CONSIDERAZIONI
Modifiche formali riguardanti la rubrica dell'art. 112 da Operazioni fuori bilancio in "Strumenti finanziari derivati" e, l'altra, l'eliminazione del comma 1 della norma, sulla nozione di operazioni fuori bilancio.
DERIVATI DI TRADING
Alla formazione del reddito concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati in corso alla data di chiusura dell’esercizio (regola attuale).
I componenti negativi imputati al conto economico in base alla corretta applicazione dei nuovi princìpi OIC, assumono rilievo anche ai fini fiscali, senza alcuna limitazione (estensione della regola applicabile ai soggetti IAS adopter , in base all'emendamento).
DERIVATI DI COPERTURA
Si applica il "principio di simmetria" sui
componenti valutativi e realizzativi (regola attuale)
La nozione di derivato e di relazione di copertura ai fini fiscali sono derivate dal trattamento di bilancio (modifica dell'emendamento).