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LE OBBLIGAZIONI 1 - Coggle Diagram
LE OBBLIGAZIONI 1
1 COSA SONO, QUAL È IL MODO PIÙ CORRETTO DI CHIAMARLE E QUALI SONO LE LORO CARATTERISTICHE
Cosa sono
Con il temine
obbligazione
(deriva dell'obbligo da parte del debitore) si intende il rapporto tra due soggetti, il
soggetto passivo
(debitore) ed il
soggetto attivo
(creditore), in forza del quale il primo è tenuto, nei confronti del secondo, ad una determinata
prestazione
.
Così, ad es., il venditore è tenuto, nei confronti dell'acquirente, alla consegna del bene; il responsabile di un sinistro stradale è tenuto, nei confronti del danneggiato, al risarcimento del danno, ecc.
Le obbligazioni indicano la
situazione giuridica
nella quale sono presenti una parte chiamata creditore e una parte chiamata debitore. Il primo, cosiddetto soggetto attivo, ha il
diritto di pretendere la prestazione
, il secondo, lato passivo, ha il
dovere di eseguire la prestazione
.
Qual è il modo più corretto di chiamarle
Il modo più corretto per definire le obbligazioni è
rapporto obbligatorio
, perché dalle relazioni che si instaurano tra creditore e debitore, sorgono
diritti e doveri reciproci
.
Quali sono le loro caratteristiche
Le obbligazioni appartengono alla categoria dei
diritti relativi
, che a differenza dei diritti assoluti, possono esser fatti valere soltanto nei confronti di una
persona determinata
.
I diritti relativi sono prescrittibili
, ovvero, il mancato esercizio entro il limite stabilito dalla legge,
fa perdere il diritto stesso
.
La nozione di
diritto di credito
viene tradizionalmente contrapposta a quella di
diritto reale
: mentre quest'ultimo è un
diritto sulla cosa
, caratterizzato dai connotati dell'immediatezza e dell'assolutezza, il primo è un diritto nei confronti di un soggetto obbligato ad una determinata prestazione: c.d.
relatività del diritto di credito
.
5 MORA DEL CREDITORE E SUOI EFFETTI
Cos'è
L'attuazione del rapporto obbligatorio richiede spesso anche la
cooperazione del creditore
, che è prestata nel proprio interesse.
Tuttavia può capitare che il
creditore rifiuti di ricevere la prestazione
, perché ritiene che questa sia
inesatta
, o perché desidera pretestuosamente di fare apparire
inadempiente
il debitore al fine di ottenere la
risoluzione del contratto
.
Il rifiuto di ricevere la prestazione può essere giustificato di fronte a un'offerta inesatta, o parziale, o fatta anzitempo, se il termine è stabilito nell'interesse del creditore. Fuori di questi casi, la mancata cooperazione determina la
mora del creditore
.
Effetti della mora del creditore (conseguenze giuridiche della mancata cooperazione del creditore
Poiché la cooperazione è prestata dal creditore nel proprio interesse, essa
non costituisce oggetto di un suo obbligo nei confronti del debitore
.
Tuttavia, la
mancata cooperazione del creditore
può costituire un comportamento contrario alla buona fede ed essere causa di un
danno al debitore
, per la sua impossibilità di procedere nell'attuazione del programma contrattuale e per la sua protratta soggezione al vincolo. Operano perciò in suo favore, sia le
disposizioni specifiche in tema di mora del creditore
, sia le regole generali sui rimedi contrattuali.
É evidente che, quando l'adempimento è impedito o ritardato per la mancata cooperazione del creditore, il
debitore non risponde del danni
, egli resta però obbligato ad eseguire la prestazione, finché questa rimane possibile.
