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Cap. 36 La mancanza di volontà e la simulazione - Coggle Diagram
Cap. 36
La mancanza di volontà e la simulazione
il
problema in generale
è un classico
problema del negozio giuridico
quello dei casi a cui
ad una
dichiarazione esteriorizzata
non corrisponda ad un'effettiva volontà del dichiarante
orientata alla produzione degli effetti giuridici corrispondenti al contenuto della dichiarazione
si
distinguono
le
dichiarazioni
fatte
nello scherzo
nelle quali il
negozio
è effettivamente
nullo
le
dichiarazioni
fatte
per scherzo
nelle quali il
negozio
è
valido
se la controparte non era in grado di accorgersi dello scherzo
La riserva mentale
consiste nel
dichiarare intenzionalmente cosa diversa
da quella che si vuole effettivamente
senza che l'altra parte lo capisca e rimane vincolato
ovvero vi è una
divergenza
tra ciò che è stato
dichiarato dall'esterno
e l'
effettiva volontà
viene risolta attraverso la
teoria dell'affidamento
che cerca di
contemplare
gli
interessi contrapposti
dei
singoli soggetti
è valida quando il destinatario della dichiarazione non è in grado di rendersi conto della divergenza
e in buona fede fa affidamento su quella dichiarazione
(es. un soggetto dichiara espressamente cosa diversa da quella che in realtà vuole
senza farlo intendere al destinatario che non si può accorgere della divergenza)
mentre la
dichiarazione di volontà
è nulla quando il
destinatario
è
in grado di rendersi conto della divergenza
La simulazione
(art. 1414-17)
si considera
simulato
un
contratto
quando le parti pongono in essere l'esteriorità di una dichiarazione contrattuale
al fine di poterla indicare di fronte a terzi, ma sono tra loro d'accordo che gli effetti previsti dall'atto simulato
non sono voluti e non si devono verificare
i
simulanti
prima della stipulazione del contratto fittizio
convengono che non daranno esecuzione alle prestazioni da esso previste
la situazione giuridica che dovrebbe sorgere è solo apparente
mentre quella reale rimane anteriore all'atto
(funzione concordata tra le parti)
situazione di divergenza
tra
la dichiarazione e l'effettiva volontà concordata fra i contraenti
volta a far apparire la situazione diversa da quella reale di fronte a terzi
accordo riservato
in forza del quale le parti considerano inefficace il negozio apparente
l'
accordo simulatorio
ossia l'intesa tra i simulanti
ovviamente destinata nelle loro intenzioni a restare riservata
che il contratto ufficiale (simulato) da questi ultimi stipulato è meramente fittizio
e pertanto inidoneo a realizzare gli effetti cui appare preordinato
simulazione assoluta e relativa
la simulazione può presentarsi
simulazione assoluta
le parti con i loro accordi interni si limitano, ad escludere la rilevanza
del contratto apparentemente simulato
cosicchè la situazione giuridica preesistente resta invariata
--> parti simulano il negozio ma non lo vogliono
simulazione relativa
le parti concordano che nei loro rapporti interni assuma rilevanza un
diverso negozio
detto
dissimulato
sotto il negozio simulato
le parti intendono produrre determinati
effetti giuridici
che nel loro programma devono essere quelli concordati nell'atto dissimulato
questa simulazione può essere volta a nascondere,dietro un contratto apparente, uno vero corrispondente ad un diverso schema negoziale
Effetti della simulazione fra le parti
la
simulazione
che sia assoluta o relativa
non produce effetti
tra le parti
in quanto esse sono d'accordo nell'aver stipulato quel contratto come mera apparenza
senza volerne gli effetti
il
contratto dissimulato
invece
ha effetto
deve però essere
subordinato
ai presupposti di validità
quindi ai requisiti di forma e sostanza richiesti dalla legge
in caso di
donazione dissimulata
non sono necessari tutti i formalismi richiesti nella donazione vera e propria
(atto pubblico e presenza di 2 testimoni)
l'accordo riservato
non
ha bisogno di aver forma di atto pubblico
e le parti possono pattuire con scrittura privata che l'atto è in realtà una donazione
sono sufficienti i requisiti del contratto di vendita
la validità dell'atto è subordinata anche ai relativi
requisiti di sostanza
ad esempio i
beni futuri
non possono essere
oggetto di donazione
Effetti simulazione rispetto a terzi
la posizione dei terzi rispetto alla simulazione può essere varia
Terzi interessati a svelare la simulazione
i terzi estranei al contratto simulato
qualora ne fossero pregiudicati
possono farne accertare l'inefficacia
essi sono interessati a far prevalere la realtà sull'apparenza
e sono legittimati, a tal fine, ad agire in giudizio
Terzi che abbiano acquistato diritti dal titolare apparente
il terzo che ha acquistato in buona fede
ignaro del fatto che il suo dante ha acquistato in forza un atto stipulato
la simulazione non può essere apposta
e l'atto con il quale egli ha acquistato i propri diritti --> produrrà i suoi effetti
benchè posto in essere da un semplice titolare apparente
la simulazione non può essere opposta
nè dalle parti contraenti
nè dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante
ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritto dal titolare apparente
(persone estranee al negozio simulato)
la
buona fede del terzo è presunta
spetta a chi vuole opporre la simulazione
fornire la prova che il terzo acquirente è in mala fede
basta che la buona fede sia presente al momento dell'acquisto
