consegna del contratto (art.40, comma 2, D.L. 112/2008, conv. in L. 133/2008), ci deve essere sempre un contratto lavorativo (per lavoro autonomo, lavoro associato, e altro..), sennò viene visto come lavoro in nero, dal 2022--> comunicazione tirocini deve essere effettuata al soggetto ospitante. Vi sono diverse leggi utilizzate per le piattaforme digitali
piattaforme di lavoro digitali--> programmi e procedure informatiche che condizionano le prestazioni di lavoro
lavoro intermediato da piattaforma digitale, intermediata da piattaforma digitale, la prestazione di lavoro, intermediata da piattaforma digitale che ne condiziona la modalità di esecuzione, indipendentemente da dalla qualificazione contrattuale del rapporto di lavoro e dal luogo di svolgimento della prestazione. Comunicazione preventiva si attua a tutti i datori di lavoro senza esclusioni settoriali o tipologiche. Obbligo avviene anche dagli enti pubblici e dalle pubbliche amministrazioni, D.lgs. 165/2001
informazioni del lavoratore sempre presenti e per mezzo del D.L. 4/2019, conv. in L. 28-3-2019, n. 26 (art.3 comma 8), comunicazione deve contenere dati relativi a compenso e retribuzione spettante al lavoratore, ai fini di monitoraggio dell'attuale reddito di Cittadinanza
D.L. 21-10-2010, n.146, conv. in L. 17-12-2021, n.215 (art.13), dal 21 dicembre 2021, nuovo obbligo di comunicazione preventiva nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali
i datori di lavoro devono tutelare salute e sicurezza (art.14, d.lgs. 81/2008). Comunicazione effettuata da ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio mediante modalità informatiche, ma sono esclusi dal nuovo obbligo comunicazionale
collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero- organizzative di cui dell'art.2, comma 1, del D.lgs. 81/2015
prestazioni occasionali di cui all'art. 54bis D.L. 50/2017, conv. da L. 96/2017, sono già previsti obblighi di comunicazione e gestione di rapporto
professioni intellettuali, oggetto dell'apposita disciplina nel codice civile. Infine la attività autonome assoggettate al regime IVA
rapporti intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro non esercitate abitualmente
datore di lavoro obbligato nella comunicazione di eventuali modificazioni o annullamenti entro 5 giorni (art.4bis comma 5 D.lgs. 181/2000). Cessazione del lavoro a tempo determinato o indeterminato deve essere comunicato entro 5 giorni (art.21 comma 1 L264/1949), eccetto per le pubbliche amministrazioni che effettuano la comunicazione entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la trasformazione/cessazione del rapporto di lavoro). per D.lgs. 23/2015 il datore deve effettuare un ulteriore comunicazione entro 65 dalla cessazione del rapporto, dove vi è stata la conciliazione a seguito di apposita offerta
tali comunicazioni sono valide a fini dell'assolvimento di obblighi di comunicazione che sono a carico del datore di lavoro e dei lavoratori (artt.4bis comma 6 D.lgs. 181/2000; 9, comma 5 D.L. 76/2013, conv. in L. 99/2013) delle sedi territoriali dell'ispettorato del lavoro, INPS, INAIL, altre forme previdenziali sostitutive o esclusive