Le
spese
e i
danni
sono
tutti a carico del creditore in mora
. Questa disposizione sulle spese e sui danni non è però sufficiente per alleggerire il debitore da ogni aggravio derivante dalla sua prolungata soggezione al vincolo. A questo scopo è necessario addossare al creditore, per il periodo del ritardo dovuto alla sua mancata cooperazione, i
rischi
che
altrimenti graverebbero sul debitore
. Si tratta di rischi connessi con l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. In quest'ipotesi il
debitore è liberato
.
Ma se l'impossibilità della prestazione, dovuta
a cause non imputabili al debitore
, sopravviene durante la
mora del creditore
, questi resta obbligato a
pagare il corrispettivo
. :warning:
Queste regole si riassumono nel
principio di porre a carico del creditore ogni aggravio e ogni maggior rischio derivante dalla sua mancata cooperazione
, salvo che il rifiuto della cooperazione sia giustificato di fronte a un'offerta inesatta, o parziale, o fatta anzitempo. :warning:
L'offerta del debitore
Perché la
mancata cooperazione
del creditore
produca i suoi effetti giuridici
, occorre che il
debitore
offra di eseguire la prestazione e ciò presuppone che questo
sia in grado di compiere quanto è da lui dovuto
.
Se il debitore offre la prestazione e il creditore senza motivo legittimo non la riceve, o non presta la cooperazione che fa carico a lui, il debitore non potrà essere considerato inadempiente
: perciò non risponderà dei danni derivanti dall'inadempimento o dal ritardo, né sarà responsabile nel caso che sopravvenga, senza sua colpa, l'impossibilità della prestazione.
L'
offerta
però dovrà essere fatta nella
forma solenne
prevista dalla legge, in entrambi i casi l'offerta deve essere
fatta per mezzo di un pubblico ufficiale autorizzato
, al fine di rendere
certa la data dell'offerta
, dalla quale decorrono gli
effetti della mora del creditore
.
Se si tratta di un debito che abbia per oggetto denaro, titoli di credito o altre cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l'
offerta deve essere reale
: occorre cioè che le cose vengano esibite al domicilio del creditore.
Negli altri caso l'
offerta consiste nell'intimazione al creditore
di ricevere la prestazione.
All'accanto all'offerta solenne, la legge ammette la possibilità di un'
offerta secondo gli usi
.
Se si tratta della consegna di una cosa mobile, gli effetti della mora si verificano solo dal giorno in cui la cosa venga depositata con le forme previste dalla legge, compresa la redazione di un verbale di deposito da parte di un pubblico ufficiale.
La liberazione del debitore
:
Quando si tratta di
obbligazioni di consegnare cose
il debitore può liberarsi depositando le cose mobili, o sottoponendo a sequestro le cose immobili, che resteranno così a disposizione del creditore non appena questi vorrà riceverle. Le spese del deposito o del sequestro saranno a carico del creditore.
Per le
obbligazioni di fare
invece il debitore resta obbligato, pur perdurando la mora del creditore, finché il debito non si estingua per prescrizione, per impossibilità sopravvenuta, o il creditore non ha più interesse a conseguirla.
4 ESATTO ADEMPIMENTO E VARIAZIONI ACCETTATE DAL CREDITORE
Perché il
debitore
possa liberarsi dal
vincolo
, è necessario che
adempia in modo esatto
, ovvero: nel tempo, nel luogo e nel modo stabilito dall’obbligazione.
L'
adempimento
consiste nell'eseguire la prestazione dovuta, qualunque ne sia la natura. L'adempimento del debitore è un
atto materiale
, non un negozio giuridico (salvo solo il caso che l'obbligazione abbia per oggetto specifico la conclusione di un contratto o la stipulazione di altro negozio giuridico)
L'obbligazione può essere adempiuta dal
debitore personalmente
, oppure per mezzo di un
ausiliario
. Ma la possibilità di fare eseguire la prestazione da un ausiliario è esclusa quando la prestazione stessa abbia
carattere personale
: si pensi alle prestazioni artistiche, per esempio, e a certe prestazioni professionali.
Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, oppure al soggetto indicato dal creditore o autorizzato dalla legge o dal giudice a riceverlo. Di regola però, il pagamento fatto a un
terzo non legittimato
a riceverlo non libera il debitore, il quale dovrà perciò pagare nuovamente.
A questo principio la legge apporta però un'eccezione di notevole importanza: il debitore, se esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo
in base a circostanze univoch
e, è liberato se prova di essere stato in buona fede.
Variazioni accettate dal creditore, altri modi di adempiere
Alcune variazioni che possono essere accettate dal creditore sono:
Variazioni nei tempi di consegna
: il creditore può accettare un ritardo nella consegna della cosa dovuta, a condizione che sia stato concordato con il debitore.
Variazioni nella qualità della cosa dovuta
: il creditore può accettare una cosa di qualità inferiore rispetto a quella pattuita, a condizione che sia stata concordata con il debitore e che non alteri significativamente il valore dell'obbligazione.
Variazioni nella quantità della cosa dovuta
: il creditore può accettare una quantità inferiore di cosa dovuta, a condizione che sia stata concordata con il debitore e che non alteri significativamente il valore dell'obbligazione.
Variazioni nella forma dell'adempimento
: il creditore può accettare un'esecuzione dell'obbligazione in forma diversa da quella pattuita, a condizione che sia stata concordata con il debitore e che non alteri significativamente il valore dell'obbligazione.
Tuttavia, è importante notare che queste variazioni non devono essere tali da alterare il contenuto essenziale dell'obbligazione e che il creditore non può essere costretto ad accettarle.
2 LA BUONA FEDE NELLE OBBLIGAZIONI
Le parti, durante il rapporto obbligatorio, si devono comportare secondo
buona fede
, con il significato di
correttezza, trasparenza e collaborazione
.
Le parti devono comportarsi secondo buona fede, in modo da permettere l’esecuzione della prestazione e la conseguente
liberazione dal vincolo
, dal lato del debitore, e l’esecuzione della prestazione e la
soddisfazione del creditore
, dall’altro.
In questo modo viene immediatamente delineata l’esistenza di comportamenti ispirati alla buona fede in modo reciproco. Perché il
debitore
possa liberarsi dal vincolo, è necessario che a
dempia in modo esatto
, ovvero:
nel tempo, nel luogo e nel modo stabilito dall’obbligazione
.
L'art. 1175 c.c. statuisce il generale principio, secondo cui il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le
regole della correttezza
.
La regola, operante sia sul piano dei comportamenti del debitore che del creditore, si ritiene espressione di quei
doveri inderogabili di solidarietà sociale che l'art. 2 Cost. impone ai consociati
.
6 MORA DEL DEBITORE
Cos'è
Perché vi sia mora e dunque responsabilità del debitore, non sempre è sufficiente che questi abbia indugiato ad adempiere pur essendo il debito esigibile (esigibili significa che possono essere richiesti). Molto spesso la legge applica un criterio meno rigoroso.
Se, per esempio,
non è stato fissato un termine per l'adempimento
, la prestazione è immediatamente esigibile (art. 1183 cod. civ.); tuttavia u
n eventuale indugio del debitore non lo espone a responsabilità fino a quando il creditore non lo costituisca in mora richiedendogli l'adempimento per iscritto
: fino a questo momento l'inazione del debitore è in qualche modo
giustificata
dalla tolleranza del creditore, o dalla convinzione che per il creditore non sia ancora giunto il momento più comodo per ricevere l'adempimento.
La
mora del debitore
è il
ritardo della prestazione
, del quale il debitore debba rispondere.