per il terzo si intende sia chi ha acquistato a titolo gratuito che a titolo oneroso
Effetti della simulazione rispetto ai creditori
gli interessi dei creditori di fronte alla simulazione cambiano a seconda che siano creditori del
Simulato alienante
essi hanno interesse a far valere la simulazione
perchè vengono ad essere pregiudicati poichè non possono agire sui beni apparentemente usciti dal patrimonio del loro debitore
possono far accertare le simulazioni e agire sui beni dei quali il debitore si è solo apparentemente spogliato
Simulato acquirente
hanno da guadagnare sulla possibilità di espropriare i beni fittiziamente entrati nel patrimonio del loro debitore
bisogna stabilire quando ed a quali condizioni la simulazione sia a loro opponibile dal simulato alienante o dai creditori di lui, esaminando le varie situazioni
non
è opponibile al creditore che abbia acquistato un diritto reale di garanzia (pegno, ipoteca)
sui beni che hanno formato oggetto dell'apparente alienazione
in base alle regole di buonafede
non
è opponibile ai creditori del simulato acquirente che abbiano già compiuto in buona fede atti di esecuzione sui beni oggetto dell'acquisto simulato
con il pignoramento i beni del debitore che e sono stati colpiti
restano specificatamente vincolati alla garanzia del creditore pignorante
e il simulato alienante soccombe rispetto al diritto acquistato dai creditori del simulato acquirente
è
opponibile ai creditori chirografari (non muniti di garanzia reale)
che non abbiano avviato un procedimento esecutivo sui beni simultaneamente acquistati dal loro debitore
tale creditore ha solamente il generico diritto di chiedere l'espropriazione dei cespiti
che facciano effettivamente parte del patrimonio del debitore
nel conflitto tra creditori chirografari delle parti del negozio simulato
la legge preferisce che i creditori chirografari del simulato alienante soltanto se il loro credito è anteriore all'atto simulato
(fa prevalere la realtà sull'apparenza)
se il credito nasce successivamente all'atto simulato
nessuna ragione sorregge i creditori del simulato alienante
che non potevano porre affidamento alcuno sui beni che non figuravano piu nel patrimonio del debitore
La prova della simulazione
(art. 1417 cc)
i terzi difficilmente potranno mettere mani a documenti volti ad attestare l'intesa nascosta
la legge quindi regola diversi mezzi di prova utilizzabili per i terzi o le parti
la prova della simulazione a carico delle parti vincolata dall'atto scritto dal quale risulti l'intento simulatorio
la prova della simulazione potrà essere fornita dai terzi estranei
per i contraenti
provare
che il
contratto
stipulato è
simulato
risulta molto semplice
essi oltre a
concludere
l'
accordo simulatorio
concludono una controdichiarazione
devono dare prova con un interrogatorio e con ogni mezzo a loro disponibile
è vietata
la testimonianza
per provare che l'accordo simulatorio in quanto costituisce un patto contrario al contenuto del documento
i terzi possono utilizzare qualsiasi mezzo di prova
e ricorre anche a presunzioni
(sottoporre al giudice elementi in cui si deduce la simulazione del contratto)
Negozio indiretto e fiduciario. Il trust
il negozio simulato si distingue da
Frode alla legge ed ai creditori
in cui gli effetti negoziali sono voluti con intento di frode
mentre nel negozio simulato gli effetti negoziali non sono voluti dalle parti
nell'intestazione di un bene a nome d'altri
un bene viene intestato a favore di un soggetto
sebbene i mezzi utilizzati per l'acquisto siano stati forniti da un soggetto diverso
(mandato senza rappresentanza, donaz. indiretta)
Negozio fiduciario
quando un soggetto fiduciante trasferisce senza corrispettivo
o fa trasferire da un terzo, ad un fiduciario la titolarità di un bene
ma con il patto che l'intestatario utilizzi e disponga del bene
esclusivamente in conformità alle istruzioni che il fiduciante gli ha impartito
le parti vogliono effettivamente che il fiduciario acquisti la titolarità del diritto
ma senza che lo utilizzi nel proprio interesse
Negozio indiretto
(procedimento negoziale indiretto)
quando un determinato effetto giuridico non viene perseguito direttamente
ma ponendo in essere atti tipicamente diretti ad altri effetti
ma che, grazie all'inserimento di clausole apposite o per mezzo della combinazione di plurimi negozi
realizzano egualmente il risultato pratico perseguito dalle parti o un risultato simile
(es. se voglio che società A finanzi una società B, faccio stipulare un accordo
in forza del quale la società A si obbliga a pagare anticipatamente le forniture ordinate alla società B
il negozio viene infatti posto in essere per uno scopo pratico diverso da quello tipico
mentre nel negozio simulato le parti si accordano per escludere gli effetti dell'atto
in quello indiretto il negozio è realmente vuoto
sebbene poi le parti prefiggano scopi ulteriori rispetto a quelli normali dell'atto posto in essere
Il trust
è un
istituto
sorto nel
diritto anglosassone
in forza del quale il soggetto che costituisce il trust detto settlor
pone dei beni sotto il controllo di un trustee (amministratore fiduciario)
affinchè amministri, gestisca e disponga dei beni conferiti dal trust
secondo le disposizioni impartite dal settlor
agendo in vista dell'interesse di un terzo beneficiario del trust
indicato dallo stesso costituente o in funzione della realizzazione di un fine specifico, definito dal costituente