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ORDINANZE&EVENTUALE COMPARIZIONE PARTI - Coggle Diagram
ORDINANZE&EVENTUALE COMPARIZIONE PARTI
COSA SONO?
Tipico provvedimento con cui il G
governa lo svolgimento del processo
prima della decisione. Se pronunciato in udienza, NON occorre comunicarle e
si ritengono conosciute
, se dopo l'udienza, dovranno esserlo alle parti e a cura della cancelleria
tramite PEC
.
:forbidden: NON può mai
pregiudicare
lo svolgimento della causa. (
art.177
)
:check:Tutte le questioni risolte dal G con ordinanza possono essere
riproposte in sede di decisione
.
Può essere:
MODIFICATA
REVOCATA
(dal G che l'ha pronunciata)
PRIMA UDIENZA
La prima udienza è l'attività che il G compie ovvero le
verifiche
che attingono al regolare instauramento del contraddittorio e alla corretta costituzione delle parti.
Il G istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e quando occorre le invita a completare o mettere in regola gli atti e i doc che riconosce
difettosi
. :warning:
Quando rileva un difetto di
rappresentanza, assistenza, o di autorizzazione
ovvero un VIZIO che determina la
nullità
della procura al difensore; il G assegna alle parti un
termine perentorio
per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresenta o l'assistenza per il
rilascio nelle necessarie autorizzazioni
ovvero per il rilascio della
procura alle liti
o per il rinnovo della stessa.
L'osservanza del termine
sana i vizi e gli effetti sostitutivi e processuali della domanda
, si producono fin dal momento della prima notificazione. Anche il G può chiedere alle parti i
chiarimenti necessar
i sulla base dei fatti indicati e
indicare le questioni processuali
rilevabili di ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione. :warning:
ART.183
All'udienza fissata per la
prima comparizione
delle parti e la
trattazione
il G deve verificare d'ufficio la
regolarità del contraddittorio
e quando occorre pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102 etc etc etc.
Le parti possono precisare o modificare:
domande, eccezioni, conclusioni già formulate
.
:forbidden: Il codice vieta la
proposizione
di domande nuove o eccezioni, ampliando l'ambito del processo.
:warning:
Art.183-bis
EV.COMP.
Dopo le verifiche preliminari, alla prima udienza è
possibile
la comparizione delle parti, la quale è finalizzata alla
realizzazione
del libero interrogatorio delle parti e del
tentativo
di conciliazione.
Fino alla fine il G può fare una
proposta
transattiva o conciliativa,
costituente titolo esecutivo
.