o più elementi dell’illecito penale
La legge descrive il reato, ma una parte della descrizione viene affidata alla fonte secondaria.
Art. 659 c.p., punisce chi “disturba le occupazioni o il riposo delle persone esercitando un mestiere rumoroso contro le prescrizioni dell’autorità”.
Qui la fonte secondaria (es. ordinanza comunale) dice quali attività sono rumorose o vietate.
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- La fonte secondaria specifica, in via tecnica, elementi di fattispecie già definiti dalla legge nel loro nucleo essenziale
Qui la legge definisce chiaramente il reato nel suo “nucleo essenziale”, cioè dice qual è il comportamento vietato.
La fonte secondaria interviene solo per aggiungere dettagli tecnici o per aggiornare elenchi, ma non cambia il significato della norma penale.
Il Ministero della Salute aggiorna con decreto l’elenco:delle sostanze stupefacenti vietate. degli additivi chimici nocivi.
Non c'è violazione della riserva di legge, perché: la parte davvero “penale” è stabilita dalla legge; la fonte subordinata non crea nuovi reati, ma si limita a specificare elementi tecnici.
- La legge affida alla fonte secondaria la determinazione delle condotte punibili
La legge indica in modo molto generico il comportamento vietato. Sarà poi una fonte secondaria (es. un regolamento) a dire concretamente quale comportamento è vietato.
Art. 650 c.p. punisce chi “non osserva un provvedimento dell’autorità”.
Ma qual è questo provvedimento? E cosa ordina? Lo decide un’autorità amministrativa.
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- La legge lascia alla fonte secondaria la scelta di quali comportamenti punire tra quelli da essa regolati
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- RAPPORTO LEGGE-CONSUETUDINE
la ripetizione generale, uniforme e costante di un comportamento, accompagnata dalla convinzione della sua corrispondenza ad un precetto giuridico. cui la consuetudine assurge da fonte primaria solo in assenza di leggi e regolamenti.
2.Funzione abrogatrice o desuetudine: è ben possibile che una norma penale resti di fatto inapplicato per lungo tempo, quando ritenuta non più conforme alle nuove concezioni; si tratta tuttavia di disapplicazione fattuale, che funge da indice rivelatore della necessità di un esplicito intervento abrogativo
3.Funzione integratrice: Parte della dottrina ammette una funzione integratrice della consuetudine, ma se già dubbi si nutrono al riguardo delle fonti normative secondarie, a maggior ragione deve essere escluso un possibile apporto della fonte consuetudinaria.
1.La consuetudine non può svolgere funzione incriminatrice, aggravatrice o abrogatrice della pena.
4.Funzione scriminante: è invece ammissibile il ricorso alla consuetudine in funzione scriminante, in quanto le norme che configurano cause di giustificazione non sono necessariamente subordinate al principio della riserva di legge.
una consuetudine sociale può rendere lecito un comportamento che, altrimenti, sarebbe penalmente rilevante, proprio perché ha funzione scriminante.
Una scriminante è una causa di giustificazione, cioè un motivo per cui un comportamento penalmente rilevante non è considerato reato.
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una norma penale deve descrivere il reato in modo chiaro, preciso e dettagliato, così che tutti possano sapere con certezza cosa è vietato e cosa no. Il principio di tassatività appartiene alla stessa ragione ispiratrice del principio di legalità, riguarda la tecnica di formulazione delle fattispecie penali e tende a salvaguardare i cittadini da eventuali abusi del potere giudiziario, al contrario del principio di riserva di legge che riguarda la gerarchia tra le fonti in materia penale
correlazione con il principio di frammentarietà e rappresenta una condizione perché la norma penale possa fungere da guida del comportamento del cittadino, accrescendo il rapporto di fiducia partecipativa nei confronti dello Stato
La corte ha sempre avuto un atteggiamento di chiusura verso questo principio. La frequente ambiguità delle norme penali deriva anche dalla tendenza compromissoria dell’attività legislativa, per cui nel bilanciare interessi confliggenti e beni, riduce la redazione delle norme penali a fattispecie incerte
PROBLEMI
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Divergenza tra giudici e legislatori: I giudici devono applicare le leggi, ma a volte devono "interpretarle troppo", il che è rischioso.
Riforma Orlando (art. 618 c.p.p.): È stato introdotto un meccanismo per ridurre questi problemi e aumentare l’uniformità delle decisioni.
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perche?
Evita abusi di potere: Se le leggi penali fossero troppo vaghe, chi giudica potrebbe interpretarle come vuole, punendo anche comportamenti non chiaramente vietati.
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Rispetta la legalità: Solo il Parlamento può scrivere norme penali, non i giudici. Se le leggi sono troppo generiche, è come se fossero i giudici a “completarle”.
- PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ
Il principio di irretroattività fa divieto di applicare la legge penale a fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Il principio in esame è previsto da:
• Art. 11 preleggi: stabilisce che la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattiva (stabilito in modo univoco per tutte le leggi)
• Art. 25.2 Cost.: il riconoscimento di questo principio a livello costituzionale vale solo per il diritto penale, infatti, nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
• Art. 2 c.p.: contiene una disciplina più articolata per cui mentre al primo comma sancisce il principio dell’irretroattività della norma incriminatrice, al secondo e terzo comma sancisce il principio di retroattività di una norma più favorevole
che la ratio sottesa in entrambe è quella di garantire al singolo la libertà, per cui il conflitto sussiste solo sul piano formale.
Il divieto di retroattività ex art. 2 riguarda il solo diritto penale sostanziale, non anche il diritto processuale penale poiché le modalità del procedimento influiscono sulle modalità di irrogazione e applicazione della pena. Infine, il divieto di retroattività concerne tutti gli elementi dell’illecito penale.
Tale disciplina, di matrice liberal-garantistica, è posta a garanzia della libertà personale del cittadino nei confronti dei detentori del potere legislativo
Il principio di retroattività di una norma favorevole può assumere rilevanza sotto la luce dell’art. 3 Cost.: non sarebbe infatti ragionevole continuare a punire un soggetto per un fatto che chiunque altro può ormai impunemente commettere
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4.DIVIETO DI ANALOGIA
in un processo di integrazione dell’ordinamento, attuato tramite una regola di giudizio ricavata dall’applicazione al caso concreto di disposizioni regolanti casi o materie simili; il suo presupposto è costituito dall’identità di ratio.
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DUE INDIRIZZI
MINORITARIO
Il divieto di analogia è assoluto, cioè vale sia per norme a favore che contro l’imputato.
Motivo? Prevale l’esigenza di certezza del diritto.
MAGGIORITARIO
il divieto di analogia ha carattere relativo, nel senso che è ben lecita, e conforme alla ratio dell’art. 25 Cost., un’interpretazione analogica di norme favorevoli al reo.
potrebbe trovare ostacolo nell’art. 14 preleggi il quale afferma che le leggi che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.
Anche se una norma è a favore del reo, se è eccezionale, non può essere applicata per analogia.
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quando il ricorso all’analogia è precluso, anche se parliamo di norme favorevoli al reo.
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