regole che disicplinano imprese commerciali: pubblciità legale tramite iscrizione a registro imprese nella camera di commercio (in ciascuna provincia), attività svolta sotto vigilanza di un giudice . pubblicità notizia (info accessibile a terzi) e conoscibilità legale.
registro imprese è diviso in 4 sezioni: ordinaria (tutte società e imprenditori commerciali non piccoli) e tre speciali (prima sezione: imprenditori agricoli, piccoli e società semplici. società tra professionisti e terza società di gruppo o enti che esercitazione attività di direzione e coordinamento)
fatti e atti da registrare sono specificati da una serie di norme; riguardano, essenzialmente:
elementi di individuazione dell’imprenditore e dell’impresa (dati anagrafici dell’imprenditore, ditta, oggetto, sede principale ed eventuali sedi secondarie, inizio e fine dell’attività, ecc);
La struttura e l’organizzazione della società (atto costitutivo e sue modificazioni, nomina e revoca degli amministratori, dei liquidatori, ecc).
I fatti e gli atti iscritti hanno efficacia dichiarativa, ossia sono opponibili a chiunque e lo sono dal momento stesso della loro registrazione.
In alcune ipotesi, l’iscrizione ha efficacia costitutiva (es. iscrizione dell’atto costitutivo delle società di capitali, in quanto prima della registrazione la società giuridicamente non esisteva). totale (società di capitali) o parziale (iscrizione fa effetto solo verso determinati soggetti es diminuzione capitale sociale)
In altri casi, infine, l’iscrizione ha efficacia normativa in quanto è presupposto per la piena applicazione di un determinato regime giuridico. È questo il caso della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice, le quali vengono ad esistenza anche se non registrate, ma la mancata registrazione impedisce che operi il regime dettato al riguardo per la società semplice (società irregolari).
conoscibilità legale = opponibili a chiunque , pubblicità notizia = dai info