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ELEMENTI DOMANDA, :red_flag: l'art. 278 tratta delle diverse azioni di…
ELEMENTI DOMANDA
Cosa sono?
Vi sono un numero indeterminato di azioni e identificare l'azione è necessario per non violare il principio ne bis in idem.
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L+obiettivo è quello di avere una sola pronuncia giurisdizionale, ma in caso di corrispondenza l'ordinamento sopprime le altre azioni, lasciandone in vita una sola. In caso di connessione si cerca di favorire le altre azioni in un solo alveo processuale.
TIPOLOGIA DI AZIONI
Cognizione
Accertamento che diviene volontà di legge, ma talvolta si divide in:
Mero accertamento: La pronuncia del G tutela l'interesse leso. Qui l'attore si trova in una situazione di parziale godimento, minacciata dalla pretesa del diritto altrui. :warning:
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Condanna: Richiesta di accertamento affiancata dalla condanna del convenuto che adempirà spontaneamente o sarà soggetto a esecuzione forzata. :red_flag:
Costittuiva: La sentenza del G cagiona senza necessità di altre attività una modificazione della realtà giuridica.
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Esecutiva
Volta all'esecuzione materiale del diritto già accertato sotto la supervisione dell'organo esecutivo.
Cautelare
Volta a ovviare i pericoli che minacciano la fruttuosità della tutela giurisdizionale di un diritto e si attiva sotto i profili della cognizione ed esecuzione.
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EL.1
LE PARTI DEL PROCESSO. Per essere parte occorre avere la capacità giuridica e la capacità di agire ex art. 75. :red_flag:
EL.2
OGGETTO DELLA DOMANDA: Il petitum, ciò che si richiede al G e può essere:
MEDIATO: Il bene della vita a cui il demandante aspira e che si otterrà qualora la domanda venisse accolta.
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EL.3
TITOLO DELLA DOMANDA o CAUSA PETENDI: si tratta dell'intreccio tra fatto e diritto, cioè le questioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda.
L'operato del G è un sillogismo tra l'individuazione della norma da applicare e la verifica di quanto accaduto.
L'individuazione della causa petendi opera diversamente se si tratta di diritti relativi o assoluti.
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:red_flag: l'art. 278 tratta delle diverse azioni di condanna:
1) A.speciali di condanna :check:
2) A.di condanna in futuro :red_cross: NON è ammissibile perchè il diritto alla tutela sorge solo con la violazione del diritto;
3) A.inibitorie :check: sono la richiesta di rimozione di un comportamento antigiuridico destinato a creare lesioni in futuro;
4) A.condizionate :check: ammesse in quanto l'efficacia della condanna sia subordinata al sopraggiungimento di un evento futuro e incerto.
:warning: Si discute sulla possibilità di ammettere una condanna generica: è il caso in cui è accertata la sussistenza di un diritto MA è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta.
Il G su istanza di parte può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, con un'ordinanza che il processo prosegua per liquidazione.
:red_flag: ART.75: sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che si fanno valere. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se NON rappresentate, assistite o autorizzate secondo norme che regolano la loro capacità.
:red_flag: NB: le azioni NON sono identiche ma può succedere che siano connesse, cioè che abbiano in comune alcuni elementi, e giustifica una cumologia oggettiva , ovvero, la trattazione congiuntiva di tutte le azioni nel medesimo processo.