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L. 104/92 - Coggle Diagram
L. 104/92
Diritto all'istruzione
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Obiettivo della scuola deve essere la promozione della persona sotto il profilo comunicativo - relazionale, nella socializzazione e nell'apprendimento
Qualora per casi gravi vi sia necessita di degenza ospedaliera per più di 30 giorni, si procede con l'istruzione presso la sede ospedaliera e di fatto l'alunno resta legato alla classe di appartenenza anche se fisicamente non presente in classe
La scuola deve ricercare collaborazioni e coordinazione con i servizi sanitari e gli enti territoriali per la promozione dell'inclusione delle disabilità nel contesto comunitario
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nelle scuole di ogni ordine e grado c'è l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati
l'insegnante di sostegno assume contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera, partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli e dei collegi docenti
a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti , su proposta del consiglio di classe, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.
per i docenti è prevista la formazione per assicurare l'integrazione (inclusione) degli alunni con disabilità
art. 3
c. 2 la persona disabile ha diritto alle prestazioni ad esso riservate in relazione e proporzione al grado di minorazione, al funzionamento residuo e al successo delle terapie
c. 3: la situazione è definita Grave se la disfunzione rende impossibile l'autonomia della persona e quindi questa necessiti di un assistenza permanente. In questo caso la persona acquista priorità nei servizi di assistenza pubblica
c. 1 = vi rientrano le persone con minorazione fisica, psichica o sensoriale che causa difficoltà nell'apprendimento, nella vita sociale e lavorativa
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rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative
il ministro della sanità ha definito i protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica, ma per quanto riguarda quella ludico-ricreativa non ci sono limitazioni
le regioni e i comuni, il CONI attuano disposizioni per l'eliminazione delle barriere architettoniche degli impianti sportivi di competenza, per migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli impianti, nonché l'accesso ai servizi da parte delle persone con handicap
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