Naturalmente, non sono vessatorie le clausole contrattuali che riproducono disposizioni di legge: cosi, per esempio, è ovviamente valida la disposizione che, in conformità dell'art. 2236 cod. civ., dichiari che, se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il libero professionista non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave; o, ancora, è valida la clausola che dichiara il diritto dell'assicuratore di recedere dal contratto nell'ipotesi di aggravamento del rischio (art. 1898 cod. civ.).
Di regola, la disciplina protettiva di legge non opera quando si tratti di clausole che siano state oggetto di trattativa individuale ( la trattativa individuale, cioè la specifica discussione tra le parti circa alcuni punti del contratto, ne esclude la vessatorietà). La trattativa individuale non basta, però, a salvare le clausole di esclusione o limitazione della responsabilità, o quelle che prevedano l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non abbia avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
Con questa disciplina, dettata a protezione specifica del consumatore, concorre ovviamente quella generale, che di certe clausole più gravemente vessatorie sancisce la nullità nella generalità dei contratti e indipendentemente da una valutazione giudiziale del caso concreto.