Indipendentemente dall'interpretazione dell'articolo 1368 c.c., l'interpretazione che prevale è quella che tutela l'aderente, accolta dall'ordinamento italiano-europeo, ovvero l'interpretazione contro l'autore della clausola (articoli 1370 c.c. e 35, comma 2, c. cons.). Tuttavia, questo criterio di privilegio per l'impresa e l'efficienza economica, contenuti nel secondo comma, appare essere controcorrente rispetto all'attuale quadro europeo pro-concorrenziale e anticoncorrenziale. Inoltre, il criterio contenuto nel secondo comma dell'articolo 1368 c.c. potrebbe essere messo "fuori quadro" o addirittura abrogato per incompatibilità con la disposizione dell'articolo 35, comma 2, c. cons., che sancisce la prevalenza dell'interpretazione favorevole al consumatore.
Inoltre la comune opinione che il criterio oggettivo nell'articolo 1368 del codice civile sia solo un criterio di supporto è errata. In realtà, il ruolo delle pratiche generali interpretative dipende dalla natura del linguaggio utilizzato nel contratto. Se le parti utilizzano un linguaggio specialistico, l'interpretazione deve basarsi su quel linguaggio, e non c'è una gerarchia tra i criteri interpretativi. L'interpretazione del contratto non può ignorare il linguaggio utilizzato, e quindi gli articoli 1362 e 1368 del codice civile devono essere applicati congiuntamente.