RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE
2 PAR CONDICIO CREDITORUM E SUE ECCEZIONI (I PRIVILEGI E IL DIRITTO DI PRELAZIONE)
1 COSA È, COME INTERVIENE E QUANDO OPERA
5 DIRITTI REALI DI GARANZIA (IPOTECA E PEGNO, COME OPERANO)
4 LE AZIONI A DIFESA DELLA GARANZIA PATRIMONIALE (AZIONE SURROGATORIA, AZIONE REVOCATORIA E SEQUESTRO CONSERVATIVO)
3 I PATRIMONI SEPARATI E I VINCOLI DI DESTINAZIONE (SUE FUNZIONI E QUANDO NON HA EFFICACIA NEI CONFRONTI DEI CREDITORI)
Cosa è
Come interviene
Quando opera
L'art. 2740, dispone che il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, delinea l'istituto della responsabilità patrimoniale, mediante il quale il creditore insoddisfatto (a causa dell'inadempimento) può realizzare il suo interesse aggredendo, in via esecutiva, i beni del debitore.
La responsabilità patrimoniale, pur potendosi manifestare - in particolare con l'esperimento delle azioni conservative - anche durante la fase fisiologica di esistenza del rapporto obbligatorio, è destinata ad operare a seguito dell'inadempimento.
Se il debitore non adempie la prestazione dovuta, il creditore, dopo essersi munito di un titolo esecutivo, può promuovere il processo esecutivo.
Che l'adempimento non sia strumento alternativo o sostitutivo dell'adempimento è testimoniato dal fatto che il potere attribuito al creditore sul patrimonio del debitore ha soltanto la funzione di mettere in moto il processo esecutivo.
A tal fine è necessario che il creditore sia munito di un titolo esecutivo e cioè di una sentenza di condanna o di uno degli altri titoli previsti.
La responsabilità patrimoniale presuppone, oltre all'inadempimento dell'obbligazione originaria, anche l'inadempimento dell'obbligazione risarcitoria ex art. 1218.
Art. 1218 (Responsabilità del debitore): Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
La responsabilità patrimoniale, attuandosi nell'attribuzione al creditore di una somma di denaro ricavata dall'espropriazione forzata dei beni del debitore, esige che l'obbligazione da attuare coattivamente abbia ad oggetto una somma di denaro.
Tale presupposto è realizzato dalla responsabilità personale ex art. 218. L'obbligazione risarcitoria che ne scaturisce, infatti, o si sostituisce all'obbligazione originaria o si aggiunge ad essa.
La sostituzione si verifica qualora l'obbligazione originaria inadempiuta abbia ad oggetto una prestazione (dare, fare, non fare) che non è pecuniaria e non è suscettibile di esecuzione in forma specifica.
Diversamente, l'obbligazione risarcitoria si aggiunge a quella originaria sia se quest'ultima abbia ad oggetto il pagamento di una somma di denaro per il danno conseguente al ritardo sia se l'obbligazione originaria, pur non pecuniaria, sia comunque suscettibile di esecuzione forzata in forma specifica.
Par condicio creditorum
Il principio della par condicio creditorum esprime la regola di carattere generale secondo la quale se una persona ha più creditori, questi hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore. Sì che, qualora più creditori abbiano promosso l'espropriazione forzata e il ricavato della vendita non sia sufficiente a soddisfare integralmente le loro pretese, vi sarà una ripartizione del ricavato proporzionale all'ammontare dei corrispondenti crediti.
Corollario della responsabilità patrimoniale, è la par condicio creditorum, ovvero il principio per il quale tutti i creditori sono posti sullo stesso piano, ad eccezione dei creditori privilegiati, come: il coniuge che vanti l’assegno di mantenimento, il creditore che abbia iscritto ipoteca su un bene, il creditore titolare di pegno, lo Stato e colui che è titolare di uno stipendio. Questi avranno il diritto di essere soddisfatti per primi.
Eccezioni
I privilegi
Alla regola della par condicio creditorum derogano le numerose ipotesi nelle quali la legge prevede cause di prelazione che comportano, in sede di riparto delle somme ricavate dalla vendita forzata, una serie di posizioni privilegiate caratterizzate da un ordine di preferenza da seguire nella distribuzione del ricavato della vendita.
