ORDINANZE&EVENTUALE COMPARIZIONE PARTI
COSA SONO?
Tipico provvedimento con cui il G governa lo svolgimento del processo prima della decisione. Se pronunciato in udienza, NON occorre comunicarle e si ritengono conosciute, se dopo l'udienza, dovranno esserlo alle parti e a cura della cancelleria tramite PEC.
🚫 NON può mai pregiudicare lo svolgimento della causa. (art.177)
PRIMA UDIENZA
✅Tutte le questioni risolte dal G con ordinanza possono essere riproposte in sede di decisione.
Può essere:
MODIFICATA
REVOCATA (dal G che l'ha pronunciata)
La prima udienza è l'attività che il G compie ovvero le verifiche che attingono al regolare instauramento del contraddittorio e alla corretta costituzione delle parti.
Il G istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e quando occorre le invita a completare o mettere in regola gli atti e i doc che riconosce difettosi. ⚠
Quando rileva un difetto di rappresentanza, assistenza, o di autorizzazione ovvero un VIZIO che determina la nullità della procura al difensore; il G assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresenta o l'assistenza per il rilascio nelle necessarie autorizzazioni ovvero per il rilascio della procura alle liti o per il rinnovo della stessa.
L'osservanza del termine sana i vizi e gli effetti sostitutivi e processuali della domanda, si producono fin dal momento della prima notificazione. Anche il G può chiedere alle parti i chiarimenti necessari sulla base dei fatti indicati e indicare le questioni processuali rilevabili di ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione. ⚠
ART.183
All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il G deve verificare d'ufficio la regolarità del contraddittorio e quando occorre pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102 etc etc etc.
Le parti possono precisare o modificare: domande, eccezioni, conclusioni già formulate.
🚫 Il codice vieta la proposizione di domande nuove o eccezioni, ampliando l'ambito del processo.
EV.COMP.
Dopo le verifiche preliminari, alla prima udienza è possibile la comparizione delle parti, la quale è finalizzata alla realizzazione del libero interrogatorio delle parti e del tentativo di conciliazione.
Fino alla fine il G può fare una proposta transattiva o conciliativa, costituente titolo esecutivo.
⚠ Art.183-bis