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LE PROCEDURE LEGISLATIVE DELL'UNIONE EUROPEA - Coggle Diagram
LE PROCEDURE LEGISLATIVE DELL'UNIONE EUROPEA
1. LA PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA
La procedura legislativa ordinaria è stata introdotta con il
trattato di Lisbona
, e con esso la sua applicazione è stata estesa a molte categorie di atti, per un numero complessivo che supera la settantina. Essa è disciplinata dall’articolo
294 TFUE
, ed è la procedura che, più di tutte, impone un dialogo paritario tra Parlamento e Consiglio. Questa subentra a quella che nei trattati precedenti si chiamava procedura di codecisione.
Come funziona?
La Commissione presenta una proposta al Parlamento ed al Consiglio.
PRIMA LETTURA
Il Parlamento europeo esamina la proposta della Commissione e può:
Dopo di che, il Consiglio può:
Decidere di accettare la posizione del Parlamento, nel qual caso l
'atto legislativo è adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Parlamento
Modificare la posizione del Parlamento
, nel qual caso la proposta torna al Parlamento per una
seconda lettura
SECONDA LETTURA
Il Parlamento europeo esamina la posizione del Consiglio e può:
Respingerla
: l'atto non entra in vigore e l'intera procedura si conclude;
Proporre emendamenti e rinviare la proposta al Consiglio per una seconda lettura.
Approvarla
: l'atto è adottato in tal caso l’atto si considera
adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Consiglio
Il Consiglio esamina la posizione del Parlamento in seconda lettura e può:
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Adottarla oppure
Proporre emendamenti
2. LA PROCEDURA LEGISLATIVA SPECIALE
La procedura legislativa speciale è disciplinata
dall'articolo 289 TFUE
. La procedura legislativa speciale implica che
il Consiglio sia il solo legislatore
anziché essere il colegislatore in condizioni di parità insieme al Parlamento europeo.
Come funziona?
PROCEDURA DI APPROVAZIONE
Nel caso in cui il Parlamento sia chiamato a dare la propria approvazione parte la procedura che si definisce “
procedura di approvazione
”. Il Parlamento può accettare o respingere una proposta legislativa tramite un voto di maggioranza assoluta, ma non può modificarla; il Consiglio non ha il potere di ribaltare il parere del Parlamento.
Tale procedura viene utilizzata nei casi di:
Adozione di determinati accordi internazionali negoziati dall’Unione europea (ad esempio, accordi commerciali con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali)
Adesione di nuovi Stati membri dell’Unione europea;
Grave violazione dei diritti fondamentali ai sensi dell’art. 7 del trattato sull’Unione europea (TUE);
Un paese che desidera uscire dall’Unione europea (art. 50 del TUE).
PROCEDURA DI CONSULTAZIONE
Quando il Parlamento viene consultato si apre la
procedura di consultazione
.
Il Consiglio adotta una proposta legislativa solo dopo che il Parlamento ha espresso il suo parere.
Il Parlamento può
approvare, respingere o proporre emendamenti alla proposta legislativa della Commissione
, ma il consiglio non è legalmente tenuto a tenerne conto.
3. LA PROCEDURA LEGISLATIVA DELEGATA
E' disciplinata dall'articolo
290 TFUE
. Ai sensi dell’articolo, i
l Consiglio ed il Parlamento
possono, attraverso
un atto legislativo c.d. di base
,
delegare alla commissione il potere di adottare atti non legislativi
.
Stiamo parlando della possibilità per Parlamento e Consiglio di
trasferire l’esercizio della funzione legislativa in capo alla Commissione
, alla quale viene delegato il potere di adottare
atti non legislativi
che hanno una
portata generale
e che possono eventualmente
modificare gli assetti non essenziali dell’Unione
.