Le cause legittime di prelazione sono i privilegi, il pegno e le ipoteche.
Il privilegio è la preferenza che la legge accorda a determinati crediti in considerazione della causa per cui sono sorti. In altre parole, il legislatore ritiene che taluni crediti privilegiati siano meritevoli di particolare tutela in ragione delle motivazioni che ne hanno determinato il sorgere; e, di conseguenza, prevede che, in sede di distribuzione di quanto ricavato dalla vendita forzata dei beni gravati da privilegio, siano preferiti rispetto agli altri crediti: gli altri crediti sono i c.d. crediti chirografari.
Anche l'ordine di preferenza tra i vari crediti privilegiati è stabilito dalla legge, la quale mira in particolare ad accordare maggiore tutela ai crediti derivanti da rapporti di lavoro subordinato e da altri rapporti ad essi assimilati, come ad es. ai compensi spettanti ai lavoratori autonomi.
Il privilegio può essere
Generale (su tutti i beni mobili del debitore)
Speciale (su determinati beni mobili o immobili)
Costituisce un modo di essere del credito, ma non attribuisce il diritto di sequela: con la conseguenza che può essere esercitato solo fin quando i beni mobili fanno parte del patrimonio del debitore.
Es: credito sorto in occasione di onoranze funebri, quello alimentare, quello vantato dal dipendente nei confronti del datore di lavoro, ecc.
Costituisce un diritto reale di garanzia, perciò il privilegio speciale sui mobili può esercitarsi anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere del privilegio stesso: chi acquista la cosa dopo che è già sorto il privilegio deve subirlo. Tale privilegio pone un rapporto diretto tra creditore e cosa, mobile o immobile, destinata per legge a rafforzare il credito.
Se la cosa su cui grava il privilegio speciale è mobile ed il terzo acquirente è di buona fede, la proprietà e gli altri diritti si acquistano liberi da diritti altrui, e quindi anche dai privilegi.
Il privilegio dei beni immobili è sempre opponibile ai terzi che abbiano acquistato diritti sull'immobile, anche quando in assenza di qualsiasi forma di pubblicità, dovessero ignorarne in buona fede l'esistenza.
La legge prevede l'ordine dei privilegi accordando preferenza a quelli speciali rispetto a quelli generali. Di regola il pegno è preferito al privilegio speciale sui mobili; il privilegio speciale sugli immobili è preferito all'ipoteca.
I patrimoni separati
L'opportunità che un credito sia preferito ad altri è stabilita dal legislatore, infatti le parti non possono creare altri privilegi oltre quelli stabiliti dalla legge: tipicità dei privilegi.
Il diritto di prelazione
Col patto di prelazione una parte promette all'altra di preferirla nella stipulazione di un contratto di vendita, se si deciderà a vendere.
Prima di alienare a un terzo il venditore dovrà dunque interpellare l'avente diritto alla prelazione. Se non lo fa e vende al terzo, si rende responsabile dei danni; l'avente diritto alla prelazione non potrò pretendere di riscattare la cosa del terzo acquirente, perché il patto di prelazione ha efficacia solo fra le parti. (efficacia obbligatoria)
Talvolta un diritto di prelazione è concesso dalla legge, come ad esempio: la prelazione spettante al coerede nel caso che un altro coerede voglia vendere a un estraneo la sua quota di eredità o pare di essa; nella vendita del fondo rustico, la prelazione spettante all'affittuario coltivatore diretto del fondo confinante; infine la prelazione spettane allo Stato nel caso di alienazione di cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico.
I diritti di prelazione legale appena menzionati sono opponibili al terzo acquirente e ai suoi aventi causa, dai quali l'avente diritto potrà riscattare la cosa (efficacia reale).
La legge prevede o consente la separazione di alcuni cespiti o categorie di cespiti dal restante patrimonio di un medesimo soggetto.
Su detti cespiti, c.d. patrimonio separato, possono agire in via esecutiva non già tutti i creditori del titolare, bensì solo alcuni di essi (così sottratti al concorso degli altri, in funzione dell'interesse che la legge intende tutelare.
