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P.DI OFFENSIVITÀ - Coggle Diagram
P.DI OFFENSIVITÀ
Cos'è?
Costituisce l'offesa di beni giuridici tutelati, in quanto solo essi giustifichino l'intervento di una sanzione.
Viaggia su 2 piani: uno astratto (cioè valuta l'astratta n.incriminatrice e si rivolge al legislatore come monito) e uno concreto (cioè il G deve valutare la condotta del sogg che ha leso al bene giuridico).
IN ASTRATTO
Si valuta l'astratta N.incriminatrice per quei fatti che presentano un contenuto offensivo di beni meritevoli di tutela. Hanno varie forme e si possono dividere in 2 categorie:
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Come si manifestano?
Emerge in maniera diretta o indiretta rispetto alla fattispecie. (es: potrebbe essere fenomenico come morte cagionata da...) la cosa fondamentale è che contenga un fatto dannoso.
Il pensiero ha radice illuminista, secondo il quale (ricapitolandolo):
-Si individua il bene giuridico (quindi che merita tutela)
-Deve essere offendibile da parte di una condotta.
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FOND. COST?
SÌ. :!: Da una lettura sistematica degli artt. 25 e 27 C che richiamano il termine fatto offensivo*.
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