É ovvio, peraltro, che se la domanda giudiziale di annullamento viene proposta dopo che siano trascorsi cinque anni dalla stipulazione del contratto, l'attore (ossia la persona che chiede l'annullamento) ha l'onere di provare che la scoperta dell'errore o del raggiro, o la cessazione delle minacce, si sono verificate entro e non oltre il quinquennio anteriore al momento in cui viene intentata l’azione di annullamento.
In altre parole, se l'attore vuole ottenere l'annullamento di un contratto che è stato stipulato più di 5 anni fa, deve dimostrare al tribunale che ha scoperto l'errore, il raggiro o la violenza solo negli ultimi 5 anni, altrimenti non potrà più chiedere l'annullamento del contratto poiché è prescritto.