Vincoli di destinazione
Si ha un patrimonio di destinazione quando una parte dei rapporti facenti capo a una persona, oppure una pluralità di rapporti facenti capo a più persone, sono costituiti in una distinta unità giuridica in vista di una loro funzione specifica.
Un modo per salvaguardare una parte del patrimonio, è la possibilità di creare dei patrimoni separati, attraverso i quali si imprime un vincolo di destinazione, in modo che quelle somme non possano essere aggredite dai propri creditori.
Es. Se prendo un salvadanaio, e scrivo al di sopra: vacanze estive 2022, con questa scritta sto imprimendo un vincolo di destinazione. All’interno del salvadanaio vi saranno delle somme che potrò usare solo per le vacanze e i miei creditori non potranno aggredirlo. In questo modo si sono creati due patrimoni distinti, salvaguardando una parte dall’azione dei creditori (esempi sono: i patrimoni destinati ad uno specifico affare, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il fondo patrimoniale).
Se un patrimonio di destinazione fa capo a un soggetto distinguendosi dal suo patrimonio generale, viene detto patrimonio separato.
Ne è un esempio l'eredità accettata con beneficio di inventario, la quale è acquisita dall'erede, ma resta temporaneamente distinta dal suo patrimonio generale al fine di assicurare che egli non risponda dei debiti ereditari oltre l'attivo a lui pervenuto, e che i creditori ereditari si soddisfino su questo con preferenza rispetto ai creditori personali dell'erede.
Il patrimonio del debitore costituisce, per il creditore, una sorta di garanzia generica per il soddisfacimento delle obbligazioni gravanti sul debitore medesimo. Per impedire che il patrimonio del debitore possa, per effetto di condotte commissive ed omissive di quest'ultimo, subire diminuzioni che incidano su questa garanzia, la legge riconosce al creditore alcuni rimedi volti ad assicurarne la conservazione:
Azione surrogatoria
Azione revocatoria
Sequestro conservativo
Cos'è
Con l'azione surrogatoria il creditore evita il pregiudizio conseguente all'inerzia del debitore che, trascurando l'esercizio di diritti e azioni dei quali sia titolare nei confronti di terzi, impedisca d'incremento della garanzia patrimoniale.
Effetti
Il creditore è legittimato a sostituirsi al debitore e ad esercitare i diritti dei quali questi è titolare per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni.
L'azione surrogatoria determina un incremento del patrimonio del debitore che va a vantaggio di tutti i creditori. Sì che ciascun creditore è legittimato ad aggredire in via esecutiva il bene entrato nel patrimonio del debitore a seguito dell'esperimento dell'azione surrogatoria.
Presupposti
Si richiede che la situazione creditoria da tutelare esista (anche quando il credito non sia liquido ed esigibile) e che l'inerzia del debitore comporti una maggiore difficoltà o l'impossibilità per il creditore di soddisfarsi coattivamente.
Ambito di operatività
I creditori possono surrogarsi al debitore inerte nell'esercizio di diritti o nell'esperimento di azioni che:
a) spettano verso i terzi. Questo esclude la surrogazione nell'esercizio delle situazioni assolute e in particolare di quelle c.d. reali che, per l'esercizio dei poteri di godimento e di disposizione, non richiedono la cooperazione di terzi;
b) abbiano natura patrimoniale. Questo impedisce al creditore di surrogarsi nell'esercizio di diritti e azioni attinenti ai diritti della personalità o ai rapporti familiari;
c) non debbano essere personalmente esercitati dal loro titolare. Non ammette perciò la sostituzione relativamente a situazioni di natura patrimoniale, l'esercizio delle quali è rimesso all'autonoma e insindacabile scelta del loro titolare.
Cos'è
L'azione revocatoria ha la funzione di neutralizzare gli atti di disposizione compiuti dal debitore i quali, diminuendo la garanzia patrimoniale, sono potenzialmente pregiudizievoli delle ragioni del creditore. Il legislatore prevede che il creditore può chiedere che gli atti di disposizione del debitore "siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti".