La costituzione in mora è atto formale: consiste in un'intimazione o richiesta fatta per iscritto
. Essa non è necessaria e la mora si verifica automaticamente:
b)
quando il
debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione
(qui la richiesta del creditore sarebbe manifestamente inutile);
c)
quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore
, come è normalmente il caso quando si tratta di obbligazioni pecuniarie (se invece non vi è un termine prestabilito, o se il creditore deve venire a ricevere la prestazione presso il debitore o altrove, si giustifica che il debitore attenda l'iniziativa del creditore).
a)
quando il
debito deriva da fatto illecito extracontrattuale
(in rapporti di questa natura non è presumibile la tolleranza del danneggiato; si consideri poi che il ritardo del danneggiato nel chiedere il risarcimento è spesso dovuto alla difficoltà di identificare il danneggiante, e ciò non deve andare a vantaggio di quest'ultimo);
Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare; ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per sé inadempimento.
:warning:
La mora del debitore determina i seguenti
effetti
:
a)
dal momento della mora il
debitore
è
responsabile dei danni derivanti dal ritardo
. Se l'obbligazione ha per oggetto una somma di danaro, dal giorno della mora sono dovuti in ogni caso gli
interessi moratori
, salvo il risarcimento del maggior danno (art. 1224 cod. civ.);
b)
fino all'inizio della mora, se la prestazione diventa impossibile per una causa non imputabile al debitore, l'obbligazione si estingue
. Se invece l'impossibilità sopravviene durante la mora, il debitore resta sempre responsabile del mancato adempimento (art. 1221 cod. civ.). Ciò si esprime dicendo che la mora del debitore sposta su quest'ultimo il
rischio dell'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa incolpevole
.
La legge presume che,
se il debitore avesse adempiuto tempestivamente
, il creditore non avrebbe subito la perdita: questa costituisce dunque un
danno derivante dal ritardo iniziale
, e perciò va risarcita. Il debitore può peraltro liberarsi da questa responsabilità, se prova che l'
oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore
(art. 1221 comma 1 cod. civ. Ma questo beneficio non si applica a chi abbia illecitamente sottratto la cosa altrui: art. 1221 comma 2 cod. civ.)
3 LA GIUSTIFICAZIONE CAUSALE DEL PAGAMENTO (INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO, INDEBITO OGGETTIVO, INDEBITO SOGGETTIVO)
Vi sono poi situazioni in cui
non c’è un dovere giuridico che obblighi il debitore a pagare
, si chiamano
obbligazioni naturali
, il debitore adempie spontaneamente in base ad un dovere morale o di coscienza e una volta pagato non avrà diritto alla restituzione della somma, così come il creditore non potrà obbligarlo a pagare, proprio per la mancanza di un dovere giuridico (un’obbligazione o una regola normativa).
L’ordinamento giuridico invece, per tutte le
obbligazioni non naturali
, prevede come regola la
giustificazione causale
per pagare,
se questa manca
, la legge obbliga alla restituzione di quanto pagato e non dovuto. Sono le ipotesi di:
Indebito soggettivo
Dovevo pagare ma ho pagato a persona diversa dal creditore
, se chi ha ricevuto la somma appariva come creditore allora il debitore sarà liberato dal vincolo (l’inquilino consegna il canone di locazione a chi per lui era la moglie del proprietario. Se invece potevo con la normale diligenza, capire che quella persona non era la moglie del proprietario, sarò costretta a pagare due volte. Sempre che la persona che pensavo fosse la moglie non decida spontaneamente di restituire i soldi al mio creditore)
Indebito oggettivo
Non dovevo pagare ma ho pagato lo stesso
: Il papà che paga il debito del figlio al titolare del bar e che non sa (come anche il titolare) che il debito era stato già pagato dal nonno.
Ingiustificato arricchimento
Ho portato la macchina all’officina perché provvedessero all’inversione delle gomme, uno dei ragazzi ha provveduto al tagliando della macchina, realizzando così un impoverimento del titolare dell’officina e un ingiustificato arricchimento mio, perciò sarò obbligata a pagare l’indennità quantificata nella differenza che hanno impiegato per realizzare il tagliando.