La legge attribuisce al possessore convenuto in rivendica una posizione più vantaggiosa, rispetto al proprietario, circa l'onere della prova: egli, infatti, non deve provare nulla (non deve, cioè, provare il titolo del suo possesso, potendo limitarsi ad affermare "possideo quia possideo"), mentre è il proprietario che, come attore, ha l'onere di provare il suo diritto.