Effetti
Dell'azione revocatoria si avvantaggia soltanto il creditore che l'abbia proposta, infatti la previsione dell'inefficacia degli atti di disposizione è valida nei confronti del creditore che abbia agito in revocatoria, mentre nei confronti delle parti (debitore e terzo) e degli altri creditori che non abbiano esperito l'azione, rimangono efficaci.
L'azione revocatoria determina l'inopponibilità dell'atto di disposizione nei confronti del creditore istante, il quale, a seguito dell'inadempimento, potrà aggredire il bene in via esecutiva anche presso il terzo acquirente.
Il bene trasferito resta a tutti gli effetti nella titolarità di chi lo ha acquistato senza rientrare nel patrimonio del debitore.
Atti di disposizione revocabili
Gli atti di disposizione, ai fini dell'azione revocatoria, devono essere assunti in una accezione ampia: non soltanto le alienazioni di beni o la costituzione su di essi di diritti reali, bensì anche atti che determinano la nascita di obbligazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione, come ad esempio il contratto di locazione.
Presupposti
Per il fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria devono concorrere i seguenti presupposti:
a) un atto di disposizione, ossia un atto negoziale in forza del quale il debitore modifica la propria situazione patrimoniale;
b) l'eventus damni, ossia un pregiudizio per il creditore, consistente nel fatto che, come conseguenza dell'atto di disposizione compiuto, il patrimonio del debitore rischi di diventare insufficiente a soddisfare tutti i creditori o venga ad essere composto in modo tale da rendere più difficile od incerto l'eventuale soddisfacimento coattivo del credito;
c) la scientia fraudis del debitore, ossia la conoscenza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore: cioè, la conoscenza dell'eventus damni. Non occorre la specifica intenzione di nuocere ai creditori, basta che il debitore abbia la consapevolezza che, a seguito dell'atto dispositivo, il suo patrimonio diviene incapiente o tale da rendere più difficile od incerta l'esecuzione.
Se l'atto è a titolo gratuito, basta che questa conoscenza sussista nel debitore;
Se l'atto è a titolo oneroso, occorre che anche il terzo sia consapevole del pregiudizio che l'atto arreca al creditore.
Cos'è
Il sequestro conservativo è una misura preventiva e cautelare, che il creditore può chiedere al giudice, quando ha fondato timore di perdere le garanzie del proprio credito (ad es., perché ritiene che il debitore stia per alienare quell'immobile che costituisce l'unico cespite di un qualche valore esistente nel suo patrimonio).
Presupposti
Affinché il giudice possa autorizzare il sequestro di beni del debitore, devono concorrere due presupposti:
a) il fumus boni iuris, ossia elementi che consentano di ritenere sussistente e fondato il diritto di credito di cui parte ricorrente si dichiara titolare;
b) il periculum in mora, ossia il rischio che il debitore depauperi il suo patrimonio, nel tempo in cui il creditore cerca di fare valere le proprie ragioni, sì da compromettere concretamente le prospettive di esecuzione su di esso.
Effetti
L'esecuzione del sequestro, autorizzato dal giudice, su uno o più beni (immobili, mobili o crediti) del debitore importa effetti solo nei confronti del creditore sequestrante, mentre gli atti dispositivi che il debitore dovesse fare eventualmente sul bene sequestrato, non avrebbero effetto.
La disciplina del sequestro conservativo appartiene al diritto processuale. ⚠
Oltre che i privilegi, sono cause legittime di prelazione anche il pegno e l'ipoteca. Questi due istituti sono diritti reali, presentano cioè quel connotato che è comune ai diritti reali in genere: l'inerenza. Pegno ed ipoteca attribuiscono infatti al creditore, relativamente ai beni su cui gravano, il diritto di sequela: cioè, il potere di esercitare la garanzia, espropriando detti beni per soddisfarsi sul relativo ricavato, anche se la loro proprietà è passata ad altri.
Pegno e ipoteca rientrano nella sottocategoria dei diritti reali di garanzia, i quali finiscono con il limitare il potere di disposizione, appunto perché l'eventuale acquirente deve tener conto del rischio che il bene possa essergli, un domani, espropriato per soddisfare il credito garantito.
Il pegno
L'ipoteca
Cos'è
La funzione del pegno è quella di costituire una garanzia reale specifica, concessa dal debitore o da un terzo, che consente al creditore insoddisfatto di procedere alla vendita del bene o di richiederne l'assegnazione. Il pegno ha per oggetto beni mobili (non registrati), universalità di mobili o crediti.
Il pegno su beni suscettibili di possesso si perfeziona con la consegna della cosa al creditore o ad un terzo designato dalle parti, in questo caso si ha dunque un contratto reale.
Opponibilità
Perché il pegno possa essere opponibile ai terzi, occorre che: la volontà di costituire il pegno risulti da atto scritto, la relativa scrittura abbia data certa e che nella scrittura risultino specificamente indicati sia il credito garantito ed il suo ammontare, sia il bene costituito in pegno.
Costituzione del pegno
Costituzione del pegno su beni, spossessamento
Costituzione di pegno su crediti
Costituzione di pegno su diritti diversi
Per la costituzione del pegno su beni suscettibili di possesso è necessario lo spossessamento del debitore, nel senso che la cosa oggetto del pegno deve essere consegnata al creditore, ovvero ad un terzo di comune fiducia. Può anche essere mantenuta in custodia di entrambe le parti, ma a condizione che il costituente sia nell'impossibilità di disporne senza la cooperazione del creditore.
Se il pegno ha ad oggetto dei crediti, ai fini della prelazione occorrono l'atto scritto e la notifica al debitore della costituzione del pegno ovvero la sua accettazione da parte di quest'ultimo con un atto avente data certa. Si applica cioè la stessa regola che disciplina l'efficacia della cessione del credito rispetto ai terzi.
Se invece il pegno ha ad oggetto diritti diversi dai crediti, questo si costituisce nelle forme proprie della circolazione di ciascun titolo. Così se oggetto di pegno sono titoli di credito, la relativa costituzione richiede le forme proprie della circolazione di ciascun titolo.
Effetti
a) Il creditore ha il diritto di trattenere la cosa data in pegno, di contro ha l'obbligo di custodirla;
b) Il creditore non può usare o disporre della cosa, può però far suoi i frutti della cosa se non c'è patto contrario.
c) Il creditore può chiedere che il bene sia venduto ad un'asta pubblica, previa intimazione al debitore, oppure può domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento, fino alla concorrenza del debito, secondo la stime del bene stesso.
Il creditore ha sia il diritto di prelazione (il creditore pignoratizio ha diritto di essere soddisfatto sul ricavato della vendita della cosa sottoposta a pegno con preferenza rispetto agli altri creditori) sia il diritto di sequela (il creditore pignoratizio può far valere il suo diritto anche se il bene sottoposto a pegno è stato alienato o su di esso sono stati costituiti diritti a favore id terzi)
Cos'è
La funzione dell'ipoteca è quella di costituire una garanzia reale specifica, concessa dal debitore o da un terzo, che consente al creditore insoddisfatto di procedere all'espropriazione dei beni. L'ipoteca ha per oggetto la proprietà (piena o nuda) di beni immobili, taluni diritti immobiliari (usufrutto, superficie, enfiteusi), beni mobili registrati o rendite dello Stato.
Il pegno e l'ipoteca hanno i caratteri della:
Accessorietà: esiste in funzione del credito da garantire;
Specialità: non sono ammesse ipoteche o pegni generali, ma devono riguardare determinati beni;
Indivisibilità: Per il pegno comporta che esso garantisca l'intero credito (comprese le spese e gli interessi) fino alla sua totale realizzazione. Per l'ipoteca comporta che se a garanzia di un solo credito sono ipotecati più beni, il creditore può far espropriare uno qualsiasi di essi e soddisfarvi l'intero credito. Inoltre l'ipoteca resta a garantire il credito fino a quando non si totalmente estinto: essa, perciò, continua a sussistere anche se il debitore paga una parte del debito.
Il carattere principale dell'ipoteca è la pubblicità. Chiunque deve essere in grado di conoscere se un bene è ipotecato o meno, per regolarsi se gli conviene acquistarlo, concedere credito al proprietario, ecc. La pubblicità dell'ipoteca ha carattere costitutivo: il diritto d'ipoteca si costituisce mediante iscrizione nei pubblici registri immobiliari.
Oggetto dell'ipoteca
Oggetto d'ipoteca possono essere: gli immobili con le loro pertinenze (l'ipoteca immobiliare può avere ad oggetto solo beni in commercio, con l'esclusione di beni demaniali e dei beni facenti parte del patrimonio pubblico indisponibile), i mobili registrati, le rendite dello Stato, ipoteca su cosa futura (che può essere validamente iscritta solo quando il bene è venuto ad esistenza), diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, la nuda proprietà su beni immobili, il diritto dell'enfiteuta e il diritto del concedente sul fondo enfiteutico.
Fonti dell'ipoteca
L'ipoteca può essere iscritta in forza di:
a) una norma di legge: ipoteca legale;
b) un provvedimento giudiziale: ipoteca giudiziale;
c) un atto di volontà del debitore o di un terzo che la costituisce a garanzia del debitore altrui: ipoteca volontaria.
Ipoteca volontaria
Ipoteca giudiziale
Ipoteca legale
Cos'è
In alcune ipotesi la legge attribuisce al creditore, in considerazione della causa del suo credito giudicata meritevole di particolare tutela, il diritto di ottenere l'iscrizione ipotecaria su determinati beni del debitore, anche senza o, addirittura contro, la volontà di quest'ultimo. Anche in questo caso l'ipoteca non nasce se non con l'iscrizione presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
A chi spetta
a) all'alienante, sopra gli immobili alienati, come garanzia degli obblighi derivanti dall'atto di alienazione (ipoteca dell'alienante);
Caratteristiche
1) iscritta d'ufficio dal responsabile del competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, nel momento in cui viene presentato l'atto di alienazione o di divisione;
b) ai coeredi, ai soci e agli altri condividenti, sopra agli immobili a ciascuno assegnati, come garanzia del pagamento delle somme dovute da chi ha ricevuto un bene con un valore maggiore rispetto alla propria quota (ipoteca del condividente).
2) per meglio garantire l'alienante ed il condividente, l'ipoteca legale prevale sulle trascrizioni o iscrizioni già eseguite contro l'acquirente o il condividente. Affinché questo si verifichi l'iscrizione ipotecaria deve avvenire nello stesso momento della trascrizione del titolo d'acquisto o della divisione.
Di regola, il creditore non ha il diritto di chiedere unilateralmente l'iscrizione di un'ipoteca a carico di beni del debitore a garanzia del suo credito, tuttavia il legislatore può concedergli questo diritto quando abbia ottenuto un provvedimento giudiziale che condanni il debitore a pagargli una somma di denaro.
In tali casi il creditore, presentando copia autentica del provvedimento giudiziale all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, ha diritto di ottenere l'iscrizione dell'ipoteca su un qualsiasi bene immobile appartenente al debitore, senza bisogno che risulti il consenso di quest'ultimo ed anzi anche ove questo vi si opponga.
Spetterà al creditore scegliere discrezionalmente quali e quanti beni del debitore assoggettare ad iscrizione ipotecaria. In caso l'iscrizione dovesse essere effettuata su beni il cui valore complessivo ecceda di 1/3 l'importo dei crediti iscritti, al debitore è concesso il rimedio della riduzione dell'ipoteca. In questo caso la condotta del creditore da ritenersi un abuso del diritto, con conseguente suo obbligo di risarcire il debitore i danni che gliene siano derivati.
L'ipoteca volontaria può essere iscritta in forza di un contratto od anche di una semplice dichiarazione unilaterale di volontà del concedente. Si esclude, tuttavia, il testamento. La convenzione o la dichiarazione unilaterale che attribuiscono il diritto all'iscrizione ipotecaria richiedono la forma scritta (seguendo delle regole formali senza le quali è semplicemente nullo).
Nel caso dell'atto costitutivo è sufficiente la scrittura privata, mentre per la relativa iscrizione ipotecaria occorre che la sottoscrizione sia autenticata o giudizialmente accertata.